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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 ottobre 2021

Cassazione n. 05169/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28737/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.ANTONIA D'ALESSANDRO -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso ORDINANZAdi TRIBUNALE BARI n. 11797/2020 depositata i l 08/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dall’opposizione, proposta innanzi al Tribunale di Bari da [OSCURATO:PERSONA] avverso decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il Tribunale di Bari accolse il ricorso, ritenendo che il comportamento della ricorrente integrare gli estremi della colpa grave, e compensò le spese di lite sulla base della natura della controversia e del comportamento processuale tenuto dalle parti.

Avverso la suddetta ordinanza propose ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di cassazione cassò con rinvio il provvedimento impugnato, dovendo la compensazione delle spese trovare giustificazione in specifiche circostanze o aspetti della controversia mentre il giudice di merito aveva adottato unaformula generica.

Nel giudizio di rinvio, il Tribunale ha compens ato nuovamente le spese motivando detta regolamentazione sul comportamento della Iania, che, dopo l’udienza innanzi al Presidente per i provvedimenti urgenti non si era nuovamente presentata per consentire l’accertamento della riconciliazione ma aveva abbandonato il giudizio.

Il giudice di rinvio ha osserv ato inoltre che, essendo stata la Iania ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art.133 DPR 115/2003, il Ministero della Giustizia, parte soccombente, avrebbe dovuto essere condannato al pagamento in favore dello Stato, in tal modo assumendo la qualità di creditore e debitore delle spese di lite, risolvendosi il pagamento in una mera partita di giro.

Pe la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Iania sulla base di due motivi.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto alcuna attività difensiva.

Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., di manifesta fondatezza del primo motivo ed infondatezza del secondo. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., per aver il giudice di rinvio, in contrasto con i principi di diritto stabiliti dal giudice di legittimità, indagato nuovamente sulla condotta tenuta dalla Iania mentre, invece, avrebbe dovuto semplicemente liquidare le spese di lite.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art.380 bis c.p.c.

Ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c. il giudice di rinvio è tenuto ad “uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte”.

La sentenza del Tribunale di Bari era stata annullata in quanto il giudice di merito, nel compensare le spese di lite non aveva indicato esplicitamente le ragi oni per cui riteneva di giustificare la compensazione, totale o parziale, utilizzando una formula stereotipata.

Il giudice del rinvio era, pertanto, tenuto ad accertare la sussistenza o meno di gravi ed eccezionali ragioni che, indipendentemente dalla condivisibilità della decisione, vengono individuate nel comportamento processuale tenuto dalla Iania.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver il Tribunale di Bari erroneamente compensato le spese di lite, ritenendo che il comportamento tenuto dalla Iania, che aveva abbandonato il giudizio senza fornire prova della riconciliazione avvenuta con il marito, configurasse “gravi ed eccezionali ragioni” mentre invece si tratterrebbe di facoltà processuale espressamente prevista dall’art.309 c.p.c.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata si basa su due distinte rationes decidendi, che autonomamente sostengono la decisione.

Il Tribunale ha compensatonuovamente le spese perché ha ritenuto che la Iania avesse avuto un comportamento irragionevole in quanto, dopo l’udienza innanzi al Presidente per i provvedimenti urgenti non era comparsa per consentire al giudice l’accertamento della riconciliazione, maaveva abbandonato il giudizio. [OSCURATO:PERSONA], con autonoma ratio, ha anche ritenuto che, essendo stata la Iania ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art.133 DPR 115/2003, il Ministero della Giustizia, parte soccombente, avrebbe dovuto essere condannato al pagamento in favore dello Stato, in tal modo assumendo la qualità di creditore e debitore delle spese di lite; tale situazione si risolveva, secondo il Tribunale, in una mera partita di giro(pag. 5).

Orbene, la seconda ratio decid endi non è stata censurata con il ricorso per cassazione.

Sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza(tra le tante, ord. 9752/2017) Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Non deve provvedersi sulle spese poiché il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28737/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.ANTONIA D'ALESSANDRO -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso ORDINANZAdi TRIBUNALE BARI n. 11797/2020 depositata i l 08/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dall’opposizione, proposta innanzi al Tribunale di Bari da [OSCURATO:PERSONA] avverso decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Bari accolse il ricorso, ritenendo che il comportamento della ricorrente integrare gli estremi della colpa grave, e compensò le spese di lite sulla base della natura della controversia e del comportamento processuale tenuto dalle parti. Avverso la suddetta ordinanza propose ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di cassazione cassò con rinvio il provvedimento impugnato, dovendo la compensazione delle spese trovare giustificazione in specifiche circostanze o aspetti della controversia mentre il giudice di merito aveva adottato unaformula generica. Nel giudizio di rinvio, il Tribunale ha compens ato nuovamente le spese motivando detta regolamentazione sul comportamento della Iania, che, dopo l’udienza innanzi al Presidente per i provvedimenti urgenti non si era nuovamente presentata per consentire l’accertamento della riconciliazione ma aveva abbandonato il giudizio. Il giudice di rinvio ha osserv ato inoltre che, essendo stata la Iania ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art.133 DPR 115/2003, il Ministero della Giustizia, parte soccombente, avrebbe dovuto essere condannato al pagamento in favore dello Stato, in tal modo assumendo la qualità di creditore e debitore delle spese di lite, risolvendosi il pagamento in una mera partita di giro. Pe la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Iania sulla base di due motivi. Il Ministero della Giustizia non ha svolto alcuna attività difensiva. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., di manifesta fondatezza del primo motivo ed infondatezza del secondo. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., per aver il giudice di rinvio, in contrasto con i principi di diritto stabiliti dal giudice di legittimità, indagato nuovamente sulla condotta tenuta dalla Iania mentre, invece, avrebbe dovuto semplicemente liquidare le spese di lite. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art.380 bis c.p.c. Ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c. il giudice di rinvio è tenuto ad “uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte”. La sentenza del Tribunale di Bari era stata annullata in quanto il giudice di merito, nel compensare le spese di lite non aveva indicato esplicitamente le ragi oni per cui riteneva di giustificare la compensazione, totale o parziale, utilizzando una formula stereotipata. Il giudice del rinvio era, pertanto, tenuto ad accertare la sussistenza o meno di gravi ed eccezionali ragioni che, indipendentemente dalla condivisibilità della decisione, vengono individuate nel comportamento processuale tenuto dalla Iania. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver il Tribunale di Bari erroneamente compensato le spese di lite, ritenendo che il comportamento tenuto dalla Iania, che aveva abbandonato il giudizio senza fornire prova della riconciliazione avvenuta con il marito, configurasse “gravi ed eccezionali ragioni” mentre invece si tratterrebbe di facoltà processuale espressamente prevista dall’art.309 c.p.c. Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata si basa su due distinte rationes decidendi, che autonomamente sostengono la decisione. Il Tribunale ha compensatonuovamente le spese perché ha ritenuto che la Iania avesse avuto un comportamento irragionevole in quanto, dopo l’udienza innanzi al Presidente per i provvedimenti urgenti non era comparsa per consentire al giudice l’accertamento della riconciliazione, maaveva abbandonato il giudizio. [OSCURATO:PERSONA], con autonoma ratio, ha anche ritenuto che, essendo stata la Iania ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art.133 DPR 115/2003, il Ministero della Giustizia, parte soccombente, avrebbe dovuto essere condannato al pagamento in favore dello Stato, in tal modo assumendo la qualità di creditore e debitore delle spese di lite; tale situazione si risolveva, secondo il Tribunale, in una mera partita di giro(pag. 5). Orbene, la seconda ratio decid endi non è stata censurata con il ricorso per cassazione. Sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza(tra le tante, ord. 9752/2017) Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Non deve provvedersi sulle spese poiché il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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