CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 22886/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Torino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Torino in data 2/12/2021 -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza il Gip del Tribunale di Torino applicava a [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ritenuta la continuazione ed applicata la riduzione per il rito, la pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro tremila di multa in relazione ai delitti di tentata rapina aggravata e lesioni aggravate. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. e al giudizio di adeguatezza della pena. 3. Le censure difensive sono inammissibili in quanto non consentite. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, c:ornma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sirdacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. Pertanto, pur permanendo a carico del giudice l'obbligo di verifica circa la rilevanza penale e la concreta punibilità della condotta contestata, risultano allo stato incensurabili in sede di legittimità incongruenze ed asseriti deficit giustificativi in quanto normativamente recessivi rispetto alla volontà delle parti e alle implicazioni fattuali che sottendono l'accordo sulla pena, con il solo limite costituito dalla immediata e palese rilevabilità di una delle situazioni evocate dall'art. 129, comma 1, cod.proc.pen. dal testo del provvedimento impugnato (in tal senso, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa celle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D S