CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 44894/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n, a Cirò il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Catanzaro in data 23/6/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] -udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento della Corte di Assise di Catanzaro che, in data 16/3/2022, aveva disatteso la richiesta intesa alla declaratoria di perdita d'efficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicata con ordinanza del 9/5/2019 per effetto della retrodatazione del termine di decorrenza ex art. 297, comma 3, cod.proc.pen.2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'imputato, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione ed erronea applicazione dell'art. 297, comma 3, cod.proc.pen.; motivazione apparente in relazione alla sussistenza della connessione; motivazione mancante e manifestamente illogica in relazione alla sussistenza della piena desumibilità. Secondo la difesa il Tribunale cautelare ha escluso la sussistenza della connessione teleologica ovvero della continuazione tra il delitto associativo ex 416 bis cod.pen. contestato nel proc. c.d. Stige e la fattispecie di strage, aggravata dalla finalità agevolativa della cosca, oggetto della seconda misura, con motivazione del tutto apparente. In particolare, non ha considerato che la contestazione associativa fa diretto riferimento alla ricomprensione nel programma criminoso di azioni contro la persona e "alla totale e preventiva accettazione" da parte dei partecipi della necessità di condotte delittuose per stroncare "ingerenze interne ed esterne" mentre nella descrizione del fatto omicidiario l'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. viene giustificata dall'esigenza di mantenere in vita l'associazione, presupposti con i quali l'ordinanza impugnata non si è rapportata in maniera specifica. Dopo aver richiamato alcune pronunzie di legittimità a supporto della prospettazione difensiva, il ricorrente segnala che i giudici d'appello, pur avendo negato la sussistenza di connessione teleologica tra i fatti oggetto delle due ordinanze restrittive, a pag. 5 hanno contraddittoriamente riconosciuto la sussistenza di "una connessione" tra gli stessi. Quanto all'esclusione del vincolo della continuazione i difensori deducono che lo stesso capo d'imputazione relativo alla fattispecie associativa inserisce nel programma criminoso del sodalizio i reati contro la persona, autorizzando a ritenere i fatti omicidiari sussumibili nell'ambito di un medesimo disegno criminoso, essendo a tal fine sufficiente una programmazione di massima dei reati da compiere. Con riguardo al profilo della desumibilità dagli atti relativi all'addebito associativo dei fatti di omicidio posti a fondamento del secondo titolo cautelare i difensori segnalano di aver allegato all'istanza tutti gli atti relativi al proc. c.d. Stige per far constare che il compendio indiziario utilizzato per l'adozione della seconda misura era già pienamente a conoscenza del P.m. in epoca antecedente la formulazione della prima richiesta di misura cautelare. Secondo la difesa l'ordinanza impugnata ha omesso la valutazione degli elementi addotti e ha illogicamente negato la loro capacità dimostrativa sebbene nell'appello si fosse evidenziato che le intercettazioni del 2007, principale elemento utilizzato per l'emissione della seconda misura, unitamente alle dichiarazioni del collaboratore 2 o, Oliverio rese nel 2012, fossero state ampiamente utilizzate nella richiesta di misura per il proc. Stige. Inoltre, i difensori lamentano che il Tribunale ha omesso di esaminare il reale carattere di novità dell'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve in via del tutto preliminare rilevarsi la genericità del ricorso in punto di interesse alla pronunzia invocata. La giurisprudenza di legittimità ritiene che l'interesse all'accoglimento della richiesta di retrodatazione della decorrenza del termine di durata della custodia cautelare nel caso di c.d. contestazione a catena sussista solo qualora da essa derivi un diverso e favorevole computo del termine di durata della custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari, tale da comportare la scarcerazione. Nella specie il gravame risulta silente, stante l'assenza di deduzioni circa la possibilità che, per effetto della retrodatazione del termine, la misura applicata abbia perso efficacia (Sez. 6, n. 14510 del 09/03/2016, Tarantino, Rv. 266677; Sez. 5, Ord. n. 32850 del 30/06/2011, Rv. 250578). Infatti, poiché pacificamente l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità dell'impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento giudiziale, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente, l'interesse all'accoglimento della richiesta di retrodatazione sussiste solo qualora da essa derivi un diverso e più favorevole computo del termine di durata della custodia cautelare tale da comportare la scarcerazione, e ciò in quanto la retrodatazione degli effetti ne anticipi la scadenza a data antecedente a quella della emissione di uno degli atti di cui all'art. 303, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. 2. In ogni caso le doglianze formulate con riguardo ai presupposti d'applicabilità dell'istituto sono destituite di fondamento. Il collegio cautelare ha fatto corretta applicazione dei principi reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua, ai fini della retrodatazione della decorrenza del termine di durata di più misure cautelari disposte con ordinanze diverse, non sussiste alcuna connessione rilevante tra il reato di associazione mafiosa e quelli di omicidio commessi nello svolgimento dell'attività del sodalizio, atteso che questi ultimi non rappresentano la finalità per cui lo stesso è stato costituito (Sez. 1, n. 22751 del 06/05/2021, Rv. 281545; Sez.6,n.28023 del 6/6/2011,Rv. 250544; Sez. 1, n. 12715 del 6/3/2008, Rv.239379).Resta, pertanto, esclusa la possibilità di ravvisare un vincolo di connessione qualificata, in specie quello della continuazione o della connessione teleologica, in caso di ordinanza emessa per l'addebito di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e di altra ordinanza emessa per reati-fine, non potendo ritenersi che questi ultimi rientrino nel generico programma associativo, né che i medesimi siano consumati per "eseguire" il reato associativo (Sez. 1, n. 18340 del 11/02/2011, Rv. 250305). Non vale a giustificare un diverso convincimento la evocazione nell'ambito della contestazione associativa di azioni omicidiarie, trattandosi di enunciazioni ideali, generiche ed indeterminate. 3. Quanto alla desumibilità dagli atti, il collegio cautelare ha adeguatamente chiarito le ragioni che ostano all'accoglimento dell'istanza, in linea con il principio affermato da questa Corte secondo cui in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, per l'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, trattandosi di elementi che non sono con certezza indicativi di una scelta indebita del P.m. perché in molti casi gli elementi probatori non manifestano immediatamente e in modo evidente il loro significato (in tal senso in motivazione, Sez.U. n. 14535 del 19/12/2006, dep.2007, Librato, Rv. 235909). Pertanto,la desumibilità consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3 , n. 48034 del 25/10/2019, Rv. 277351-02), profilo che l'ordinanza impugnata ha correttamente scrutinato con esito negativo. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Man