CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14382/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20694/2018 del ruolo generale, proposto DA[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui Uffici siti in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, domicilia ex lege. - RICORRENTE — CONTRO la [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 21, dichiarata elettivamente domiciliata in primo grado presso lo studio dei dott.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sito in [OSCURATO:PERSONA] e Trieste n.2, [OSCURATO:PERSONA] (VA). - INTIMATA — avverso la sentenza n. 5676/15/17 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano - depositata il 29 dicembre 2017, non notificata; uDrrA la relazione della causa in camera di consiglio, celebratasi da remoto in data 17 marzo 2022, dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - [OSCURATO:PERSONA]: 1. con l'avviso di liquidazione n. 12/1T/005786/000/P001, l'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] II di Milano - aveva tassato, a titolo di imposta di registro e relative sanzioni, nella misura proporzionale dello 0,5% e del 3%, «la rinuncia al credito ed il finanziamento soci enunciati nella delibera di copertura delle perdite accumulate al 31 dicembre 2011, copertura effettuata tramite l'utilizzo del capitale sociale di euro 10.000, poi ricostituito in euro 50.000, e la rinuncia da parte dei soci al credito di euro 207.520 derivante dal finanziamento loro concesso in precedenza per complessivi euro 204.050» (così nella sentenza impugnata); 2. la [OSCURATO:PERSONA] di Milano, con la sentenza n. 9619/46/2015, aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contro detto avviso, così annullando «l'imposta computata sulla rinuncia al finanziamento soci, trattandosi di utilizzo di somme già disponibili in società» (così nella sentenza impugnata); 3. la [OSCURATO:PERSONA] di Milano aveva rigettato l'appello avanzato contro la predetta sentenza dall'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Milano - confermando, quindi, la sentenza di primo grado, premettendo che «Durante l'assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ... i soci della contribuente avevano deliberato di convocare l'assemblea straordinaria al fine di coprire la perdita del 2010 (che dal bilancio ... ammontava ad euro 31.977), nonché quella maturata fino al 31.10.2011, tramite l'utilizzo delle somme già versate dai soci in conto capitale per euro 40.000 e la rinuncia al finanziamento soci da loro operato in proporzione alle quote di capitale sociale detenente» ed assumendo che «... i soci avevano rinunciato ai finanziamenti "appostati nello stato patrimoniale del bilancio sotto la voce altre riserve per un importo di euro 240.050 ... e come specificato quali altri riserve "versam. in c/c capit." alla pagina 9 della nota integrativa di detto bilancio» (così nella sentenza appellata); 3.1. sulla scorta di tale premessa, la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che «pure il finanziamento soci di euro 240.050, poi utilizzato per Proc. 20694/2018 ric._gen. Ordinanza Pagina 2 di 5 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - ricostituire il capitale sociale e per coprire le perdite, era stato effettuato in conto capitale, non a titolo di mutuo, per cui il suo utilizzo non poteva essere considerato una rinuncia al credito perché i versamenti di quel tipo concorrono a formare il patrimonio netto della società, la quale se ne appropria a titolo definitivo», con la conseguenza che «mentre tali versamenti (ndr. in conto capitale) non avrebbero dovuto scontare l'imposta proporzionale applicata dall'ufficio, ma quella fissa prevista dall'art. 4 lettera a) punto 5 della tariffa parte prima allegata al DPR n. 131/1986 che tratta degli atti propri della società ed, in particolare, degli aumenti di capitale o del patrimonio effettuati con conferimento di denaro, la destinazione di tale finanziamento alla copertura delle perdite ed alla ricostituzione del capitale sociale non era soggetta all'imposta di registro nella misura proporzionale pretesa dall'ufficio, trattandosi di una diversa collocazione di una posta contabile nell'ambito della medesima lettera "A" del passivo del bilancio, nell'articolazione prevista dall'art.2424 c.c., cioè, ... di un recupero di somme già disponibili in società»; 4. avverso tale sentenza, l'Agenzia proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 28 giugno 2018, che risulta essere stata effettuata presso lo studio dei difensori della società costituitisi in primo grado, con ricezione ad opera del portiere avvenuta in data 3 luglio 2018, formulando il seguente motivo d'impugnazione; la [OSCURATO:SOCIETA]. è restata intimata; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con l'unico motivo di ricorso la ricorrente censurava la sentenza impugnata, denunciando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 21 e 22 del d.P.R. 131/1986, nonché dell'art. 9 della Tariffa allegata al predetto decreto, in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., osservando che: - nell'ambito delle riserve di patrimonio netto devono essere indicate anche quelle poste che derivano dalla rinuncia a precedenti finanziamenti a favore della società; Proc. 20694/2018 ric. gen. Ordinanza Pagina 3 di 5 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - - la rinuncia da parte del socio al relativo rimborso vale a trasformare il debito della società in una posta del patrimonio netto avente natura di riserva di capitale, come stabilito dal principio contabile dell'[OSCURATO:PERSONA] di Contabilità (OIC) n. 28; - che i versamenti in precedenza effettuati dai soci potevano essere utilizzati dalla società solo previa rinunzia al loro rimborso, aggiungendo che la decisione della Commissione si poneva in contrasto con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 15585 del 30 giugno 2010, secondo cui va assoggettata ad imposta di registro la rinuncia dei soci al rimborso del finanziamento loro concesso ed utilizzato dalla società per ripianare la perdita di esercizio; OSSERVA 1. Sul tema in oggetto - e cioè sulla tassazione dell'enunciazione del finanziamento soci contenuta nel verbale di una delibera assembleare avente ad oggetto il ripianamento delle perdite dì esercizio - si registrano nella giurisprudenza della Corte soluzioni non univoche, risultando, da un lato, l'orientamento volto ad assoggettare ad imposta di registro il predetto, enunciato, finanziamento (cfr. Sez. 6-5, n. 32516 del 12/12/2019, Rv. 656035 - 01; già prima Sez. 5, n. 15585 del 30/06/2010, Rv. 613766 - 01) e, dall'altro, quello che invece nega la tassazione, non ravvisandone il presupposto soggettivo, costituito, a mente dell'art. 22, co. 1, d.P.R. n. 131/1986, dall'identità di parti tra l'atto enunciante e quello enunciato ed il presupposto oggettivo, qualificato dalla permanenza degli effetti dell'atto enunciato e cioè, i sensi dell'art. 22, co. d.P.R. 131/1986, dalla circostanza che i suoi effetti non siano già cessati o non cessino con l'atto enunciato (v. da ultimo, Sez. 6 - 5, n. 8669 del 29/03/2021, Rv. 661035 - 01, sebbene in tema di imposta di registro di un decreto ingiuntivo contenente l'enunciazione di un contratto di cessione del credito); 2. la particolare rilevanza della predetta questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare rende opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. Proc. 20694/2018 ric..gen. Ordinanza Pagina 4 di 5 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 380-bis, comma 3, c.p.c., il che giustifica il rinvio del processo a nuovo ruolo; P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile. Così deciso, nell'adunanza camerale da remoto, il 17 marzo 2022. 4 IL PRESIDENTE ir . Dome • • demi D