CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02305/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 maggio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto l'opposizione, presentata da [OSCURATO:PERSONA], avverso il rigetto, da parte dello stesso ufficio, dell'istanza di riabilitazione proposta in relazione alla sentenza di condanna, emessa dalla Corte di appello di Milano e divenuta irrevocabile il 20 ottobre 2015, per i reati di concorso esterno in associazione mafiosa, rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio. A tal fine, ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non abbia risarcito in maniera effettiva ed integrale i danni cagionati con i reati da lui perpetrati e, specificamente, osservato che l'opponente: non ha integralmente rifuso i danni di immagine arrecati alla Regione Calabria commettendo il reato di concorso esterno in associazione mafiosa; non ha adempiuto all'obbligo, puntualmente stabilito in sentenza, di risarcire il Comune di Milano, astenendosi, in particolare, dal formulare, stante l'inerzia di quella amministrazione, idonea offerta reale; non ha risarcito gli altri enti territoriali danneggiati dalla sua attività di supporto alla criminalità organizzata, tra cui i comuni di Bareggio e Cisliano. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione, seguito dalla proposizione, l'l ottobre 2025, di motivi nuovi. Rileva, al riguardo, che la Corte dei Conti, nel condannarlo al risarcimento dei danni arrecati alla Regione Calabria, ha tenuto conto, a dispetto di quanto erroneamente ritenuto dal Tribunale di sorveglianza, di tutte le condotte accertate in sede penale, ivi compresa quella che gli è valsa l'affermazione di responsabilità quale concorrente esterno ad associazione mafiosa. Aggiunge di avere assunto, nei confronti del Comune di Milano, a partire dall'estate del 2021, iniziative finalizzate alla corresponsione, a titolo risarcitorio, di somme rilevanti e persino superiori a quelle risultanti dalla sentenza di condanna, non riuscendo nell'intento di soddisfare l'obbligazione a cagione dell'atteggiamento dilatorio dell'ente locale, che non ha mai dato compiuto riscontro alla concreta e fattiva disponibilità da lui dimostrata e solo nel dicembre del 2024 ha preso in carico l'offerta, seria e vincolante, da lui formulata a mezzb PEC e tramite procuratore speciale. i Lamenta, poi, che il Tribunale di sorveglianza non ha fornito un'appagante risposta alle censure avanzate con l'atto di opposizione con riferimento all'individuazione di altri enti territoriali asseritamente lesi dalla perpetrata condotta ex artt. 110 e 416-bis cod. pen.. Opina, conclusivamente, che il Tribunale di sorveglianza ha travisato il senso e la funzione della riabilitazione, che, lungi dal presupporre una necessaria emenda morale, mira a promuovere, in ottica premiale, la buona condotta del condannato e l'adempimento delle obbligazioni civili che, tuttavia, può trovare incolpevole ostacolo nella condizione soggettiva di insolvibilità ovvero in altre situazioni che, in concreto, precludano il soddisfacimento delle ragioni creditorie. Con i motivi aggiunti, pone l'accento anche sulla fallacia del riferimento, operato dal Tribunale di sorveglianza, ad enti territoriali, diversi ed ulteriori rispetto alla Regione Calabria ed al Comune di Milano, che avrebbero patito diretto nocumento da un contegno, quale quello ascrittogli, che, diversamente da quanto accade nell'ipotesi di militanza associativa, si caratterizza per episodicità ed occasionalità. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che «Ai fini della concessione del beneficio della riabilitazione, l'adoperarsi del condannato per l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non deve essere valutato solo alla stregua delle regole proprie del codice civile, ma anche quale onere impostogli in funzione del valore dimostrativo dell'emenda e della condotta successiva alla condanna» (Sez. 1, n. 37081 del 31/05/2024, Zanni, Rv. 287087 - 01; Sez. 1, n. 45045 del 11/07/2014, Perria, Rv. 261133 - 01). Tanto, a condizione che l'inadempimento sia imputabile al condannato, non potendosi, invece, assegnare rilevanza ostativa alla riabilitazione al mancato risarcimento necessitato, né a quello comunque ascrivibile a situazioni a lui non addebitabili (Sez. 1, n. 19784 del 10/04/2024, Sardanelli, Rv. 286401 - 01). 3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza è pervenuto al rigetto dell'istanza di riabilitazione sul postulato dell'inidoneità delle iniziative risarcitorie poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] a comprovare la positiva evoluzione della sua personalità e la riacquisizione di condivisi valori di legalità sulla scorta di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, appare alieno da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà ed aderente al tessuto normativo, sì da resistere alle censure del ricorrente. Se, invero, la documentazione allegata dimostra che [OSCURATO:PERSONA], tramite i suoi legali, ha presentato al Comune di Milano, il 16 luglio 2021, una proposta volta al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di 100.000 euro, che l'ente locale si è riservato di valutare ed ha, successivamente e sino alla primavera del 2025, coltivato l'interlocuzione con gli uffici competenti che, tuttavia, non hanno dato definitivo riscontro ad una iniziativa che, ancorché non tradottasi in offerta reale, appare sintomatica dell'intenzione di adempiere, per questa parte, alle obbligazioni risarcitorie, non altrettanto può dirsi per i profili ulteriormente valorizzati, in senso ostativo all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione, dal Tribunale di sorveglianza. La lettura delle sentenze rese, in primo e secondo grado, dalla Corte dei Conti con riferimento al danno di immagine patito dalla Regione Calabria (cfr., specificamente, le pagg. 2-4 e 20 della decisione dell'Il aprile 2018 e la pag. 4 di quello di appello) fornisce, invero, sicura conferma alle conclusioni raggiunte dal Tribunale di sorveglianza in ordine alla liquidazione, in quella sede, dei danni derivati dalle condotte che sono valse a [OSCURATO:PERSONA] la condanna per i reati di corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento personale e non anche di quello di concorso esterno ad associazione mafiosa, in relazione al quale, dunque, resta confermata l'inerzia del condannato. Ineccepibile si palesa, del pari, l'ordinanza impugnata laddove stigmatizza, nell'ottica della riabilitazione, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si sia astenuto dall'impegnarsi nel risarcimento dei danni da lui arrecati con la condotta qualificata in termini di concorso esterno ad associazione mafiosa ad altri enti territoriali e, precipuamente, ai comuni di Bareggio e Cisliano, espressamente indicati nel capo di imputazione quali luogo di insediamento della compagine criminale cui egli garantì consapevolmente il suo utile apporto. La decisione appare, del resto, coerente con l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di riabilitazione, l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, o comunque l'attivarsi del condannato al fine di eliminare tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dal reato, costituisce condizione imprescindibile per la concessione del beneficio anche quando sia mancata nel processo la costituzione di parte civile e non vi sia stata alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato» (Sez. 1, n. 49446 del 07/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261276 — 01).In proposito, il ricorrente pone l'accento, con i motivi nuovi, sulla peculiare struttura del reato e sulla distinzione tra lo stesso e la partecipazione a pieno titolo associativa, elementi che, però, non valgono ad incrinare il rigore logico del percorso argomentativo che ha indotto il Tribunale di sorveglianza ad includere nel novero degli enti danneggiati dal suo comportamento illecito quei comuni dell'hinterland meneghino nei quali il sodalizio ha conquistato una posizione egemonica — in termini innanzitutto di sottoposizione al giogo mafioso delle comunità ivi insediate — che egli ha, sia pure ab externo, contribuito a consolidare ed espandere. 4. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, il rigetto del ricorso, con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. R