CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22443/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti -contro- intimato -Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello diCatanzaro e Procura Generale della Repubblica presso la Corte dicassazione- intimati -avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 1613/2025, depositatail 22 gennaio 2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 3930/2025Numero sezionale 2566/2026Numero di raccolta generale 22443/2026Data pubblicazione 30/06/2026- [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA].,propone ricorso per revocazione dell’ordinanza di questa Corte,depositata il 22 gennaio 2025, di reiezione del ricorso, dal medesimoproposto anche nella riferita qualità, per la riforma della sentenza dellaCorte di appello di Catanzaro che aveva respinto il reclamo avverso ladichiarazione di fallimento della predetta [OSCURATO:SOCIETA]. pronunciato dalTribunale di Cosenza;- il ricorso è affidato a un motivo;- nessuno dei soggetti intimati spiega difesa;[OSCURATO:PERSONA]:- con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciano l’errore di fattorevocatorio di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cuil’ordinanza impugnata, nell’esaminare il quarto motivo di ricorso concui si aggrediva la statuizione relativa al raggiungimento della sogliadebitoria di 500.000,00 euro fissata dall’art. 1, secondo comma, lett.c), legge fall., ha erroneamente interpretato un passaggio dellamemoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. nel sensoche lo stesso conterrebbe l’ammissione della parte della esistenza diuna debitoria complessiva di euro 550.000,00;- rilevano che il contenuto della memoria è nel senso contrario, ossiache la debitoria era inferiore a tale dato, atteso che non poteva tenersiconto del credito vantato dall’I.N.P.S., ritenuti debiti inesistenti;- sostengono che si sarebbe in presenza di «un errore di percezione,oggettivo e immediatamente osservabile senza necessità di mediazionelogico-interpretativa …, che riguarda il fatto rimesso alla direttapercezione di codesta Suprema Corte e ricade sull’atto interno algiudizio, rappresentato, appunto, dalla memoria; si è in presenza “didivergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dallasentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa”»;- il motivo è inammissibile;- la doglianza investe un accertamento che è estraneo alla ratioNumero registro generale 3930/2025Numero sezionale 2566/2026Numero di raccolta generale 22443/2026Data pubblicazione 30/06/2026decidendi, che poggia sulla insindacabilità degli apprezzamenti delgiudice di merito su fatti storici, tra cui espressamente è fatto rientrarequello attinente alla sussistenza di una debitoria complessiva di oltre550.000,00;- l’affermazione presente nell’ordinanza impugnata secondo cui talecircostanza fattuale sarebbe stata ammessa dallo stesso reclamantenella memoria depositata, dunque, costituisca un mero obiter dictum,che non ha influito sull’esito della decisione, per cui difetta l’interessedel ricorrente all’esame del motivo di ricorso prospettato;- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiaratoinammissibile;- nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, attesal’assenza di valida attività difensive delle parti vittoriose P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 giugno 2026.Il Presidente