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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1605/2012

ECLI:EU:T:2012:575
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 ottobre 2012 – IDT Biologika / Commissione (causa T-503/10) «Appalti pubblici di forniture – Gara d’appalto – Fornitura in Serbia di vaccini antirabbici – Rigetto dell’offerta di un offerente – Aggiudicazione dell’appalto ad un altro offerente»

1. Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002; regolamento della Commissione n. 2342/2002) (v. punti 19, 20)

2. Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Obbligo di rispettare i principi della parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, artt. 89, § 1, e 168) (v. punto 51) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della delegazione dell’Unione europea nella Repubblica di Serbia, del 10 agosto 2010 (GU 2010/S 192 292332), che aggiudica l’appalto con gli estremi EuropAid/129809/C/SUP/RS, concernente la fornitura di un vaccino antirabbico, per campagne di vaccinazione in Serbia, al consorzio posto sotto la direzione della società Biovet a.s. e che respinge l’offerta della ricorrente.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) L’IDT Biologika GmbH è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 ottobre 2012 – IDT Biologika / Commissione (causa T-503/10) «Appalti pubblici di forniture – Gara d’appalto – Fornitura in Serbia di vaccini antirabbici – Rigetto dell’offerta di un offerente – Aggiudicazione dell’appalto ad un altro offerente» 1. Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002; regolamento della Commissione n. 2342/2002) (v. punti 19, 20) 2. Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Obbligo di rispettare i principi della parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, artt. 89, § 1, e 168) (v. punto 51) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della delegazione dell’Unione europea nella Repubblica di Serbia, del 10 agosto 2010 (GU 2010/S 192 292332), che aggiudica l’appalto con gli estremi EuropAid/129809/C/SUP/RS, concernente la fornitura di un vaccino antirabbico, per campagne di vaccinazione in Serbia, al consorzio posto sotto la direzione della società Biovet a.s. e che respinge l’offerta della ricorrente. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) L’IDT Biologika GmbH è condannata alle spese.
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