CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 00708/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 15 gennaio 2021 (dep. il 16 aprile 2021) la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] - in parziale riforma del decreto in data 17 luglio 2019, emesso nel procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ARICÒ - ha rigettato la proposta di confisca limitatamente ai beni (veicoli, giacenze bancarie e attività finanziarie) specificate nello stesso provvedimento di secondo grado, confermando nel resto il primo decreto che - per quel che qui rileva - aveva disposto la confisca di ulteriori cespiti, ossia dei beni immobili e dei crediti intestati al proposto, a [OSCURATO:PERSONA] ARICÒ e Ludovica ARICÒ e dei crediti vantati dallo stesso proposto e da Francesca LAURENDI, pure meglio indicati nel provvedimento di appello (e già nel decreto di primo grado). 2. Con unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ARICÒ, Francesca LAURENDI, [OSCURATO:PERSONA] ARICÒ e Ludovica ARICÒ, è stato proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte territoriale - nella parte in cui ha confermato la detta statuizione ablativa -, formulando un unico motivo e, in particolare, denunciando la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) indicata negli artt. 125 e 546, comma 1, cod. proc. pen., a causa del mancato apprezzamento delle censure rivolte al decreto di primo grado e della acritica adesione da parte del Giudice di appello, alla decisione del Tribunale. 2.1. Sono pervenuti, altresì, motivi nuovi di ricorso formulati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ARICÒ, con i quali è stata dedotta - sub specie art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - la violazione dell'art. 24 d. Igs. 159/2011, in quanto nel caso di specie sarebbe stata provata la legittima provenienza degli immobili de quibus e la Corte di appello sarebbe pervenuta alla statuizione ablativa sulla scorta di un apprezzamento del compendio probatorio in contrasto con i princìpi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi in ragione della genericità di essi, perché nella specie non è stata denunciata una violazione di legge ed è stata riproposta una interpretazione alternativa degli elementi valutati dalla Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Con l'impugnazione si è dedotta la violazione degli artt. 125 e 546, comma 1, cod. proc. pen., rappresentando che la Corte territoriale non avrebbe compiuto la prescritta valutazione delle puntuali allegazioni svolte con l'atto di appello - che è stato connpiegato al ricorso, rimandando ai motivi in esso esposti - ma avrebbe aderito alla decisione del Tribunale (che non aveva correttamente considerato che sul proposto e sui terzi interessati, nel procedimento di prevenzione, al fine di dimostrare la legittimità dei propri acquisti incomba «un semplice onere di allegazione e non anche l'onere della prova contraria) senza argomentare effettivamente sulle censure difensive e così rendendo una motivazione apparente. In particolare: - sarebbe stato erroneamente determinato il valore delle tre villette già attinte da sequestro e poi oggetto di confisca, ritenendone simulato il prezzo di acquisito alla luce delle informazioni offerte dalla D.I.A. e considerando erroneamente come utile parametro il prezzo della cessione di due degli immobili in confisca a distanza di quasi dieci anni dall'acquisto di essi, e ciò quantunque la difesa avesse rassegnato che il valore indicato nell'atto pubblico non era stato oggetto di rettifica da parte dell'Amministrazione finanziaria, il prezzo risultante dagli atti acquisito degli immobili similari siti nello stesso complesso era di gran lunga inferiore a quello indicato dalla D.I.A., la vendita di tre villette con un unico atto era stata molto utile per il costruttore (per la liquidità e la pubblicità ottenute), la D.I.A. erroneamente aveva avuto riguardo ai parametri posti dall'Ordine degli ingegneri della provincia di [OSCURATO:PERSONA] per la determinazione degli onorari professionali, il centro residenziale in discorso versava in una situazione di degrado (come chiarito nella consulenza di parte offerta in produzione); - la Corte ha ritenuto di determinare il prezzo di acquisto delle unità in misura inferiore rispetto alla stima compiuta dalla D.I.A., senza tuttavia considerare che in tal modo si sarebbe ridotta la presunta sproporzione tra le disponibilità lecite dei ricorrenti e i loro acquisiti né che gli stessi ricorrenti avevano dimostrato di disporre delle somme necessarie alla compera; - sotto tale ultimo profilo, il ragionamento dei Giudici di appello sarebbe del tutto apparente e congetturale, in quanto: • non sono state ritenute provate le ingenti donazioni in contanti ricevute dal proposto e dalla LAURENDI in occasione delle loro nozze né la cessione di un credito in favore del proposto, da parte, del fratello, e ciò a causa di un travisamento della documentazione offerta dalla difesa e finendo col richiedere sul punto una probatio diabolica (dato che la documentazione bancaria de qua non è più disponibile in ragione del decorso di un tempo superiore a dieci anni);• non sono state valorizzate illogicamente le dichiarazioni prodotte dalla difesa, relative all'incasso da parte del solo proposto del prezzo di vendita di un cespite ereditario di cui era proprietario pro quota; • non sono stati ritenuti provati neppure i redditi prodotti da Francesca LAURENDI; • si è argomentato erroneamente sulle linee di credito ottenute dal proposto; in tal modo, la Corte territoriale avrebbe confermato la decisione di primo grado senza una logica e plausibile spiegazione. 1.1. Con i motivi nuovi, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ARICÒ: - si è allegato che la motivazione del decreto impugnato sarebbe «in contrasto con l'art. 24» d. Igs. 159/2011, poiché nel caso in esame sarebbe stata provata la legittima provenienza delle tre villette in discorso - che la Corte ha ritenuto siano state acquistate per una somma (euro 366.000,00) superiore comunque a quella dichiarata nell'atto pubblico ma inferiore del 50% a quella sempre ritenuta dal Tribunale - poiché non risulterebbe non solo la ritenuta sproporzione ma, ancor prima, l'effettivo ammontare dell'esborso effettuato sul quale valutare la capacità reddituale; - si sono richiamati sul punto «i rogiti di altri acquirenti per importi inferiori a quello dichiarato nel caso di ARICÒ», quale «elemento indiziario contrario rispetto alla consulenza prodotta dall'accusa sul costo di costruzione degli immobili» e, nuovamente, si è prospettato che la motivazione non si sarebbe confrontata con le allegazioni difensive, non argomentando sul dato appena sopra indicato anche alla luce della collocazione nel tempo delle compravendite immobiliari de quibus, così rendendo una motivazione apparente; - si è infine censurato l'impiego, al fine di affermare l'incapacità del proposto di restituire gli importi ricevuti a titolo di finanziamento, degli indici ISTAT, oggetto di un «richiamo astratto» e generico nel provvedimento impugnato, in contrasto con i principi giurisprudenziali sul punto. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: - nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01); - la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01); in altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). 3. Nel caso in esame non può ravvisarsi, con evidenza, una motivazione apparente, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa la quale, a ben vedere, non ha neppure prospettato la violazione delle legge penale ma ha allegato «un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta» (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01), ossia un vizio di motivazione che potrebbe rilevare sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e che, pertanto, non può essere ritualmente dedotto in relazione al decreto impugnato. La Corte territoriale ha puntualmente argomentato a proposito degli acquisti cui attengono le censure sopra esposte ed ha ritenuto meritevole di conferma in parte qua la decisione di primo grado (nonostante la prospettazione della difesa): - indicando gli elementi per cui non ha considerato conforme all'effettivo prezzo di acquisto delle unità de quibus l'importo riportato negli atti pubblici (richiamando, in proposito, pure la stima compiuta dall'Amministratore giudiziario e la stima dei costi di costruzione, chiarendo a tale ultimo riguardo le ragioni per cui non ha ritenuto che essa dovesse ritenersi congetturale e quelle ragioni per cui non ha aderito alla stima della difesa e per cui la consulenza di parte non è stata ritenuta meritevole di condivisione); - rilevando come - pur attribuendosi ai cespiti un valore inferiore a quello indicato dal Proponente - l'acquisto di essi non potesse considerarsi compatibile con le disponibilità lecite del proposto e degli intervenienti, svolgendo una disamina della prospettazione difensiva relativa alle poste attive di cui costoro si sarebbero giovati ed analiticamente negando ad essa un'effettiva capacità rappresentativa agli elementi fattuali così addotti per imputare a disponibilità lecite gli acquisti in parola. Dunque, il Giudice di secondo grado ha dato conto non solo delle ragioni per cui ha ritenuto infondate le censure al decreto del Tribunale ma anche di quelle per cui ha in parte (atteso che in relazione a taluni cespiti il gravame è stato accolto) condiviso del decisione del primo Collegio, esponendo il percorso logico e gli elementi risultanti dagli atti del procedimento su cui ha fondato la statuizione. Ragion per cui il ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui ha allegato che la motivazione del decreto impugnato sarebbe apparente e, comunque, inammissibile nella parte in cui ha dedotto il vizio della motivazione (non occorrendo allora rilevare che con esso è stato sollecitato pure, in definitiva, un diverso apprezzamento di fatto, che non può compiersi in questa sede di legittimità). 3.1. Infine, le allegazioni contenute nei motivi nuovi di ricorso sono inammissibili in ragione della rilevata inammissibilità dei motivi originariamente dedotti (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01), fermo restando pure che, nella parte in cui propongono profili già sopra esaminati e, con evidenza, prospettando per vero anch'essi un vizio della motivazione, sono comunque inammissibili nei termini già esposti. Non occorre, allora, innmorare oltre per rilevare che è del tutto inedita - e anche per tale motivo irrituale - la censura difensiva relativa all'impiego degli indici ISTAT. 4. All'inammissibilità consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d