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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 07524/2023

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iato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 17726/21 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 22 dicembre 2020 n. 4442; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2006 [OSCURATO:PERSONA] chiese ed ottenne dal Tribunale di Benevento un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], producendo a fondamento del ricorso monitorio due scritture private nelle quali il secondo si riconosceva debitore del primo.

2. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al decreto, deducendo che i documenti posti a fondamento del ricorso monitorio erano stati abusivamente riempiti; che l’obbligazione era illecita, in quanto aveva ad Oggetto:opposizione a decreto ingiuntivo oggetto la restituzione di prestiti concessi ad interessi usurari; di avere in ogni caso già estinto il proprio debito.

Dedusse altresì che [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo quale successore di [OSCURATO:PERSONA], non aveva dimostrato la sua qualità di erede.

3. Il Tribunale di Benevento, sezione di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 2 maggio 2012 n. 75 rigettò l’opposizione.

La sentenza venne appellata dal soccombente.

4. Con sentenza 22 dicembre 2020 n. 4442 la Corte d’appello di Napoli rigettò il gravame.

Ritenne la Corte d’appello che: -) [OSCURATO:PERSONA] aveva adeguatamente dimostrato la propria qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; -) l’opponente non aveva adeguatamente dimostrato di aver già adempiuto la propria obbligazione; -) l’istruttoria compiuta non consentiva di stabilire con certezza se ed in che misura fossero stati pattuiti interessi usurari.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo, formalmente prospettando la violazione degli articoli 112 e 116 c.p.c., nonché degli articoli 3, 24,101 e 111 della costituzione, il ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe “omesso l’esame sui due fogli con le somme addirittura in lire”.

1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile perché non contiene alcuna ragionata censura avverso la sentenza impugnata, ma si limita a sostenerne l’ingiustizia.

2. Stessa sorte segue il secondo motivo, il quale non contiene una censura, ma un’affermazione, e per di più incomprensibile.

Nella illustrazione di esso, infatti, il ricorrente dopo aver premesso di volere impugnare la sentenza d'appello “ai sensi dell'articolo 360 nn. 3-4-5 c.p.c.”, per violazione “degli articoli 112 e 116 c.p.c. correlati agli artt. 3- 24-101-111 della Costituzione”, si limita a sostenere che la Corte d'appello “avrebbe dovuto annullare la sentenza” di primo grado.

3. Col terzo motivo il ricorrente torna a sostenere che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto autentici e attendibili i documenti dimostrativi del credito prodotti in giudizio dalla controparte.

3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile perché censura la valutazione delle prove.

4. Col quarto motivo il ricorrente, dopo aver trascritto la motivazione della sentenza impugnata dedicata alla regolazione delle spese, conclude affermando che “il compito di giudice relatore andava lasciato al consigliere [OSCURATO:PERSONA]”.

4.1. Anche questo motivo è manifestamente inammissibile per la totale mancanza di una comprensibile censura rispetto alla decisione impugnata.

5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 17726/21 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 22 dicembre 2020 n. 4442; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2006 [OSCURATO:PERSONA] chiese ed ottenne dal Tribunale di Benevento un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], producendo a fondamento del ricorso monitorio due scritture private nelle quali il secondo si riconosceva debitore del primo. 2. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al decreto, deducendo che i documenti posti a fondamento del ricorso monitorio erano stati abusivamente riempiti; che l’obbligazione era illecita, in quanto aveva ad Oggetto:opposizione a decreto ingiuntivo oggetto la restituzione di prestiti concessi ad interessi usurari; di avere in ogni caso già estinto il proprio debito. Dedusse altresì che [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo quale successore di [OSCURATO:PERSONA], non aveva dimostrato la sua qualità di erede. 3. Il Tribunale di Benevento, sezione di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 2 maggio 2012 n. 75 rigettò l’opposizione. La sentenza venne appellata dal soccombente. 4. Con sentenza 22 dicembre 2020 n. 4442 la Corte d’appello di Napoli rigettò il gravame. Ritenne la Corte d’appello che: -) [OSCURATO:PERSONA] aveva adeguatamente dimostrato la propria qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; -) l’opponente non aveva adeguatamente dimostrato di aver già adempiuto la propria obbligazione; -) l’istruttoria compiuta non consentiva di stabilire con certezza se ed in che misura fossero stati pattuiti interessi usurari. 5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo, formalmente prospettando la violazione degli articoli 112 e 116 c.p.c., nonché degli articoli 3, 24,101 e 111 della costituzione, il ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe “omesso l’esame sui due fogli con le somme addirittura in lire”. 1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile perché non contiene alcuna ragionata censura avverso la sentenza impugnata, ma si limita a sostenerne l’ingiustizia. 2. Stessa sorte segue il secondo motivo, il quale non contiene una censura, ma un’affermazione, e per di più incomprensibile. Nella illustrazione di esso, infatti, il ricorrente dopo aver premesso di volere impugnare la sentenza d'appello “ai sensi dell'articolo 360 nn. 3-4-5 c.p.c.”, per violazione “degli articoli 112 e 116 c.p.c. correlati agli artt. 3- 24-101-111 della Costituzione”, si limita a sostenere che la Corte d'appello “avrebbe dovuto annullare la sentenza” di primo grado. 3. Col terzo motivo il ricorrente torna a sostenere che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto autentici e attendibili i documenti dimostrativi del credito prodotti in giudizio dalla controparte. 3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile perché censura la valutazione delle prove. 4. Col quarto motivo il ricorrente, dopo aver trascritto la motivazione della sentenza impugnata dedicata alla regolazione delle spese, conclude affermando che “il compito di giudice relatore andava lasciato al consigliere [OSCURATO:PERSONA]”. 4.1. Anche questo motivo è manifestamente inammissibile per la totale mancanza di una comprensibile censura rispetto alla decisione impugnata. 5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella
Decreto Cassazione n. 07524/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris