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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 11148/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto emesso il 20/09/2022 dalla Corte di appello di Genova; visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 20 settembre 2022 la Corte di appello di Genova ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso dal Tribunale di Genova il 10 marzo 2022, che applicava nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S per la durata di anni due con obbligo di soggiorno, oltre alla confisca dei beni immobili ritenuti nella sua disponibilità per essere stati acquistati con provvista illecitamente costituita (sì v come specificamente indicati nella parte narrativa del richiamato provvedimento di conferma del decreto applicativo delle su indicate misure di prevenzione).

2. Avverso la richiamata decisione della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo, con unico motivo, la violazione della legge penale in relazione agli arti. 1 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011, per avere il provvedimento impugnato omesso di prendere in considerazione gli elementi dalla difesa prospettati - anche sulla base di una memoria depositata con allegata documentazione in vista dell'udienza di discussione - sia in ordine alla ritenuta attualità della categoria di pericolosità sociale cui il proposto è stato ricondotto (ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. cit.), sia con riferimento alla carenza dei presupposti necessari per l'applicazione della confisca di prevenzione, avuto riguardo alla documentata provenienza legittima della provvista con cui furono acquistati i beni oggetto della misura ablativa.

Si assume, in relazione ai richiamati profili, che gli episodi criminosi indicati nel provvedimento - e temporalmente collocati nel periodo riconnpreso fra il 2011 e il 2019 - sono stati illogicamente ritenuti sintomatici di una condizione di abitualità e dedizione ad attività criminali produttive dell'unica fonte di sostentamento per il proposto e che dalla documentazione allegata alla relazione tecnica di parte avrebbe dovuto desumersi, anche alla luce della non valorizzata donazione paterna di novantottomila euro, la formazione di una lecita provvista di denaro anteriormente al periodo in cui risulta essersi manifestata la sua pericolosità sociale.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 12 dicembre 2022, il Procuratore generale ha formulato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per far valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

2. Costituisce, invero, ius receptum nella elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte il principio secondo il quale nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va riconnpresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 2 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284).

Tale principio, enunciato con rifermento alla disciplina previgente rispetto a quella contenuta nel d.lgs. n. 159 del 2011, ma di certo valido anche nei procedimenti aventi ad oggetto misure di prevenzione personali o reali applicate nella vigenza delle disposizioni del richiamato d.lgs. - dato che l'art. 10, comma 3, cui si fa rifermento anche nell'art. 27, comma 2, per le misure reali, prevede espressamente che il ricorso in cassazione. avverso il decreto emesso dalla Corte di appello possa essere presentato solo per violazione di legge -, esclude che nel giudizio di legittimità possano essere dedotti meri vizi della motivazione che si traducano in forme di illogicità ovvero in una diversa interpretazione degli elementi dimostrativi già valutati dai giudici di merito.

Possono rilevare, sotto tale profilo, solo quei vizi che concretizzino una ipotesi di motivazione del tutto assente ovvero apparente, intesa quest'ultima come motivazione del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero quella in cui le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento: deve dunque trattarsi di un vizio che sostanzia una "inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali" (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).

2.1. Alla luce di tale regula iuris, le su esposte doglianze, peraltro aspecificamente formulate, devono considerarsi inammissibili in questa Sede, in quanto con le stesse, lungi dall'evidenziare un'ipotesi di motivazione apparente, si mira a sollecitare una non consentita rilettura delle emergenze procedimentali, finalizzata a togliere forza persuasiva alla trama argomentativa delineata nel decreto impugnato, di contro caratterizzato da una motivazione completa e congrua, in quanto tale idonea ad illustrare compiutamente le ragioni giustificative della decisione e la ritenuta infondatezza del complesso degli elementi dalla difesa prospettati nel gravame di merito.

In particolare, la Corte di appello, dopo aver richiamato i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 24 gennaio 2019, ha ritenuto sussistenti le necessarie caratteristiche di persistenza ed attualità della pericolosità sociale del Baratto ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. cit., sulla base dei precedenti penali a carico e delle pendenze relative non solo a reati di furto e truffa collocabili temporalmente negli anni 2016-2018, ma anche alla contestata partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di analoghe ipotesi di reato nel periodo 2019-2020, desumendone, con motivazione immune da censure proponibili nel giudizio di legittimità, il convincimento che il ricorrente viva abitualmente, o comunque in larga parte, dei proventi della redditizia attività illecita in tal modo posta in essere, anche alla luce della evidenziata continuità temporale e della diffusione geografica delle relative condotte (sì come poste in essere in diverse località del nord Italia).

2.2. Analoghe valutazioni sono state dai Giudici di merito svolte riguardo all'accertata sproporzione tra i redditi leciti percepiti e gli acquisti dal ricorrente effettuati nell'arco temporale specificamente preso in considerazione (ossia nel quinquennio 2015-2019), congruamente disattendendo, anche sotto tale profilo, le analoghe deduzioni qui riproposte ed affermando, in particolare: a) che gli acquisti dei beni oggetto del vincolo ablativo erano collocabili nel periodo di manifestazione della pericolosità sociale del proposto; b) che la documentazione dall'odierno ricorrente allegata in sede di gravame non poteva ritenersi idonea a confutare la rilevata sproporzione, tenuto conto, per un verso, dell'assenza di una continuativa e regolare attività di lavoro fonte di redditi oggettivamente documentabili, e, per altro verso, della mancanza di idonei elementi di riscontro quanto alla data e all'entità della somma oggetto della dedotta donazione paterna, nonché dell'insufficienza dell'allegato conferimento, da parte della figlia ai genitori, di una somma di denaro ottenuta dalla vendita di un immobile, al fine di integrare una provvista lecita e idonea - in tesi - a garantire l'entità di tutti gli acquisti (terreni, fabbricati ecc.) e delle ordinarie spese di vita della famiglia nel periodo considerato.

3. Sulla base delle su esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto emesso il 20/09/2022 dalla Corte di appello di Genova; visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 20 settembre 2022 la Corte di appello di Genova ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso dal Tribunale di Genova il 10 marzo 2022, che applicava nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S per la durata di anni due con obbligo di soggiorno, oltre alla confisca dei beni immobili ritenuti nella sua disponibilità per essere stati acquistati con provvista illecitamente costituita (sì v come specificamente indicati nella parte narrativa del richiamato provvedimento di conferma del decreto applicativo delle su indicate misure di prevenzione). 2. Avverso la richiamata decisione della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo, con unico motivo, la violazione della legge penale in relazione agli arti. 1 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011, per avere il provvedimento impugnato omesso di prendere in considerazione gli elementi dalla difesa prospettati - anche sulla base di una memoria depositata con allegata documentazione in vista dell'udienza di discussione - sia in ordine alla ritenuta attualità della categoria di pericolosità sociale cui il proposto è stato ricondotto (ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. cit.), sia con riferimento alla carenza dei presupposti necessari per l'applicazione della confisca di prevenzione, avuto riguardo alla documentata provenienza legittima della provvista con cui furono acquistati i beni oggetto della misura ablativa. Si assume, in relazione ai richiamati profili, che gli episodi criminosi indicati nel provvedimento - e temporalmente collocati nel periodo riconnpreso fra il 2011 e il 2019 - sono stati illogicamente ritenuti sintomatici di una condizione di abitualità e dedizione ad attività criminali produttive dell'unica fonte di sostentamento per il proposto e che dalla documentazione allegata alla relazione tecnica di parte avrebbe dovuto desumersi, anche alla luce della non valorizzata donazione paterna di novantottomila euro, la formazione di una lecita provvista di denaro anteriormente al periodo in cui risulta essersi manifestata la sua pericolosità sociale. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 12 dicembre 2022, il Procuratore generale ha formulato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per far valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. 2. Costituisce, invero, ius receptum nella elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte il principio secondo il quale nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va riconnpresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 2 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284). Tale principio, enunciato con rifermento alla disciplina previgente rispetto a quella contenuta nel d.lgs. n. 159 del 2011, ma di certo valido anche nei procedimenti aventi ad oggetto misure di prevenzione personali o reali applicate nella vigenza delle disposizioni del richiamato d.lgs. - dato che l'art. 10, comma 3, cui si fa rifermento anche nell'art. 27, comma 2, per le misure reali, prevede espressamente che il ricorso in cassazione. avverso il decreto emesso dalla Corte di appello possa essere presentato solo per violazione di legge -, esclude che nel giudizio di legittimità possano essere dedotti meri vizi della motivazione che si traducano in forme di illogicità ovvero in una diversa interpretazione degli elementi dimostrativi già valutati dai giudici di merito. Possono rilevare, sotto tale profilo, solo quei vizi che concretizzino una ipotesi di motivazione del tutto assente ovvero apparente, intesa quest'ultima come motivazione del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero quella in cui le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento: deve dunque trattarsi di un vizio che sostanzia una "inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali" (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). 2.1. Alla luce di tale regula iuris, le su esposte doglianze, peraltro aspecificamente formulate, devono considerarsi inammissibili in questa Sede, in quanto con le stesse, lungi dall'evidenziare un'ipotesi di motivazione apparente, si mira a sollecitare una non consentita rilettura delle emergenze procedimentali, finalizzata a togliere forza persuasiva alla trama argomentativa delineata nel decreto impugnato, di contro caratterizzato da una motivazione completa e congrua, in quanto tale idonea ad illustrare compiutamente le ragioni giustificative della decisione e la ritenuta infondatezza del complesso degli elementi dalla difesa prospettati nel gravame di merito. In particolare, la Corte di appello, dopo aver richiamato i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 24 gennaio 2019, ha ritenuto sussistenti le necessarie caratteristiche di persistenza ed attualità della pericolosità sociale del Baratto ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. cit., sulla base dei precedenti penali a carico e delle pendenze relative non solo a reati di furto e truffa collocabili temporalmente negli anni 2016-2018, ma anche alla contestata partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di analoghe ipotesi di reato nel periodo 2019-2020, desumendone, con motivazione immune da censure proponibili nel giudizio di legittimità, il convincimento che il ricorrente viva abitualmente, o comunque in larga parte, dei proventi della redditizia attività illecita in tal modo posta in essere, anche alla luce della evidenziata continuità temporale e della diffusione geografica delle relative condotte (sì come poste in essere in diverse località del nord Italia). 2.2. Analoghe valutazioni sono state dai Giudici di merito svolte riguardo all'accertata sproporzione tra i redditi leciti percepiti e gli acquisti dal ricorrente effettuati nell'arco temporale specificamente preso in considerazione (ossia nel quinquennio 2015-2019), congruamente disattendendo, anche sotto tale profilo, le analoghe deduzioni qui riproposte ed affermando, in particolare: a) che gli acquisti dei beni oggetto del vincolo ablativo erano collocabili nel periodo di manifestazione della pericolosità sociale del proposto; b) che la documentazione dall'odierno ricorrente allegata in sede di gravame non poteva ritenersi idonea a confutare la rilevata sproporzione, tenuto conto, per un verso, dell'assenza di una continuativa e regolare attività di lavoro fonte di redditi oggettivamente documentabili, e, per altro verso, della mancanza di idonei elementi di riscontro quanto alla data e all'entità della somma oggetto della dedotta donazione paterna, nonché dell'insufficienza dell'allegato conferimento, da parte della figlia ai genitori, di una somma di denaro ottenuta dalla vendita di un immobile, al fine di integrare una provvista lecita e idonea - in tesi - a garantire l'entità di tutti gli acquisti (terreni, fabbricati ecc.) e delle ordinarie spese di vita della famiglia nel periodo considerato. 3. Sulla base delle su esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C