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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 marzo 2023

Cassazione n. 22885/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15571/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 8. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio, con domicilio eletto in Roma, alla Via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 46. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del Tribunale di Velletri n.1677/2017, pubblicata in data 16.3.2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29.3.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ex art. 14 d.lgs. 2150/2011, chiedendo la liquidazione del compenso per la difesa svolta in favore della Credeal nell’ambito di una procedura Oggetto: compensi professionali esecutiva immobiliare e nella successiva fase di opposizione incardinata dal debitore esecutato.

Il Tribunale ha dichiarato la litispendenza della causa relativa ai compensi per il giudizio di opposizione, rispetto ad altra opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto dal difensore per la medesima causale; riguardo alla procedura espropriativa immobiliare, ha ritenuto che la delibera con cui la Credeal aveva recepito un prospetto delle condizioni economiche per lo svolgimento del patrocinio, predisposto dal Trincheri, non costituisse un valido accordo sui compensi, mancando la sottoscrizione del difensore.

Ha quindi liquidato l’importo di € 1348,75 in applicazione dei parametri fissati dal D.M. 55/2014.

Per la cassazione dell’ordinanza la Credeal propone ricorso affidato ad un unico motivo.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

2. Deve respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso per il fatto che l’applicazione dell’accordo sul compenso comporterebbe la liquidazione di importi inferiori a quelli posti a carico della società con la pronuncia impugnata.

L’interesse all’impugnazione può consistere anche nell’intento di evitare che enunciazioni contenute nella motivazione possano passare in giudicato e pregiudicare le ragioni dell’interessato, essendo evidente che, nella fattispecie, la Credeal, avendo conferito al resistente una pluralità di incarichi di difesa, abbia interesse a contestare la pronuncia, per aver negato il perfezionamento di un accordo scritto sul compenso (Cass.26921/2008; Cass. 17193/2012; Cass. 25712/2014).

Nessun rilievo assume la mancata impugnazione della statuizione implicita di ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 150/2011 che non produce – in astratto – l’inapplicabilità della convenzione, dato che il procedimento speciale trova applicazione in qualsivoglia controversia liquidatoria, anche ove fondata su un titolo negoziale (Cass. s.u. 4485/2018).

Quanto al vizio della procura speciale, l’errata indicazione del giudice che ha emesso la sentenza impugnata appare frutto di un errore materiale che non pregiudica la possibilità di riferire il mandato al presente ricorso in cassazione, prevalendo la collocazione della procura stessa su foglio spillato all’impugnazione (Cass. s.u. 36057/2022), essendo inoltre correttamente individuato il provvedimento impugnato quanto alla data, alla natura della decisione (ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.) e agli estremi del giudizio di merito (Cass. 28839/2011; Cass. 23777/2011; Cass.9935/2022).

E’ invece inammissibile la produzione dei documenti allegati al ricorso, non avendo attinenza all’ammissibilità del ricorso o del controricorso o alla nullità della sentenza (Cass. 24942/2021; Cass.4415/2020).

3. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.2233 c.c. 1326, 1350, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che le parti avevano perfezionato un accordo in forma scritta regolante l’importo del compenso, poiché l’assemblea della Credeal, in data 18.2.2009, aveva approvato uno schema di convenzione predisposto dallo stesso resistente in forma scritta.

In ogni caso, l’accettazione formale della delibera di incarico era avvenuta con l’emissione della fattura del 4.6.2010, che recava la specificazione che i compensi erano stati quantificati “come da convenzione”.

Il ricorso è infondato.

Va preliminarmente dato atto che analoga controversia tra le stesse parti è stata già definita da questa Corte con sentenza n. 717/2023, che ha escluso che la delibera di cui si discute integrasse un valido accordo sul compenso redatto in forma scritta.

A tale pronuncia va data continuità.

Ai sensi dell’art. 2233 c.c., l’accordo sui compensi del difensore deve rivestire la forma scritta ad substantiam.

La norma non può ritenersi abrogata dall’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2, L. 247/2012 (secondo cui il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale").

La novità legislativa ha lasciato impregiudicata la prescrizione contenuta nell'art. 2233, comma terzo, c.c., e, nell’esigere “ di regola”l’accordo scritto, non si riferisce alla forma del patto, ma al momento in cui stipularlo: essa, cioè, stabilisce che il patto deve essere stipulato all'atto del conferimento dell'incarico, ma pur sempre in forma scritta (cfr.Cass. n. 11597/2015; Cass.24213/2021; Cass. 15563/2022).

Ciò posto, la società sostiene che la mera predisposizione dello schema di accordo farebbe sì la successiva delibera di approvazione valga come proposta contrattuale dello stesso difensore, accettata dalla società nel rispetto del requisito di forma, o come nuova proposta proveniente dalla Credeal, accettata dal difensore mediante l’emissione della fattura.

Il requisito di forma non necessita dello scambio contestuale o la sottoscrizione di un unico documento.

La volontà dalle parti può essere contenuta anche in un documento formato solo da una di esse, indirizzato all’altra e da quest’ultima accettato.

Come ha però osservato la Corte distrettuale, ai fini della validità dell’accordo sul compenso professionale, alla proposta di una parte, avente forma solenne, deve corrispondere un’accettazione conforme anche nella forma.

Il requisito della forma scritta non è integrato da un mero comportamento adesivo o attuativo (o anche dalla predisposizione della bozza di accordo), non accompagnato da una manifestazione di volontà negoziale resa palese nelle forme imposte per legge a pena di nullità.

Una tale volontà non poteva considerarsi manifestata con l’approvazione del verbale assembleare del 18.2.2009; la deliberazione, anziché costituire una proposta contrattuale o l’accettazione di una precedente proposta del difensore, appariva in effetti un mero atto interno, con il quale l’assemblea aveva approvato le condizioni economiche, ma con l’intesa che fossero poi sottoposte ai professionisti per la formale accettazione (cfr. ricorso, pag. 9), con l’espresso invito al Presidente a preferire, nel rilascio del mandato professionale, i soci o amministratori (tra cui il Trincheri) o, in ipotesi di mancata loro accettazione , a terzi professionisti, nel rispetto delle medesime condizioni contrattuali.

Occorreva quindi un successivo scambio di proposta (proveniente dal Presidente della Credeal) ed accettazione dei professionisti selezionati non ex ante, ma di volta in volta dagli organi di vertice della società, secondo un modulo contrattuale predisposto dalla stessa società e al quale quest’ultima aveva evidentemente inteso vincolarsi, non potendo conseguire dall’approvazione della delibera anche la immediata costituzione del rapporto professionale, con le relative condizioni economiche.

Il prospetto, privo di sottoscrizione del resistente, non poteva avere valore negoziale e non impegnava il difensore, in ipotesi ancora in termini per respingerlo, non potendosi valorizzare neppure il rilascio della procura, che attiene alla costituzione del rapporto di rappresentanza processuale e non vale come automatica adesione ai termini economici unilateralmente prefissati.

Quanto al rilievo dell’emissione della fattura, il fatto che potesse valere come momento perfezionativo del contratto, appare tema non esaminato dal tribunale (omissione che il ricorrente avrebbe dovuto denunciare non quale violazione di legge, ma ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., implicando la valutazione di un fatto ipoteticamente decisivo), dovendosi ricordare che tale documento attiene alla fase esecutiva del rapporto, che presuppone il già avvenuto perfezionamento del contratto nelle forme richieste per legge (Cass. 1614/2009; Cass. 5263/2015; Cass. 2099/1987).

Il difensore, emettendo la fattura, aveva inteso dare attuazione ad un’intesa considerata già perfetta, ma non redatta nelle forme necessarie per la validità, evidenziando – appunto - che i compensi erano stati quantificati, appunto, “come da convenzione”.

Da tale prospettiva è senz’altro indubbio che la formazione dell’accordo nei negozi formali può aver luogo anche mediante lo scambio di atti separati, ma non può soccorrere la regola fissata dall'art. 1362, secondo comma, c.c., che consente di tener conto, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, del comportamento recedente o successivo alla conclusione del contratto, né può avere rilevanza la semplice formazione del consenso, ove non sia stata incorporata in un documento scritto (Cass. 18361/2004; Cass. 2216/2004; Cass. 8080/2002; Cass.4975/2004; Cass. 12297/2011; Cass. 11828/2018; Cass.11190/2018).

Ad integrare l'atto scritto richiesto "ad substantiam", non è sufficiente un qualsiasi documento, ma è necessario uno scritto contenente la manifestazione di volontà, posto in essere dalle parti al fine specifico di manifestala: non basta una dichiarazione di quietanza o la fattura, atti che presuppongono il contratto e non pongono in essere il contratto stesso (Cass. 12673/1997; Cass.5158/2012; Cass. 10846/2018).

Il ricorso è quindi respinto, con regolazione delle spese in dispositivo.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 200,00 per esborsi ed € 1.500,00, per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15571/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 8. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio, con domicilio eletto in Roma, alla Via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 46. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del Tribunale di Velletri n.1677/2017, pubblicata in data 16.3.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29.3.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ex art. 14 d.lgs. 2150/2011, chiedendo la liquidazione del compenso per la difesa svolta in favore della Credeal nell’ambito di una procedura Oggetto: compensi professionali esecutiva immobiliare e nella successiva fase di opposizione incardinata dal debitore esecutato. Il Tribunale ha dichiarato la litispendenza della causa relativa ai compensi per il giudizio di opposizione, rispetto ad altra opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto dal difensore per la medesima causale; riguardo alla procedura espropriativa immobiliare, ha ritenuto che la delibera con cui la Credeal aveva recepito un prospetto delle condizioni economiche per lo svolgimento del patrocinio, predisposto dal Trincheri, non costituisse un valido accordo sui compensi, mancando la sottoscrizione del difensore. Ha quindi liquidato l’importo di € 1348,75 in applicazione dei parametri fissati dal D.M. 55/2014. Per la cassazione dell’ordinanza la Credeal propone ricorso affidato ad un unico motivo. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. 2. Deve respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso per il fatto che l’applicazione dell’accordo sul compenso comporterebbe la liquidazione di importi inferiori a quelli posti a carico della società con la pronuncia impugnata. L’interesse all’impugnazione può consistere anche nell’intento di evitare che enunciazioni contenute nella motivazione possano passare in giudicato e pregiudicare le ragioni dell’interessato, essendo evidente che, nella fattispecie, la Credeal, avendo conferito al resistente una pluralità di incarichi di difesa, abbia interesse a contestare la pronuncia, per aver negato il perfezionamento di un accordo scritto sul compenso (Cass.26921/2008; Cass. 17193/2012; Cass. 25712/2014). Nessun rilievo assume la mancata impugnazione della statuizione implicita di ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 150/2011 che non produce – in astratto – l’inapplicabilità della convenzione, dato che il procedimento speciale trova applicazione in qualsivoglia controversia liquidatoria, anche ove fondata su un titolo negoziale (Cass. s.u. 4485/2018). Quanto al vizio della procura speciale, l’errata indicazione del giudice che ha emesso la sentenza impugnata appare frutto di un errore materiale che non pregiudica la possibilità di riferire il mandato al presente ricorso in cassazione, prevalendo la collocazione della procura stessa su foglio spillato all’impugnazione (Cass. s.u. 36057/2022), essendo inoltre correttamente individuato il provvedimento impugnato quanto alla data, alla natura della decisione (ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.) e agli estremi del giudizio di merito (Cass. 28839/2011; Cass. 23777/2011; Cass.9935/2022). E’ invece inammissibile la produzione dei documenti allegati al ricorso, non avendo attinenza all’ammissibilità del ricorso o del controricorso o alla nullità della sentenza (Cass. 24942/2021; Cass.4415/2020). 3. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.2233 c.c. 1326, 1350, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che le parti avevano perfezionato un accordo in forma scritta regolante l’importo del compenso, poiché l’assemblea della Credeal, in data 18.2.2009, aveva approvato uno schema di convenzione predisposto dallo stesso resistente in forma scritta. In ogni caso, l’accettazione formale della delibera di incarico era avvenuta con l’emissione della fattura del 4.6.2010, che recava la specificazione che i compensi erano stati quantificati “come da convenzione”. Il ricorso è infondato. Va preliminarmente dato atto che analoga controversia tra le stesse parti è stata già definita da questa Corte con sentenza n. 717/2023, che ha escluso che la delibera di cui si discute integrasse un valido accordo sul compenso redatto in forma scritta. A tale pronuncia va data continuità. Ai sensi dell’art. 2233 c.c., l’accordo sui compensi del difensore deve rivestire la forma scritta ad substantiam. La norma non può ritenersi abrogata dall’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2, L. 247/2012 (secondo cui il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale"). La novità legislativa ha lasciato impregiudicata la prescrizione contenuta nell'art. 2233, comma terzo, c.c., e, nell’esigere “ di regola”l’accordo scritto, non si riferisce alla forma del patto, ma al momento in cui stipularlo: essa, cioè, stabilisce che il patto deve essere stipulato all'atto del conferimento dell'incarico, ma pur sempre in forma scritta (cfr.Cass. n. 11597/2015; Cass.24213/2021; Cass. 15563/2022). Ciò posto, la società sostiene che la mera predisposizione dello schema di accordo farebbe sì la successiva delibera di approvazione valga come proposta contrattuale dello stesso difensore, accettata dalla società nel rispetto del requisito di forma, o come nuova proposta proveniente dalla Credeal, accettata dal difensore mediante l’emissione della fattura. Il requisito di forma non necessita dello scambio contestuale o la sottoscrizione di un unico documento. La volontà dalle parti può essere contenuta anche in un documento formato solo da una di esse, indirizzato all’altra e da quest’ultima accettato. Come ha però osservato la Corte distrettuale, ai fini della validità dell’accordo sul compenso professionale, alla proposta di una parte, avente forma solenne, deve corrispondere un’accettazione conforme anche nella forma. Il requisito della forma scritta non è integrato da un mero comportamento adesivo o attuativo (o anche dalla predisposizione della bozza di accordo), non accompagnato da una manifestazione di volontà negoziale resa palese nelle forme imposte per legge a pena di nullità. Una tale volontà non poteva considerarsi manifestata con l’approvazione del verbale assembleare del 18.2.2009; la deliberazione, anziché costituire una proposta contrattuale o l’accettazione di una precedente proposta del difensore, appariva in effetti un mero atto interno, con il quale l’assemblea aveva approvato le condizioni economiche, ma con l’intesa che fossero poi sottoposte ai professionisti per la formale accettazione (cfr. ricorso, pag. 9), con l’espresso invito al Presidente a preferire, nel rilascio del mandato professionale, i soci o amministratori (tra cui il Trincheri) o, in ipotesi di mancata loro accettazione , a terzi professionisti, nel rispetto delle medesime condizioni contrattuali. Occorreva quindi un successivo scambio di proposta (proveniente dal Presidente della Credeal) ed accettazione dei professionisti selezionati non ex ante, ma di volta in volta dagli organi di vertice della società, secondo un modulo contrattuale predisposto dalla stessa società e al quale quest’ultima aveva evidentemente inteso vincolarsi, non potendo conseguire dall’approvazione della delibera anche la immediata costituzione del rapporto professionale, con le relative condizioni economiche. Il prospetto, privo di sottoscrizione del resistente, non poteva avere valore negoziale e non impegnava il difensore, in ipotesi ancora in termini per respingerlo, non potendosi valorizzare neppure il rilascio della procura, che attiene alla costituzione del rapporto di rappresentanza processuale e non vale come automatica adesione ai termini economici unilateralmente prefissati. Quanto al rilievo dell’emissione della fattura, il fatto che potesse valere come momento perfezionativo del contratto, appare tema non esaminato dal tribunale (omissione che il ricorrente avrebbe dovuto denunciare non quale violazione di legge, ma ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., implicando la valutazione di un fatto ipoteticamente decisivo), dovendosi ricordare che tale documento attiene alla fase esecutiva del rapporto, che presuppone il già avvenuto perfezionamento del contratto nelle forme richieste per legge (Cass. 1614/2009; Cass. 5263/2015; Cass. 2099/1987). Il difensore, emettendo la fattura, aveva inteso dare attuazione ad un’intesa considerata già perfetta, ma non redatta nelle forme necessarie per la validità, evidenziando – appunto - che i compensi erano stati quantificati, appunto, “come da convenzione”. Da tale prospettiva è senz’altro indubbio che la formazione dell’accordo nei negozi formali può aver luogo anche mediante lo scambio di atti separati, ma non può soccorrere la regola fissata dall'art. 1362, secondo comma, c.c., che consente di tener conto, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, del comportamento recedente o successivo alla conclusione del contratto, né può avere rilevanza la semplice formazione del consenso, ove non sia stata incorporata in un documento scritto (Cass. 18361/2004; Cass. 2216/2004; Cass. 8080/2002; Cass.4975/2004; Cass. 12297/2011; Cass. 11828/2018; Cass.11190/2018). Ad integrare l'atto scritto richiesto "ad substantiam", non è sufficiente un qualsiasi documento, ma è necessario uno scritto contenente la manifestazione di volontà, posto in essere dalle parti al fine specifico di manifestala: non basta una dichiarazione di quietanza o la fattura, atti che presuppongono il contratto e non pongono in essere il contratto stesso (Cass. 12673/1997; Cass.5158/2012; Cass. 10846/2018). Il ricorso è quindi respinto, con regolazione delle spese in dispositivo. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 200,00 per esborsi ed € 1.500,00, per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso ar
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