Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 36225/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto emesso in data 6/12/2022 dalla Corte di appello di Bologna sezione Misure di prevenzione udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, T. Epidendio, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di Bologna, sezione Misure di prevenzione, ha confermato il provvedimento con il quale il locale Tribunale sezione Misure di prevenzione, in data 14 marzo 2022, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni cinque, con obbligo di soggiorno, ritenendo la pericolosità sociale, in relazione all'art. 1 lett. b) e c) d.

Igs. n. 159 del 2011.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il proposto, per il tramite del difensore, avv.

R. d'Errico, denunciando violazione ed erronea applicazione dell'art. 1, comma 1, lett. b) del d.

Igs. n. 159 del 2011 e assoluta mancanza di motivazione.

Per l'inquadramento del proposto nella categoria crirrinologica di cui al citato art. 1, lett. b) del d.

Igs. n. 159 del 2011 occorre l'abitualità nella commissione dei delitti, il fatto che gli stessi abbiano generato per l'interessato profitti e, infine, che questi costituiscano prevalente fonte di reddito del proposto.

La pericolosità, poi, deve essere attuale in quanto sono irrilevanti pregresse manifestazioni antisociali che non ricorrono al momento del giudizio concernente l'applicazione delle misure di prevenzione personali.

In tale prospettiva si ravvisano due fasi, una, preliminare, finalizzata ad accertare l'inquadramento del proposto in una delle categorie di pericolosità tipizzate; l'altra, eventuale, di tipo prognostico volto a formulare in termini di attualità un giudizio di probabiltconcreta reiterabilità delle cordotte illecite.

La casistica giurisprudenziale indica quali elementi rivelatori della pericolosità l'associazione o la relazione del proposto con soggetti socialmente pericolosi, l'accertata predisposizione al delitto desumibile da cienunce.tondanna o a suo carico,omportamenti illeciti e antisociali che abbiano reso necessaria la vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza.

Vanno, poi, prese in considerazione anche circostanze successive soprattutto se caratterizzate dall'esercizio di regolare attività lavorativa e l'esistenza o meno di provvedimenti giudiziari relativi a fatti successivi da parte del proposto.

Si tratta di provvedimenti giudiziari anche diversi dalle sentenze rispetto ai quali il giudizio demandato al giudice di prevenzione consiste nella valutazione dei fatti in questi considerati, senza limitarsi a recepire le valutazioni contenute negli atti giudiziari.

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato si sarebbe limitato alla ricezione del decreto del Tribunale ritenendo irrilevanti le argomentazioni difensive, sia con riferimento all'attualità della condotta, sia con riferimento agli elementi fondanti il giudizio di pericolosità.

Il percorso denota miglioramento delle condizioni di vita dell'interessato, legate all'impegno profuso nell'interesse proprio e della sua famiglia.

Il contesto delineato risulta assumere valenza prognostica positiva, non confacente alle conclusioni cui sono giunti i provvedimenti di prevenzione.

Si osserva, inoltre, che il secondo motivo di appello non sarebbe stato proprio preso in considerazione, in particolare sulla durata della misura che è stata disposta nel massimo possibile.

Ciò non trova giustificazione e nemmeno viene accennato, dal giudice di appello, un argomento che giustifichi tale durata limitandosi la Corte territoriale a non ritenere eccessive le prescrizioni imposte e a richiamarsi alla motivazione del primo giudice, in modo del tutto generico. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, T. Epidendio, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] LI1 ricorso è inammissibile per genericità.

1.1. Dopo aver ripercorso, in via generale, i condivisibili principi giurisprudenziali che presiedono l'adozione di misure di prevenzione in relazione alla pericolosità di cui all'art. 1 lett. b) d.lgs. cit., il ricorso dedica soltanto le ultime due pagine a prospettare censure mirate, rispetto al con1:enuto del decreto impugnato che, tuttavia, si appalesano aspecifiche. 1.2.In primo luogo, si trascura che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicchè anche il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (tra le altre, Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435).

In secondo luogo, la censura non considera, in alcuna parte, il contenuto del decreto (cfr. pag. 2 - 5) laddove, richiamando il contenuto del conforme decreto di primo grado, inquadra il Mascia nei cd. barncomattari bolognesi, in quanto dedito all'abituale attività di far saltare in aria gli sportelli bancomat per impadronirsi del danaro ivi contenuto (cfr. pag.. 5 e ss. dove sono riassunti i motivi di appello; pag. 7 e ss. dove vi è la motivazione della Corte di appello) e che descrive il ricorrente come autore di numerosissimi reati a scopo di lucro, attuati in un amplissimo contesto temporale.

Il motivo di doglianza, manifestamente infondato laddove censura l'omessa motivazione palesemente Mesistente, omette dunque qualsiasi reale confronto critico con le argomentazioni centrali del decreto impugnato, risolvendosi perciò in una riedizione del corrispondente motivo d'appello, ciò che rende generica la censura e ne determina l'inammissibilità, in conformità all'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la natura aspecifica della doglianza, che discende dall'assenza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione gravata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, integra una causa tipica di inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. 2 n. 36406 del 27/06/2012, Rv. 253893; SeZ. 4 n. 18826 'del 9/02/2012, Rv. 253849).

1.3. Quanto alla censura che attiene alla totale assenza di motivazione circa la durata della misura di prevenzione personale, questa non tiene conto che, dal complesso della motivazione della Corte territoriale, si evince il giudizio di estrema gravità della condotta svolto dai giudici della prevenzione.

Mascia viene indicato quale autore di numerosissimi reati a scopo di lucro, attuati con modalità pericolose per l'incolumità pubblica, per essere gli sportelli bancomat attaccati nel corso delle azioni predatorie, normalmente installati in edifici aperti al pubblico, attività che si indica come svolta per quasi per un decennio e nonostante la sottoposizione di Mascia, medio tempore, a provvedimenti restrittivi (a partire dall'arresto) che, comunque, non hanno mai inciso positivamente nel senso del reinserimento e dell'interdizione dalla prosecuzione dell'attività illecita. 2.Deriva da quanto sin qui esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente alle spese processuali ed al pagamento della somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende„ non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente '31 pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto emesso in data 6/12/2022 dalla Corte di appello di Bologna sezione Misure di prevenzione udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, T. Epidendio, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di Bologna, sezione Misure di prevenzione, ha confermato il provvedimento con il quale il locale Tribunale sezione Misure di prevenzione, in data 14 marzo 2022, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni cinque, con obbligo di soggiorno, ritenendo la pericolosità sociale, in relazione all'art. 1 lett. b) e c) d. Igs. n. 159 del 2011. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il proposto, per il tramite del difensore, avv. R. d'Errico, denunciando violazione ed erronea applicazione dell'art. 1, comma 1, lett. b) del d. Igs. n. 159 del 2011 e assoluta mancanza di motivazione. Per l'inquadramento del proposto nella categoria crirrinologica di cui al citato art. 1, lett. b) del d. Igs. n. 159 del 2011 occorre l'abitualità nella commissione dei delitti, il fatto che gli stessi abbiano generato per l'interessato profitti e, infine, che questi costituiscano prevalente fonte di reddito del proposto. La pericolosità, poi, deve essere attuale in quanto sono irrilevanti pregresse manifestazioni antisociali che non ricorrono al momento del giudizio concernente l'applicazione delle misure di prevenzione personali. In tale prospettiva si ravvisano due fasi, una, preliminare, finalizzata ad accertare l'inquadramento del proposto in una delle categorie di pericolosità tipizzate; l'altra, eventuale, di tipo prognostico volto a formulare in termini di attualità un giudizio di probabiltconcreta reiterabilità delle cordotte illecite. La casistica giurisprudenziale indica quali elementi rivelatori della pericolosità l'associazione o la relazione del proposto con soggetti socialmente pericolosi, l'accertata predisposizione al delitto desumibile da cienunce.tondanna o a suo carico,omportamenti illeciti e antisociali che abbiano reso necessaria la vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza. Vanno, poi, prese in considerazione anche circostanze successive soprattutto se caratterizzate dall'esercizio di regolare attività lavorativa e l'esistenza o meno di provvedimenti giudiziari relativi a fatti successivi da parte del proposto. Si tratta di provvedimenti giudiziari anche diversi dalle sentenze rispetto ai quali il giudizio demandato al giudice di prevenzione consiste nella valutazione dei fatti in questi considerati, senza limitarsi a recepire le valutazioni contenute negli atti giudiziari. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato si sarebbe limitato alla ricezione del decreto del Tribunale ritenendo irrilevanti le argomentazioni difensive, sia con riferimento all'attualità della condotta, sia con riferimento agli elementi fondanti il giudizio di pericolosità. Il percorso denota miglioramento delle condizioni di vita dell'interessato, legate all'impegno profuso nell'interesse proprio e della sua famiglia. Il contesto delineato risulta assumere valenza prognostica positiva, non confacente alle conclusioni cui sono giunti i provvedimenti di prevenzione. Si osserva, inoltre, che il secondo motivo di appello non sarebbe stato proprio preso in considerazione, in particolare sulla durata della misura che è stata disposta nel massimo possibile. Ciò non trova giustificazione e nemmeno viene accennato, dal giudice di appello, un argomento che giustifichi tale durata limitandosi la Corte territoriale a non ritenere eccessive le prescrizioni imposte e a richiamarsi alla motivazione del primo giudice, in modo del tutto generico. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, T. Epidendio, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] LI1 ricorso è inammissibile per genericità. 1.1. Dopo aver ripercorso, in via generale, i condivisibili principi giurisprudenziali che presiedono l'adozione di misure di prevenzione in relazione alla pericolosità di cui all'art. 1 lett. b) d.lgs. cit., il ricorso dedica soltanto le ultime due pagine a prospettare censure mirate, rispetto al con1:enuto del decreto impugnato che, tuttavia, si appalesano aspecifiche. 1.2.In primo luogo, si trascura che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicchè anche il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (tra le altre, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435). In secondo luogo, la censura non considera, in alcuna parte, il contenuto del decreto (cfr. pag. 2 - 5) laddove, richiamando il contenuto del conforme decreto di primo grado, inquadra il Mascia nei cd. barncomattari bolognesi, in quanto dedito all'abituale attività di far saltare in aria gli sportelli bancomat per impadronirsi del danaro ivi contenuto (cfr. pag.. 5 e ss. dove sono riassunti i motivi di appello; pag. 7 e ss. dove vi è la motivazione della Corte di appello) e che descrive il ricorrente come autore di numerosissimi reati a scopo di lucro, attuati in un amplissimo contesto temporale. Il motivo di doglianza, manifestamente infondato laddove censura l'omessa motivazione palesemente Mesistente, omette dunque qualsiasi reale confronto critico con le argomentazioni centrali del decreto impugnato, risolvendosi perciò in una riedizione del corrispondente motivo d'appello, ciò che rende generica la censura e ne determina l'inammissibilità, in conformità all'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la natura aspecifica della doglianza, che discende dall'assenza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione gravata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, integra una causa tipica di inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. 2 n. 36406 del 27/06/2012, Rv. 253893; SeZ. 4 n. 18826 'del 9/02/2012, Rv. 253849). 1.3. Quanto alla censura che attiene alla totale assenza di motivazione circa la durata della misura di prevenzione personale, questa non tiene conto che, dal complesso della motivazione della Corte territoriale, si evince il giudizio di estrema gravità della condotta svolto dai giudici della prevenzione. Mascia viene indicato quale autore di numerosissimi reati a scopo di lucro, attuati con modalità pericolose per l'incolumità pubblica, per essere gli sportelli bancomat attaccati nel corso delle azioni predatorie, normalmente installati in edifici aperti al pubblico, attività che si indica come svolta per quasi per un decennio e nonostante la sottoposizione di Mascia, medio tempore, a provvedimenti restrittivi (a partire dall'arresto) che, comunque, non hanno mai inciso positivamente nel senso del reinserimento e dell'interdizione dalla prosecuzione dell'attività illecita. 2.Deriva da quanto sin qui esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente alle spese processuali ed al pagamento della somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende„ non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente '31 pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa