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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 gennaio 2024

Cassazione n. 11829/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9559-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati inROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - Oggetto Lavoro agricolo sgravi R.G.N.9559/2019 Cron.

Rep.

Ud.18/01/2024 CC avverso la sentenza n. 792/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/09/2018 R.G.N. 681/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. avverso un avviso di addebito avente ad oggetto il recupero di sgravi contributivi non dovuti per non avere l’impresa impiegato i lavoratori nei territori montani del Comune di Meldola.

Per quanto qui rileva, riteneva la Corte che, alla luce dell’istruttoria testimoniale svolta, l’attività prevalente dell’azienda fosse diretta alla coltivazione di piante e arbusti in un terreno sito nel Comune di Meldola e condotto in affitto, mentre risultava accessoria l’attività svolta al di fuori del Comune avente ad oggetto la realizzazione di giardini.

Avverso la sentenza ricorre l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., per un motivo illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.

All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA]: Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.9, co.5 l. n.67/88, 11, co.27 d.lgs. n.537/93, 1, co.2 d.l. n.2/06 conv. con mod. dalla l. n.81/06 e dell’art.2697 c.c., per non avere la Corte svolto alcun accertamento sul fatto costitutivo previsto dall’art.9, co.5 l. n.67/88 per il diritto all’agevolazione contributiva, ovvero che i dipendenti fossero impiegati in territori svantaggiati; restava invece irrilevante l’accertamento sulla prevalenza dell’attività svolta entro o fuori dei territori svantaggiati.

Il ricorso è infondato.

La Corte ha affermato che prevalente è l’attività svolta dalla società sul terreno condotto in affitto e situato nel territorio del Comune di Meldola, avente ad oggetto la coltivazione di piante e arbusti; accessoria è risultata l’attività di installazione di giardini.

La Corte, diversamente da quanto sostenuto dall’Inps, non si è però fermata a tale accertamento.

Seppur in modo succinto, la Corte ha compiuto un ulteriore accertamento relativo proprio al dato normativo rilevante ai fini dell’art.9, co.5 l. n.67/88, ovvero che i dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, siano impiegati in lavorazioni entro i territori svantaggiati (sul punto v.

Cass.29955/17).

La Corte ha infatti affermato: “D’altronde alla luce delle emergenze probatorie acquisite non si può non rilevare come il personale sia prevalentemente impiegato nell’attività di coltivazione”, cioè nell’attività di coltivazione di piante e arbusti svolta nel territorio del Comune di Meldola.

Dunque, la Corte ha accertato che i rapporti di lavoro con il personale dipendente erano incentrati su lavorazioni da svolgersi entro il territorio svantaggiato, come richiesto dall’art.9, co.5 l. n.67/88.

Sussistendo un accertamento sui fatti costitutivi normativamente previsti a fondamento del diritto, il ricorsa va res

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9559-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati inROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - Oggetto Lavoro agricolo sgravi R.G.N.9559/2019 Cron. Rep. Ud.18/01/2024 CC avverso la sentenza n. 792/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/09/2018 R.G.N. 681/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. avverso un avviso di addebito avente ad oggetto il recupero di sgravi contributivi non dovuti per non avere l’impresa impiegato i lavoratori nei territori montani del Comune di Meldola. Per quanto qui rileva, riteneva la Corte che, alla luce dell’istruttoria testimoniale svolta, l’attività prevalente dell’azienda fosse diretta alla coltivazione di piante e arbusti in un terreno sito nel Comune di Meldola e condotto in affitto, mentre risultava accessoria l’attività svolta al di fuori del Comune avente ad oggetto la realizzazione di giardini. Avverso la sentenza ricorre l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., per un motivo illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA]: Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.9, co.5 l. n.67/88, 11, co.27 d.lgs. n.537/93, 1, co.2 d.l. n.2/06 conv. con mod. dalla l. n.81/06 e dell’art.2697 c.c., per non avere la Corte svolto alcun accertamento sul fatto costitutivo previsto dall’art.9, co.5 l. n.67/88 per il diritto all’agevolazione contributiva, ovvero che i dipendenti fossero impiegati in territori svantaggiati; restava invece irrilevante l’accertamento sulla prevalenza dell’attività svolta entro o fuori dei territori svantaggiati. Il ricorso è infondato. La Corte ha affermato che prevalente è l’attività svolta dalla società sul terreno condotto in affitto e situato nel territorio del Comune di Meldola, avente ad oggetto la coltivazione di piante e arbusti; accessoria è risultata l’attività di installazione di giardini. La Corte, diversamente da quanto sostenuto dall’Inps, non si è però fermata a tale accertamento. Seppur in modo succinto, la Corte ha compiuto un ulteriore accertamento relativo proprio al dato normativo rilevante ai fini dell’art.9, co.5 l. n.67/88, ovvero che i dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, siano impiegati in lavorazioni entro i territori svantaggiati (sul punto v. Cass.29955/17). La Corte ha infatti affermato: “D’altronde alla luce delle emergenze probatorie acquisite non si può non rilevare come il personale sia prevalentemente impiegato nell’attività di coltivazione”, cioè nell’attività di coltivazione di piante e arbusti svolta nel territorio del Comune di Meldola. Dunque, la Corte ha accertato che i rapporti di lavoro con il personale dipendente erano incentrati su lavorazioni da svolgersi entro il territorio svantaggiato, come richiesto dall’art.9, co.5 l. n.67/88. Sussistendo un accertamento sui fatti costitutivi normativamente previsti a fondamento del diritto, il ricorsa va res
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