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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2024

Cassazione n. 27904/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto con riguardo al giudizio di responsabilità a carico dell'imputato per il reato di cui all'art. 361 cod. pen e manifestamente infondati avuto riguardo alla completa motivazione (pag. 7) della sentenza impugnata sulla pretestuosità della denuncia sporta nonché alle ragioni che, in carenza di illogicità della sentenza impugnata, hanno determinato il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello; i motivi di ricorso sulla eccessività della pena e omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche sono parimenti indeducibili al confronto della sufficiente e non illogica motivazione posta a fondamento delle statuzioni sul punto che si sono adeguatamente confrontate con le deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliere relTre [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto con riguardo al giudizio di responsabilità a carico dell'imputato per il reato di cui all'art. 361 cod. pen e manifestamente infondati avuto riguardo alla completa motivazione (pag. 7) della sentenza impugnata sulla pretestuosità della denuncia sporta nonché alle ragioni che, in carenza di illogicità della sentenza impugnata, hanno determinato il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello; i motivi di ricorso sulla eccessività della pena e omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche sono parimenti indeducibili al confronto della sufficiente e non illogica motivazione posta a fondamento delle statuzioni sul punto che si sono adeguatamente confrontate con le deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliere relTre [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27904/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris