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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44910/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; # [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto con tre motivi di ricorso violazioni di legge con riguardo all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato di tentata rapina osservando che l'azione sarebbe rimasta a mero livello di atti preparatori non punibili e che, al più, sarebbe comunque configurabile una desistenza volontaria ex art. 56, comma 3, cod. pen., nonché vizi di motivazione in relazione ad una possibile ed alternativa ricostruzione dei fatti; considerato che la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto anch'essa violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla configurabilità del reato di tentata rapina sostenendo che nel caso in esame difetterebbero gli elementi dell'univocità della condotta e dell'inequivoca direzionalità della stessa a commettere il reato de quo; considerato che i motivi contenuti in entrambi i ricorsi risultano indeducibili perché fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito con motivazione congrua, logica e rispondente ai principi di diritto che regolano la materia, dovendosi pertanto detti motivi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che in tema di delitto tentato, anche gli atti preparatori possono integrare gli estremi del tentativo punibile, purché univoci, ossia rivelatori, per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro natura ed essenza, secondo le norme di esperienza e rid quod plerumque accidit", del fine perseguito dall'agente (ex ceteris: Sez. 6, n. 46796 del 18/10/2023, Marzano, Rv. 285566 - 01); che è configurabile il tentativo e non la desistenza volontaria nel caso in cui la condotta delittuosa si sia arrestata prima del verificarsi dell'evento non per volontaria iniziativa dell'agente ma per fattori esterni che impediscano comunque la prosecuzione dell'azione o la rendano vana (Sez. 2, n. 51514 del 05/12/2013, Martucciello, Rv. 258076 - 01) come è avvenuto nel caso in esame per effetto dell'intervento del personale di Polizia mentre gli imputati si stavano dirigendo verso l'ingresso di un supermercato pronti ad indossare dei passamontagna con dei fori praticati per gli occhi;rilevato, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, quanto a ciascuno di essi, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; # [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto con tre motivi di ricorso violazioni di legge con riguardo all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato di tentata rapina osservando che l'azione sarebbe rimasta a mero livello di atti preparatori non punibili e che, al più, sarebbe comunque configurabile una desistenza volontaria ex art. 56, comma 3, cod. pen., nonché vizi di motivazione in relazione ad una possibile ed alternativa ricostruzione dei fatti; considerato che la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto anch'essa violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla configurabilità del reato di tentata rapina sostenendo che nel caso in esame difetterebbero gli elementi dell'univocità della condotta e dell'inequivoca direzionalità della stessa a commettere il reato de quo; considerato che i motivi contenuti in entrambi i ricorsi risultano indeducibili perché fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito con motivazione congrua, logica e rispondente ai principi di diritto che regolano la materia, dovendosi pertanto detti motivi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che in tema di delitto tentato, anche gli atti preparatori possono integrare gli estremi del tentativo punibile, purché univoci, ossia rivelatori, per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro natura ed essenza, secondo le norme di esperienza e rid quod plerumque accidit", del fine perseguito dall'agente (ex ceteris: Sez. 6, n. 46796 del 18/10/2023, Marzano, Rv. 285566 - 01); che è configurabile il tentativo e non la desistenza volontaria nel caso in cui la condotta delittuosa si sia arrestata prima del verificarsi dell'evento non per volontaria iniziativa dell'agente ma per fattori esterni che impediscano comunque la prosecuzione dell'azione o la rendano vana (Sez. 2, n. 51514 del 05/12/2013, Martucciello, Rv. 258076 - 01) come è avvenuto nel caso in esame per effetto dell'intervento del personale di Polizia mentre gli imputati si stavano dirigendo verso l'ingresso di un supermercato pronti ad indossare dei passamontagna con dei fori praticati per gli occhi;rilevato, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, quanto a ciascuno di essi, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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