Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2025

Cassazione n. 09036/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di cui all'art. 628 cod. pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 10-11) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato posto che il ricorrente veniva riconosciuto dalla vittima anche in sede di incidente probatorio circostanza questa confermata anche dal comandante della stazione dei carabinieri di Montanaro; che pertanto il denunciato vizio di travisamento probatorio non appare sussistere alla luce delle chiare indicazioni fornite dai giudici di merito e della completezza della ricostruzione dei fatti; che anche l'argomento del presunto/alibi del ricorrente desunto dai contatti di un telefono cellulare risulta specificatamente confutato dalla corte d'appello con gli argomenti esposti alle pag. 13 e seguenti nelle quali viene sVolta un'analisi più che compiuta di tale elemento confutandone la decisività; che ha proposto il ricorso reitera una doglianza già disattesa con motivazione priva di illogicità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 18/02/2025 Il Consigliere tensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di cui all'art. 628 cod. pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 10-11) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato posto che il ricorrente veniva riconosciuto dalla vittima anche in sede di incidente probatorio circostanza questa confermata anche dal comandante della stazione dei carabinieri di Montanaro; che pertanto il denunciato vizio di travisamento probatorio non appare sussistere alla luce delle chiare indicazioni fornite dai giudici di merito e della completezza della ricostruzione dei fatti; che anche l'argomento del presunto/alibi del ricorrente desunto dai contatti di un telefono cellulare risulta specificatamente confutato dalla corte d'appello con gli argomenti esposti alle pag. 13 e seguenti nelle quali viene sVolta un'analisi più che compiuta di tale elemento confutandone la decisività; che ha proposto il ricorso reitera una doglianza già disattesa con motivazione priva di illogicità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18/02/2025 Il Consigliere tensore I
Sentenza Cassazione n. 09036/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris