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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2023

Cassazione n. 23692/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.25537/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 18 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procurain atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] srl, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della società di fatto tra loro esistente, in persona dei curatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex legein [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente E Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala intimato avverso la sentenza n. 1175/2020 della Corte d’Appello di Palermo, depositata in data 11/8/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza pronunciata in data 11/8/2020 ha respinto i distinti reclami proposti da [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza, pronunciata dal Tribunale di Marsala, di dichiarazione di fallimento della società di fatto tra [OSCURATO:PERSONA] srl, la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di questi ultimi quali soci illimitatamente responsabili osservando che : a) sussisteva la legittimazione del Pubblico Ministero a chiedere il fallimento avendo l’Ufficio avuto conoscenza dello stato di decozione nel corso delle indagini penali; b) erano emersi plurimi elementi, indici della sussistenza della cosiddetta «supersocietà di fatto» tra i soggetti sopra indicati ; c) sussisteva lo stato di insolvenza desumibile dal quadro debitorio emerso e non oggetto di contestazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi; il [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese con controricorso mentre l’Ufficio della procura della repubblica è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente osservato che non è stato possibile effettuare la comunicazione della Cancelleria dell’avviso della data dell’adunanza in Camera di Consiglio presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore dei ricorrenti indicato nel ricorso in quanto “il destinatario non è presente sul sistema Rginde.” 1.1 Non si è neppure perfezionata la notifica dell’avviso effettuata personalmente ai ricorrenti dell’avviso risultando gli stessi, come si evince dalla relata, irreperibili presso i rispettivi indirizzi conosciuto. 1.2 Questa Corte ha già chiarito ( Cass. 19864/2017 e 18967/2023) che "nel giudizio di cassazione, in caso di morte del difensore del ricorrente, presso il quale quest'ultimo abbia eletto domicilio in Roma, l'assoluta impossibilità di notificare l'avviso di fissazione dell'udienza alla parte, a causa dell'irreperibilità della stessa nel luogo indicato nel ricorso (nella specie le due sedi indicate della società ricorrente) e dell'assenza di qualsiasi ulteriore indicazione idonea ad individuare un luogo diverso al quale indirizzare la comunicazione, non costituisce impedimento alla trattazione della causa, essendo quest'ultima pur sempre dominata dall'impulso d'ufficio, e non potendosi spingere la garanzia del diritto di difesa, comunque di esercizio squisitamente personale, fino al punto d'imporre la ricerca di un indirizzo oltre le possibilità offerte dagli atti propri del giudizio di legittimità" (conf. a Cass.21711/2006, resa a seguito delle Sezioni Unite n. 477/2006).

2. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 7 l.fall., per non avere il Tribunale rilevato la carenza di legittimazione attiva del pubblico ministero a chiedere il fallimento dal momento che le indagini non erano svolte nei confronti dei soggetti di cui si chiedeva il fallimento ed erano sganciate dalla insolvenza della società di fatto. 1.1 Il motivo è infondato. 1.2 Le argomentazioni della censura mostrano di non considerare che, come già puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte: la ratio della L. Fall., art. 7, una volta venuto meno il potere del tribunale di dichiarare officiosamente il fallimento, è chiaramente nel senso di estendere la legittimazione del Pubblico Ministero alla presentazione della corrispondente richiesta intutti i casi nei quali l'organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis (cfr. Cass 26704/2021, 2339/2014 e 10679/2014) .

La disposizione è, quindi, volta a favorire quanto più possibile un ampio flusso informativo alla Procura della Repubblica, in ragione dell'interesse pubblico alla tempestiva instaurazione di una procedura concorsuale ove ne ricorrano i presupposti (cfr. Cass.

S.U. 9409/2013).

Pertanto, al fine di consentire l'iniziativa della parte pubblica, non è necessario che il procedimento dal quale emerga l'insolvenza riguardi direttamente il debitore, come, del resto, agevolmente testimonia l'indirizzo ermeneutico secondo cui il Pubblico Ministero è legittimato a chiedere il fallimento dell'imprenditore, ai sensi dellaL.Fall., art. 7, n. 1, sia quando la notitia decoctionis sia stata appresa nel corso di un procedimento penale, anche se avviato nei confronti di soggetti diversi dal medesimo imprenditore e conclusosi con esito favorevole alle persone sottoposte alle indagini (cfr. Cass. n. 20400 del 2017), sia ogni volta che la decozione emerga dalle condotte specificamente indicate dalla norma predetta, le quali non presuppongono indefettibilmente la pendenza di un procedimento penale, sicché esse possono emergere anche da un procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti reato (cfr. Cass. 26703/2021 646/2019) 1.3 La Corte, nell’affermare che la richiesta del PM era giustificata dall’emersione nel corso delle indagini penali di una quadro di possibile insolvenza,si è adeguata ai principi testé esposti.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 24 e 42 Cost e artt 15 l.fall e 2247 cc ; sostengono che non sia stata fornita la prova rigorosa, come richiesto dalla giurisprudenza formatasi sul punto, della esistenza della supersocietà di fatto non emergendo il perseguimento di un comune intento sociale 2.1 Con il terzo motivo si oppone violazione dell’art. 147 l.fall.in relazione all’art.360 1 comma nr. 3 cpc, in quanto la Corte non avrebbe applicato la disciplina della holding di fatto esercitata dall’attività di coordinamento e direzione da parte diZhu Peng. 3.I motivi sono inammissibili. 3.1 E’ nota l a giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto l’esistenza della cd. supersocietà di fatto (così qualificandosi la società di fatto, o occulta, tra società di capitali o tra persone fisiche e società di capitali); si è pertanto dato ingresso ad un'interpretazione che ha riconosciuto la possibilità che una società di capitali possa partecipare ad una società di fatto, apparente o occulta, anche per facta concludentia .( Cass. n. 10507/2016;12120/2016; e 1095/2016) . 3.2 Tuttavia è altrettanto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. ancora Cass. n. 10507/2016,7903/2020 e 31999/2022) che la sussistenza di un tale fenomeno postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto.

Simile circostanza - s i dice -può semmai costituire indice di esistenza di una "holding" di fatto nei cui confronti il curatore può agire in responsabilità (art. 2497 c.c.); la quale "holding" di fatto può essere dichiarata autonomamente fallita, ove ne sia accertata l'insolvenza a richiesta di uno dei soggetti legittimati (cfr. Cass. n. 7903 del 2020; Cass. n. 15346 del 2016; Cass. n. 5520 del 2017). 3.3 La Corte di Appello di Palermo si è sostanzialmente attenuta ai detti principi avendo affermato che i plurimi elementi di fatto esaminati e non oggetto di contestazione (profili unitari di gestione imprenditoriale, identità di oggetto sociale e di sede, coincidenza di locali, impiego degli stessi dipendenti, rapporti di coniugio tra il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA], ripartizione degli utili come attestato dai movimenti bancari) deponevano inequivocabilmente nel senso di ritenere una comunanza di interessi tra i tre soggetti [OSCURATO:PERSONA] , ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel quale il ruolo di quest’ultimo era quello di gestore dei rapporti e delle attività riconducibile ad un unico centro di interessi.In altri termini è stata ritenuta configurabile l’affectio societatis tra i suindicati soggetti, posti su un piano orizzontale di parità e di cooperazionee non verticale di direzione e coordinamento esercitata da [OSCURATO:PERSONA] come sostenuto dal ricorrente. 3.4 Si è al cospetto di accertamenti in fatto, insindacabili in Cassazione e la censura, invece, mira ad ottenere una rivisitazione, ad opera di questa Corte, delle valutazioni compiute dalla Corte dimenticando totalmente che il giudizio di legittimità, come è noto, non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. tra le tante e le più recenti Cass. 21424/2002 e 15237/2022).

4. Il quarto mezzo con il quale i ricorrenti, prospettando la violazione dell’art. 5 l.fall. in relazione all’art 360 nr. 1 comma nr 3 cpc contesta no la ritenuta configurabilità di una situazione di insolvenza, è inammissibile. 4.1 L’impugnata sentenza, dopo aver ravvisato l’unicità di struttura organizzativa e produttiva che coinvolgeva la società e gli imprenditori individuali, ha dato conto della situazione di insolvenza, desumibile dal non contestato indebitamento per importi rilevanti senza che sia state prospettate concrete possibilità per farvi fronte. 4.2 La doglianza non si confronta con tale accertamenti dilungandosi in astratte e formali considerazione sulla nozione di stato di insolvenza. 5 In conclusione il ricorso va rigettato. 6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M. la Corte, rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000 per compensi ed € 200 per esborsi, oltre ad [OSCURATO:PERSONA] e alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unif

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.25537/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 18 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procurain atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] srl, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della società di fatto tra loro esistente, in persona dei curatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex legein [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente E Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala intimato avverso la sentenza n. 1175/2020 della Corte d’Appello di Palermo, depositata in data 11/8/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza pronunciata in data 11/8/2020 ha respinto i distinti reclami proposti da [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza, pronunciata dal Tribunale di Marsala, di dichiarazione di fallimento della società di fatto tra [OSCURATO:PERSONA] srl, la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di questi ultimi quali soci illimitatamente responsabili osservando che : a) sussisteva la legittimazione del Pubblico Ministero a chiedere il fallimento avendo l’Ufficio avuto conoscenza dello stato di decozione nel corso delle indagini penali; b) erano emersi plurimi elementi, indici della sussistenza della cosiddetta «supersocietà di fatto» tra i soggetti sopra indicati ; c) sussisteva lo stato di insolvenza desumibile dal quadro debitorio emerso e non oggetto di contestazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi; il [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese con controricorso mentre l’Ufficio della procura della repubblica è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente osservato che non è stato possibile effettuare la comunicazione della Cancelleria dell’avviso della data dell’adunanza in Camera di Consiglio presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore dei ricorrenti indicato nel ricorso in quanto “il destinatario non è presente sul sistema Rginde.” 1.1 Non si è neppure perfezionata la notifica dell’avviso effettuata personalmente ai ricorrenti dell’avviso risultando gli stessi, come si evince dalla relata, irreperibili presso i rispettivi indirizzi conosciuto. 1.2 Questa Corte ha già chiarito ( Cass. 19864/2017 e 18967/2023) che "nel giudizio di cassazione, in caso di morte del difensore del ricorrente, presso il quale quest'ultimo abbia eletto domicilio in Roma, l'assoluta impossibilità di notificare l'avviso di fissazione dell'udienza alla parte, a causa dell'irreperibilità della stessa nel luogo indicato nel ricorso (nella specie le due sedi indicate della società ricorrente) e dell'assenza di qualsiasi ulteriore indicazione idonea ad individuare un luogo diverso al quale indirizzare la comunicazione, non costituisce impedimento alla trattazione della causa, essendo quest'ultima pur sempre dominata dall'impulso d'ufficio, e non potendosi spingere la garanzia del diritto di difesa, comunque di esercizio squisitamente personale, fino al punto d'imporre la ricerca di un indirizzo oltre le possibilità offerte dagli atti propri del giudizio di legittimità" (conf. a Cass.21711/2006, resa a seguito delle Sezioni Unite n. 477/2006). 2. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 7 l.fall., per non avere il Tribunale rilevato la carenza di legittimazione attiva del pubblico ministero a chiedere il fallimento dal momento che le indagini non erano svolte nei confronti dei soggetti di cui si chiedeva il fallimento ed erano sganciate dalla insolvenza della società di fatto. 1.1 Il motivo è infondato. 1.2 Le argomentazioni della censura mostrano di non considerare che, come già puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte: la ratio della L. Fall., art. 7, una volta venuto meno il potere del tribunale di dichiarare officiosamente il fallimento, è chiaramente nel senso di estendere la legittimazione del Pubblico Ministero alla presentazione della corrispondente richiesta intutti i casi nei quali l'organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis (cfr. Cass 26704/2021, 2339/2014 e 10679/2014) . La disposizione è, quindi, volta a favorire quanto più possibile un ampio flusso informativo alla Procura della Repubblica, in ragione dell'interesse pubblico alla tempestiva instaurazione di una procedura concorsuale ove ne ricorrano i presupposti (cfr. Cass. S.U. 9409/2013). Pertanto, al fine di consentire l'iniziativa della parte pubblica, non è necessario che il procedimento dal quale emerga l'insolvenza riguardi direttamente il debitore, come, del resto, agevolmente testimonia l'indirizzo ermeneutico secondo cui il Pubblico Ministero è legittimato a chiedere il fallimento dell'imprenditore, ai sensi dellaL.Fall., art. 7, n. 1, sia quando la notitia decoctionis sia stata appresa nel corso di un procedimento penale, anche se avviato nei confronti di soggetti diversi dal medesimo imprenditore e conclusosi con esito favorevole alle persone sottoposte alle indagini (cfr. Cass. n. 20400 del 2017), sia ogni volta che la decozione emerga dalle condotte specificamente indicate dalla norma predetta, le quali non presuppongono indefettibilmente la pendenza di un procedimento penale, sicché esse possono emergere anche da un procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti reato (cfr. Cass. 26703/2021 646/2019) 1.3 La Corte, nell’affermare che la richiesta del PM era giustificata dall’emersione nel corso delle indagini penali di una quadro di possibile insolvenza,si è adeguata ai principi testé esposti. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 24 e 42 Cost e artt 15 l.fall e 2247 cc ; sostengono che non sia stata fornita la prova rigorosa, come richiesto dalla giurisprudenza formatasi sul punto, della esistenza della supersocietà di fatto non emergendo il perseguimento di un comune intento sociale 2.1 Con il terzo motivo si oppone violazione dell’art. 147 l.fall.in relazione all’art.360 1 comma nr. 3 cpc, in quanto la Corte non avrebbe applicato la disciplina della holding di fatto esercitata dall’attività di coordinamento e direzione da parte diZhu Peng. 3.I motivi sono inammissibili. 3.1 E’ nota l a giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto l’esistenza della cd. supersocietà di fatto (così qualificandosi la società di fatto, o occulta, tra società di capitali o tra persone fisiche e società di capitali); si è pertanto dato ingresso ad un'interpretazione che ha riconosciuto la possibilità che una società di capitali possa partecipare ad una società di fatto, apparente o occulta, anche per facta concludentia .( Cass. n. 10507/2016;12120/2016; e 1095/2016) . 3.2 Tuttavia è altrettanto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. ancora Cass. n. 10507/2016,7903/2020 e 31999/2022) che la sussistenza di un tale fenomeno postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto. Simile circostanza - s i dice -può semmai costituire indice di esistenza di una "holding" di fatto nei cui confronti il curatore può agire in responsabilità (art. 2497 c.c.); la quale "holding" di fatto può essere dichiarata autonomamente fallita, ove ne sia accertata l'insolvenza a richiesta di uno dei soggetti legittimati (cfr. Cass. n. 7903 del 2020; Cass. n. 15346 del 2016; Cass. n. 5520 del 2017). 3.3 La Corte di Appello di Palermo si è sostanzialmente attenuta ai detti principi avendo affermato che i plurimi elementi di fatto esaminati e non oggetto di contestazione (profili unitari di gestione imprenditoriale, identità di oggetto sociale e di sede, coincidenza di locali, impiego degli stessi dipendenti, rapporti di coniugio tra il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA], ripartizione degli utili come attestato dai movimenti bancari) deponevano inequivocabilmente nel senso di ritenere una comunanza di interessi tra i tre soggetti [OSCURATO:PERSONA] , ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel quale il ruolo di quest’ultimo era quello di gestore dei rapporti e delle attività riconducibile ad un unico centro di interessi.In altri termini è stata ritenuta configurabile l’affectio societatis tra i suindicati soggetti, posti su un piano orizzontale di parità e di cooperazionee non verticale di direzione e coordinamento esercitata da [OSCURATO:PERSONA] come sostenuto dal ricorrente. 3.4 Si è al cospetto di accertamenti in fatto, insindacabili in Cassazione e la censura, invece, mira ad ottenere una rivisitazione, ad opera di questa Corte, delle valutazioni compiute dalla Corte dimenticando totalmente che il giudizio di legittimità, come è noto, non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. tra le tante e le più recenti Cass. 21424/2002 e 15237/2022). 4. Il quarto mezzo con il quale i ricorrenti, prospettando la violazione dell’art. 5 l.fall. in relazione all’art 360 nr. 1 comma nr 3 cpc contesta no la ritenuta configurabilità di una situazione di insolvenza, è inammissibile. 4.1 L’impugnata sentenza, dopo aver ravvisato l’unicità di struttura organizzativa e produttiva che coinvolgeva la società e gli imprenditori individuali, ha dato conto della situazione di insolvenza, desumibile dal non contestato indebitamento per importi rilevanti senza che sia state prospettate concrete possibilità per farvi fronte. 4.2 La doglianza non si confronta con tale accertamenti dilungandosi in astratte e formali considerazione sulla nozione di stato di insolvenza. 5 In conclusione il ricorso va rigettato. 6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. la Corte, rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000 per compensi ed € 200 per esborsi, oltre ad [OSCURATO:PERSONA] e alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento. Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unif
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