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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2022

Cassazione n. 02020/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] T-1A-rn rete- ce,t,,.\ 1.PIATICHELLA_Nicola ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto che lo aveva ricono- sciuto colpevole della detenzione a fini di cessione a terzi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa.

2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. e in relazione alla misura del trat- tamento sanzionatorio.

3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione.

La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugna- zione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. 3.1 In relazione al riconoscimento della causa di non punibilità il giudice distrettuale ha infatti evidenziato, con adeguato costrutto logico giuri- dico, che non ricorrevano profili di tenuità della condotta e dell'offesa, tenuto conto che il ricorrente, a prescindere dall'effettivo quantitativo detenuto, aveva posto in essere una condotta elusiva ed ostruzionistica per occultare le tracce del reato e che l'azione era inoltre caratterizzata da ripetitività nell'arco temporale in cui era intervenuto il monitoraggio delle forze dell'ordine. 3.2 Le doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio risultano manifestamente infondate in ragione del fatto che lo stesso risulta mo- dulato in termini edittali prossimi al minimo. 3.3 Quanto alle circostanze attenuanti generiche il giudice distrettuale ha logicamente argomentato come non ricorressero particolari profili di meritevolezza dell'imputato oltre alla condizione di incensuratezza, at- teso che il ricorrente non aveva prestato alcuna collaborazione con gli inquirenti e che aveva reso agli stessi dichiarazioni del tutto mendaci rispetto a quanto dagli stessi accertato sul luogo del reato.4.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2 Novembre 2022 Il consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] T-1A-rn rete- ce,t,,.\ 1.PIATICHELLA_Nicola ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto che lo aveva ricono- sciuto colpevole della detenzione a fini di cessione a terzi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa. 2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. e in relazione alla misura del trat- tamento sanzionatorio. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugna- zione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. 3.1 In relazione al riconoscimento della causa di non punibilità il giudice distrettuale ha infatti evidenziato, con adeguato costrutto logico giuri- dico, che non ricorrevano profili di tenuità della condotta e dell'offesa, tenuto conto che il ricorrente, a prescindere dall'effettivo quantitativo detenuto, aveva posto in essere una condotta elusiva ed ostruzionistica per occultare le tracce del reato e che l'azione era inoltre caratterizzata da ripetitività nell'arco temporale in cui era intervenuto il monitoraggio delle forze dell'ordine. 3.2 Le doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio risultano manifestamente infondate in ragione del fatto che lo stesso risulta mo- dulato in termini edittali prossimi al minimo. 3.3 Quanto alle circostanze attenuanti generiche il giudice distrettuale ha logicamente argomentato come non ricorressero particolari profili di meritevolezza dell'imputato oltre alla condizione di incensuratezza, at- teso che il ricorrente non aveva prestato alcuna collaborazione con gli inquirenti e che aveva reso agli stessi dichiarazioni del tutto mendaci rispetto a quanto dagli stessi accertato sul luogo del reato.4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 Novembre 2022 Il consigliere es
Sentenza Cassazione n. 02020/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris