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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2024

Cassazione n. 24132/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17720-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E TRIBUTARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente [OSCURATO:PERSONA] lavoratori autonomi R.G.N.17720/2018 Cron.

Rep.

Ud.13/06/2024 CC domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2112/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/12/2017 R.G.N. 1341/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 14.12.2017, la Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Tributaria [OSCURATO:PERSONA] di provvedere al versamento dei contributi previdenziali dovuti all’INPS per l’anno 2008 in relazione al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa precorso con [OSCURATO:PERSONA] dal 2007 al 2011; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che [OSCURATO:PERSONA] e l’INPS hanno resistito con distinti controricorsi; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 13.6.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la parte ricorrente denuncia violazione dell’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, degli artt. 49, comma 1°, e 50, comma 1°, lett. c-bis), T.U. n. 917/1986, dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), e dell’art.4, comma 3, d.l. n. 166/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che il rinvio contenuto nell’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, cit., alle disposizioni degli artt. 49 e 50, T.U. n. 917/1986, non valesse a precludere la possibilità di configurare, ai fini previdenziali, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa allorché l’attività del prestatore rientri nell’oggetto della sua arte o professione abituale; che, con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta violazione dell’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, dell’art. 49, T.U. n. 917/1986, e dell’art. 2, l. n. 247/2012, per avere la Corte territoriale ritenuto che l’attività di praticantato legale già svolta dall’odierna controricorrente non avrebbe carattere professionale, siccome non rientrante tra quelle riservate agli esercenti la professione forense; che, con il terzo motivo, la parte ricorrente si duole di violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. per avere la Corte di merito omesso la motivazione sulla questione della riconducibilità dell’attività di praticantato professionale al lavoro autonomo; che, con il quarto motivo, la parte ricorrente deduce violazione degli artt. 112, 345 e 437 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sull’eccezione d’inammissibilità della prospettazione dell’odierna controricorrente secondo cui la propria collaborazione non avrebbe avuto natura professionale, siccome proposta per la prima volta nel giudizio di appello; che va premesso che i giudici territoriali, dopo aver acclarato che l’attività prestata dall’odierna controricorrente a beneficio dello [OSCURATO:PERSONA] KSTUDIO concerneva “studi e approfondimenti di tipo legislativo, anche con redazione di pareri, studio dei documenti dei clienti […], analisi di bilanci ed altra documentazione contabile, redazione di bozze di bilanci” (così pag. 7 della sentenza impugnata), hanno reputato rilevanti, ai fini della qualificazione del rapporto precorso inter partes, le concrete modalità di svolgimento della prestazione, ravvisando in specie la sussistenza di una prestazione lavorativa personale svolta con continuità a beneficio di un committente, senza propria organizzazione di mezzi e con vincolo di esclusività (ibid., pagg. 5-7); che, ciò premesso, il primo e il secondo motivo sono inammissibili, pretendendo, ad onta del riferimento a presunte violazioni di legge sostanziale, di criticare l’accertamento (di fatto) contenuto nella sentenza impugnata secondo cui l’attività commessa all’odierna controricorrente non rientrava tra quelle proprie in via esclusiva dell’avvocato iscritto all’albo o di un praticante avvocato abilitato al patrocinio; che il terzo motivo è conseguentemente infondato, rinvenendosi precisamente nel superiore accertamento di fatto la ragione per cui l’odierna controricorrente non poteva considerarsi, ai fini contributivi, quale lavoratrice autonoma, dovendo invece considerarsi collaboratrice coordinata e continuativa; che il quarto motivo è invece inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza ex art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c., non riportando il ricorso per cassazione alcuna trascrizione né del ricorso introduttivo del giudizio né del ricorso in appello da cui poter inferire la presunta novità della prospettazione secondo cui l’attività svolta dall’odierna controricorrente non avrebbe avuto carattere professionale nel senso di cui all’art. 49 (oggi 53), T.U. n. 917/1986, e non potendo per conseguenza vagliarsi né la doglianza concernente l’omissione di pronuncia circa l’eccezione di inammissibilità formulata in appelloné, tampoco, la presunta novità della prospettazione medesima;che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, per ciascuna delle parti controricorrenti.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17720-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E TRIBUTARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente [OSCURATO:PERSONA] lavoratori autonomi R.G.N.17720/2018 Cron. Rep. Ud.13/06/2024 CC domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2112/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/12/2017 R.G.N. 1341/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 14.12.2017, la Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Tributaria [OSCURATO:PERSONA] di provvedere al versamento dei contributi previdenziali dovuti all’INPS per l’anno 2008 in relazione al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa precorso con [OSCURATO:PERSONA] dal 2007 al 2011; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che [OSCURATO:PERSONA] e l’INPS hanno resistito con distinti controricorsi; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 13.6.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la parte ricorrente denuncia violazione dell’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, degli artt. 49, comma 1°, e 50, comma 1°, lett. c-bis), T.U. n. 917/1986, dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), e dell’art.4, comma 3, d.l. n. 166/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che il rinvio contenuto nell’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, cit., alle disposizioni degli artt. 49 e 50, T.U. n. 917/1986, non valesse a precludere la possibilità di configurare, ai fini previdenziali, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa allorché l’attività del prestatore rientri nell’oggetto della sua arte o professione abituale; che, con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta violazione dell’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, dell’art. 49, T.U. n. 917/1986, e dell’art. 2, l. n. 247/2012, per avere la Corte territoriale ritenuto che l’attività di praticantato legale già svolta dall’odierna controricorrente non avrebbe carattere professionale, siccome non rientrante tra quelle riservate agli esercenti la professione forense; che, con il terzo motivo, la parte ricorrente si duole di violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. per avere la Corte di merito omesso la motivazione sulla questione della riconducibilità dell’attività di praticantato professionale al lavoro autonomo; che, con il quarto motivo, la parte ricorrente deduce violazione degli artt. 112, 345 e 437 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sull’eccezione d’inammissibilità della prospettazione dell’odierna controricorrente secondo cui la propria collaborazione non avrebbe avuto natura professionale, siccome proposta per la prima volta nel giudizio di appello; che va premesso che i giudici territoriali, dopo aver acclarato che l’attività prestata dall’odierna controricorrente a beneficio dello [OSCURATO:PERSONA] KSTUDIO concerneva “studi e approfondimenti di tipo legislativo, anche con redazione di pareri, studio dei documenti dei clienti […], analisi di bilanci ed altra documentazione contabile, redazione di bozze di bilanci” (così pag. 7 della sentenza impugnata), hanno reputato rilevanti, ai fini della qualificazione del rapporto precorso inter partes, le concrete modalità di svolgimento della prestazione, ravvisando in specie la sussistenza di una prestazione lavorativa personale svolta con continuità a beneficio di un committente, senza propria organizzazione di mezzi e con vincolo di esclusività (ibid., pagg. 5-7); che, ciò premesso, il primo e il secondo motivo sono inammissibili, pretendendo, ad onta del riferimento a presunte violazioni di legge sostanziale, di criticare l’accertamento (di fatto) contenuto nella sentenza impugnata secondo cui l’attività commessa all’odierna controricorrente non rientrava tra quelle proprie in via esclusiva dell’avvocato iscritto all’albo o di un praticante avvocato abilitato al patrocinio; che il terzo motivo è conseguentemente infondato, rinvenendosi precisamente nel superiore accertamento di fatto la ragione per cui l’odierna controricorrente non poteva considerarsi, ai fini contributivi, quale lavoratrice autonoma, dovendo invece considerarsi collaboratrice coordinata e continuativa; che il quarto motivo è invece inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza ex art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c., non riportando il ricorso per cassazione alcuna trascrizione né del ricorso introduttivo del giudizio né del ricorso in appello da cui poter inferire la presunta novità della prospettazione secondo cui l’attività svolta dall’odierna controricorrente non avrebbe avuto carattere professionale nel senso di cui all’art. 49 (oggi 53), T.U. n. 917/1986, e non potendo per conseguenza vagliarsi né la doglianza concernente l’omissione di pronuncia circa l’eccezione di inammissibilità formulata in appelloné, tampoco, la presunta novità della prospettazione medesima;che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, per ciascuna delle parti controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat
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