CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25130/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] AIRO' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Avino, nell'interessè:dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. , udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse,>dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la prescrizione del reato sub B) e annullarsi la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Salerno con la sentenza in data 24 maggio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen., 4 I. 401/1989. 2. Ha proposto ricorso la comune difesa degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo con il primo motivo, violazione della legge penale e processuale, in relazione agli artt. 416 cod. pen.; 4 I. 401/1989; 125 e 192 cod. proc. pen., e vizio della motivazione; con l'atto di appello era stata contestata la concludenza degli elementi di prova considerati a fondamento della responsabilità degli imputati (la chiamata in correità del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e le isolate intercettazioni indicate nella sentenza di primo grado), a fronte di elementi obiettivi tratti da esiti di accertamenti svolti sia nell'ambito di altri procedimenti penali a carico dei medesimi imputati, sia nel presente procedimento, che attestavano l'uso di piattaforme di gioco lecite negli esercizi commerciali gestiti dagli imputati mentre nessun elemento sosteneva l'utilizzo della piattaforma illegale indicata dal dichiarante [OSCURATO:PERSONA]; la Corte territoriale non aveva fornito risposta a tali censure limitandosi ad affermare in tono assertivo la solidità del compendio probatorio. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale e processuale, in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen., e vizio della motivazione, in riferimento alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA], considerata l'esistenza di elementi di riscontro negativi rispetto alle indicazioni sull'utilizzo di piattaforme illegali da parte dei ricorrenti, oltre all'illogicità della condotta di riscossione dei proventi dell'ipotizzata attività di gioco illegale che, per come emerso dalla stessa sentenza, avveniva direttamente attraverso i conti di gioco on line senza necessità di alcuna materiale attività di riscossione del denaro; del tutto aspecifiche e prive di riscontri individualizzanti le intercettazioni indicate nella sentenza impugnata. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione della legge penale e processuale, in relazione agli artt. 416 cod. pen.; 125 e 192 cod. proc. pen., e vizio della motivazione, quanto alla dimostrazione del requisito della stabile partecipazione all'attività dell'organizzazione criminale; la Corte territoriale non aveva fornito risposta effettiva alle censure che evidenziavano il carattere evidentemente occasionale delle condotte asseritamente poste in essere dagli imputati, sulla scorta degli scarni elementi ricavati dalle intercettazioni.2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione della legge penale e processuale, in relazione agli artt. 131 bis cod. pen.; 125 e 192 cod. proc. pen., e vizio della motivazione, con riguardo all'esclusione delle condizioni per riconoscere la causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità fondata su una motivazione meramente apparente. 2.4. Con il quinto motivo si deduce violazione della legge penale e processuale, in relazione agli artt. 133 cod. pen.; 125 e 192 cod. proc. pen., e vizio della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, non essendo stata presa in considerazione la censura che lamentava la contraddittoria determinazione della misura della pena in presenza di elementi obiettivi, pur affermati dalla sentenza di primo grado, quanto alla marginalità del contributo e del ruolo svolto dagli imputati. 3. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, violazione della legge processuale, in relazione agli artt. 125 e 177 cod. proc. pen., e vizio della motivazione, in quanto meramente apparente, quanto al giudizio di responsabilità; ha lamentato altresì l'omesso esame di un punto decisivo formulato con l'atto di appello e l'errata applicazione dei principi in materia di giudicato cautelare. Osserva il ricorrente che, a fronte della motivazione della sentenza di primo grado meramente riproduttiva del testo dell'ordinanza applicativa delle misure cautelari (e, quindi, priva di autonomo apparato motivazionale), la sentenza impugnata non aveva considerato l'esistenza del giudicato cautelare che aveva escluso la sussistenza della gravità indiziaria circa la partecipazione del ricorrente al sodalizio, né aveva tenuto conto che - rispetto al materiale considerato dal Tribunale del riesame - l'unico elemento di novità era stato introdotto dalla difesa dell'imputato, che attestava in modo incontrovertibile la qualità soggettiva dell'[OSCURATO:PERSONA] quale agente di un bookmaker straniero autorizzato dall'amministrazione maltese all'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse mediante piattaforma on line, piattaforma che aveva costituito oggetto dei dialoghi e delle trattative - mai giunte a conclusione - tra l'[OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale, in relazione agli artt. 416 cod. pen.; 187 e 192 cod. proc. pen., e vizio della motivazione con travisamento dei risultati probatori, oltre che errata applicazione della fattispecie di reato dell'associazione per delinquere; l'accordo che si assume intercorso tra il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA] non aveva ad oggetto alcuna attività svolta nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] e della sua organizzazione; quell'accordo non aveva trovato concreta esecuzione, per ammissione dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; il limitato periodo in cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva utilizzato la piattaforma non aveva permesso di realizzare alcun utile; era quindi inesistente alcun contributo causale del ricorrente rispetto all'attività del sodalizio, che privilegiava le piattaforme di gioco per il poker e non anche quelle per la raccolta di scommesse. 3.2. Con il terzo motivo si deduce violazione della legge penale, in relazione agli artt. 4 I. 401/1989.; 125, comma 3, 187 e 192 cod. proc. pen., e vizio della motivazione con errata valutazione dei risultati probatori, oltre che errata applicazione della fattispecie di reato di cui all'art. 4 I. 401/1989; dagli atti non risultavano elementi di prova per dimostrare che il ricorrente avesse organizzato, in concorso con il [OSCURATO:PERSONA], attività di raccolta a distanza di scommesse relative a attività ed eventi sportivi sottoposte a concessione. 3.3. Con il quarto motivo si deduce violazione della legge penale, in relazione agli artt. 62 bis, 131 bis cod. pen.; 125 comma 3, cod. proc. pen., e vizio della motivazione con errata valutazione dei risultati probatori, oltre che errata applicazione dei parametri considerati dagli artt. 62 bis e 131 bis cod. pen., in relazione al dinego dell'applicazione della causa di non punibilità e delle richieste circostanze attenuanti generiche, fondato su motivazione apparente poiché riferita a dati inconferenti o irrilevanti. 4. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo con il primo motivo violazione della legge penale, in relazione agli artt. 416 cod. pen., e vizio della motivazione in punto di affermazione di responsabilità per la partecipazione alla contestata associazione per delinquere; era illogica la motivazione con cui era stata giustificata la ritrosia del ricorrente nel conversare per telefono con il [OSCURATO:PERSONA] e nell'incontrarlo, non avendo analogo timore nei dialoghi svolti con il [OSCURATO:PERSONA]; era ugualmente illogica la motivazione nella parte in cui desumeva la consapevolezza del ricorrente in ordine alla natura illegale delle piattaforme di gioco e dell'attività svolta dall'associazione; in ogni caso, la Corte territoriale aveva travisato il contenuto dell'atto di appello con cui si contestava radicalmente la sussistenza della consapevolezza del Mariniello, sulla scorta di specifici dati di prova (intercettazioni indicate analiticamente nell'atto di appello e ivi in parte trascritte; interrogatori resi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che la sentenza non aveva preso in esame. 4.1. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale, in relazione all'art. 4 I. 401/1989 e vizio della motivazione, del tutto mancante, quanto al giudizio di responsabilità per il reato di esercizio e organizzazione di attività di gioco illecite; con l'atto di appello era stata contestata la prova dell'effettiva installazione di piattaforme di gioco attraverso il contributo del ricorrente; la sentenza impugnata aveva frainteso il contenuto del motivo affermando la compatibilità tra i reato di associazione per delinquere ed il reato di cui all'art. 4 I. 401/1989.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati. Secondo il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sussiste il vizio di mancanza di motivazione, previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., «quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività» (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967 - 01; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129 - 0; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801 - 0). A fronte, pertanto, di motivi di impugnazione che siano specifici nell'indicare le carenze o le contraddizioni della decisione di condanna, rispetto ad argomenti di prova di segno contrario o a considerazioni di natura logica in grado di giungere a conclusioni favorevoli per l'imputato, anche in termini di ragionevole dubbio sulla sua responsabilità, il giudice di secondo grado deve esaminare quelle censure e fornire una risposta puntuale che dia conto delle ragioni per cui le doglianze siano o no da accogliere. 2. Il primo ed il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra loro correlati quanto alle questioni della valutazione degli elementi di prova considerati per sostenere il giudizio di responsabilità degli imputati, sono fondati. Con l'atto di appello, la difesa degli imputati aveva indicato, anche mediante allegazioni documentali, l'esistenza di dati probatori (accertamenti di polizia giudiziaria eseguiti presso gli esercizi gestiti dai ricorrenti e sulle apparecchiature utilizzate dagli avventori; i risultati degli accertamenti tecnici disposti mediante consulenza del P.m.) che confliggevano con l'aspetto centrale della tesi di accusa, fondata sull'utilizzazione da parte dei ricorrenti, nell'esercizio delle attività commerciali indicate nelle imputazioni, della piattaforma illegale realizzata e gestita dal [OSCURATO:PERSONA], soggetto riconosciuto come posto al vertice del sodalizio costituito per l'esercizio di attività di gioco illecite. Si trattava di censure caratterizzate da specificità e in astratto aventi carattere decisivo, rispetto al valore da assegnare alla chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA] (così come per quella del [OSCURATO:PERSONA]) e al tenore delle intercettazioni, indicate nelle sentenze di merito e utilizzate per affermare la responsabilità degli imputati. E' da rilevare, pertanto, il vizio motivazionale, per omissione, in grado di incidere sulla struttura argomentativa in senso decisivo e favorevole per gli imputati, il che impone l'annullamento della sentenza impugnata affinché il giudice 5 G07 di rinvio rinnovi l'esame dei motivi di appello, considerando gli specifici aspetti fattuali indicati nell'impugnazione e la lor collocazione temporale. I restanti motivi, logicamente dipendenti dall'esito delle valutazione del giudice di rinvio in ordine al profilo principale della partecipazione al sodalizio dei ricorrenti e della loro responsabilità per i reati fine contestati, sono assorbiti. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Va premesso che il contributo del ricorrente alle attività del sodalizio, secondo le valutazioni sia della sentenza di primo grado, che di quella d'appello, è stato individuato nell'accordo contrattuale concluso tra il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA], per l'utilizzazione della piattaforma proposta dall'[OSCURATO:PERSONA]. Rispetto a tale dato fattuale, in sé astrattamente rilevante per la dimostrazione della partecipazione (ove si fosse accertato che quell'operazione era risultata di decisiva importanza per l'avvio o la prosecuzione del programma criminale del sodalizio), la difesa del ricorrente con l'atto di appello aveva fornito una serie di dati, logici e di natura documentale, volti a evidenziare come già in sede cautelare, era stata esclusa la possibilità di individuare in quell'operazione un dato significativo di consapevole partecipazione al sodalizio; come l'accordo stretto tra l'[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto un apprezzabile durata e, soprattutto, non aveva condotto alla realizzazione di utili, tanto da essere stato abbandonato dalle parti, per ammissione degli stessi correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata non si è confrontata con questi aspetti, che assumono evidentemente carattere decisivo nella valutazione della sussistenza degli elementi di prova indispensabili per apprezzare la sussistenza di un contributo significativo in termini di consapevole partecipazione all'attività di un'associazione criminale; se pur il limitato dato temporale del contributo fornito non costituisce elemento decisivo per escludere la condotta di partecipazione (Sez. 2, n. 47602 del 29/11/2012, Miglionico, Rv. 254105 - 01), così come anche l'apporto di entità contenuta, in qualsiasi forma o espressione venga attuato, rileva quale indice della partecipazione consapevole (Sez. 2, n. 5424 del 22/01/2010, [OSCURATO:PERSONA]. 246442 - 01) ciò che deve in ogni caso sussistere è il carattere dell'indispensabilità del contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione e, quindi, alla realizzazione dell'offesa degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice (Sez. 6, n. 1472 del 02/11/1998, dep. 1999, Archesso, Rv. 213447 - 01); sicché l'esistenza di un solo episodio storico, di portata limitata sia quanto agli effetti concretamente realizzati nel supportare la diffusione delle attività criminali, sia alla sua scarsa capacità di realizzazione di illeciti profitti, rendeva ancor più pregnante l'onere motivazionale per individuare ulteriori dati sintomatici rappresentativi sia del significato di quell'operazione contrattuale, rispetto agli obiettivi del sodalizio, sia la consapevolezza del ricorrente quanto al contributo che avrebbe potuto offrire al sodalizio. Allo stesso modo, l'attribuzione di responsabilità per il reato di cui all'art. 4 I. 401/1989 non può discendere dal solo dato dell'ipotizzata (e da verificare) partecipazione al sodalizio, in quanto «In materia di reati associativi, il ruolo di partecipe rivestito da taluno nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sè solo sufficiente a far presumere la sua automatica responsabilità per ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, anche se riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso, giacchè dei reati-fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta criminosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di "posizione" o da "riscontro d'ambiente"» (Sez. 6, n. 3194 del 15/11/2007, dep. 2008, Saltalamacchia, Rv. 238402 - 01). 3.1. Il quarto motivo di ricorso, che concerne profili del trattamento sanzionatorio, risulta assorbito dall'annullamento in accoglimento dei precedenti motivi di ricorso. 4. Anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. La difesa del ricorrente aveva indicato in modo specifico, mediante espressi riferimenti, dialoghi intercettati - diversi da quelli considerati nella sentenza di primo grado - che avrebbero attestato la ragione dell'interessamento del ricorrente alle attività svolte dal [OSCURATO:PERSONA] (procurare al proprio figlio, in un contesto di difficoltà familiare, un'opportunità di lavoro); lo scopo che perseguiva il Mariniello; la mancata realizzazione di operazioni attestanti un effettivo coinvolgimento nelle attività del sodalizio, così come in quelle dell'esercizio di scommesse non autorizzate. Rispetto a tale profilo posto in rilievo con i motivi di appello, manca del tutto la motivazione sulla portata di quelle intercettazioni, sulla loro astratta compatibilità con gli altri elementi di prova raccolti ovvero sulla loro inconciliabilità con la ricostruzione dell'ipotesi di accusa. Si trattava di elementi in astratto in grado di mettere in crisi l'impianto motivazionale, sorreggendo adeguatamente la tesi difensiva; l'omesso esame comporta l'annullamento con rinvio anche per quanto concerne i capi della sentenza relativi al ricorrente, con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale per la necessaria rivalutazione del contenuto della censura formulata con l'atto di appello.4.1. Analogo vizio (che impone identico epilogo) ricorre quanto al collegato motivo di impugnazione riguardante l'affermata responsabilità per il reato di cui all'art. 4 I. 401/1989 (in quanto del tutto pretermesso l'esame della censura, male interpretata dai giudici di appello). 5. Occorre infine rilevare quanto alla prescrizione del reato di cui al capo B), eccepita in sede di discussione dalla difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che essa non è stata dedotta con la necessaria specificità, co