CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 39403/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/1/2022 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla prova della responsabilità ai sensi dell'art. 110 cod. pen. e mancata applicazione della circostanza di cui all'art. 114 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto configurabile la prova del contributo causale dell'imputato (cfr. pag. 5), una rivalutazione meramente in fatto, estranea al sindacato di legittimità, valorizzando le risultanze delle intercettazioni e le attività dell'imputato a seguito dell'arresto del complice per procurargli il difensore, attività del tutto logicamente ritenuta ostativa a configurarne il marginale e secondario il contributo ai fini dell'applicazione della circostanza di cui all'art. 114 cod. pen. e delle generiche, tenuto conto altresì dei precedenti "anche gravi" dell'imputato; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato dti~outaté, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere est sore ta5 [OSCURATO:PERSONA]