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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 18 ottobre 2021

Cassazione n. 46976/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Como nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 del GIP Tribunale di Como udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] La Corte, letto il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como avverso la sentenza del giudice per le indagini preliminari di Como del 26 marzo 2021 che, in sede di decisione sulla richiesta di decreto penale di condanna, proscioglieva ex art. 129 cod. proc. pen., con la formula "il fatto non è previsto dalla legge come reato", [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 334, comma secondo, cod. pen. per aver sottratto la sua autovettura sottoposta a sequestro amministrativo per eventuale confisca; rilevato che il ricorrente deduce che la decisione è erronea poiché la prevalenza per specialità della norma sanzionatoria dell'art. 113 del Codice della Strada ricorre solo quando la condotta del custode consista nella circolazione con il veicolo sequestrato e non nel caso di sottrazione definitiva del veicolo, che nel caso in esame risulta venduto a terzi; letta la requisitoria del Procuratore generale presso questa Corte che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; ritenuto l'errore del giudicante che ha considerato la prevalenza della norma che sanziona la circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo lì dove la condotta in contestazione era quella, diversa, di sottrazione del bene sottoposto a sequestro, fatto pacificamente costituente l'illecito penale di cui all'articolo 334 cod. pen.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e trasmette gli atti al Tribunale di Como ufficio gip per l'ulteriore corso.

Roma, così deciso il 18 ottobre 2021 Il C nsigliere estensore il Presi• ente Pierl fano Anna sc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Como nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 del GIP Tribunale di Como udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] La Corte, letto il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como avverso la sentenza del giudice per le indagini preliminari di Como del 26 marzo 2021 che, in sede di decisione sulla richiesta di decreto penale di condanna, proscioglieva ex art. 129 cod. proc. pen., con la formula "il fatto non è previsto dalla legge come reato", [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 334, comma secondo, cod. pen. per aver sottratto la sua autovettura sottoposta a sequestro amministrativo per eventuale confisca; rilevato che il ricorrente deduce che la decisione è erronea poiché la prevalenza per specialità della norma sanzionatoria dell'art. 113 del Codice della Strada ricorre solo quando la condotta del custode consista nella circolazione con il veicolo sequestrato e non nel caso di sottrazione definitiva del veicolo, che nel caso in esame risulta venduto a terzi; letta la requisitoria del Procuratore generale presso questa Corte che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; ritenuto l'errore del giudicante che ha considerato la prevalenza della norma che sanziona la circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo lì dove la condotta in contestazione era quella, diversa, di sottrazione del bene sottoposto a sequestro, fatto pacificamente costituente l'illecito penale di cui all'articolo 334 cod. pen. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e trasmette gli atti al Tribunale di Como ufficio gip per l'ulteriore corso. Roma, così deciso il 18 ottobre 2021 Il C nsigliere estensore il Presi• ente Pierl fano Anna sc
Decreto Cassazione n. 46976/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris