CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 27388/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n, 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; - le conclusioni, presentate ai sensi della stessa norma dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha contestato quanto dedotto dal Procuratore generale e ha insistito nell'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 11 marzo 2021 (deo. il 18 marzo 2021) la Corte di appello di Milano, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Emilio SCROLLINI e della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. da lui avanzata, in parziale riforma della pronuncia resa il 12 febbraio 2020 dal Tribunale di Monza, ha ridotto la pena detentiva inflitta allo stesso imputato ad anni tre e mesi due di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante in contestazione, confermando nel resto la sentenza di primo grado, che - per quel che qui rileva - aveva affermato la responsabilità dell'imputato per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria da operazione dolose, con l'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, denunciando - con un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) - l'erroneità della pena inflitta, la violazione della legge penale e l'illegalità della pena. In particolare, il ricorrente ha assunto l'illegalità della pena concordata in appello perché sarebbe stato oggetto di bilanciamento la circostanza di cui all'art. 219, comma 2, n. 2), legge fall., nonostante le sentenze di merito abbiano affermato che la norma in discorso non preveda sotto il profilo strutturale una circostanza aggravante, bensì contempli per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione che deroga a quella ordinaria; dunque, la Corte territoriale, nel valutare l'accordo tra le parti ex art. 599- bis cod. prod. pen. avrebbe dovuto rilevare l'assenza di una circostanza aggravante «e applicare le circostanze generiche sulla pena base di anni tre di reclusione per poi operare l'aumento» ex art. 219, comma 2, n. 1), legge fall., come rilevato nella motivazione della stessa sentenza, oppure sollecitare le parti a riformulare la richiesta proprio perché nella specie non sussisteva alcuna aggravante, che non avrebbe potuto essere oggetto di concordato. Ragion per cui la porzione di pena riferibile alla circostanza aggravante erroneamente applicata sarebbe illegale. 2.1. Con le conclusioni depositate ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la difesa ha ribadito che nel caso di specie la Corte territoriale avrebbe riconosciuto una circostanza aggravante non sussistente ed erroneamente inserita nell'accordo tra le parti ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto fuori dai casi consentiti dalla legge. Difatti: - «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 2 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - deo. 2020, M., Rv. 278170 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01); - «la pena illegale è, invero, quella che non sia per legge irrogabile [...] o la sanzione inflitta in misura illegale, tale essendo la pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per un determinato reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali» (Sez. 5, n. 15413 del 28/01/2020, Rama, Rv. 279080 - 01) «ovvero quella determinata sulla base di parametri edittali successivamente dichiarati incostituzionali con effetti ex tunc » (Sez. 5, n. 1205 del 20/11/2020 - dep. 2021, Magini, Rv. 280434 - 01), mentre «non rileva il mero vizio del percorso argomentativo attraverso il quale si è giunti alla sua determinazione» (Sez. 5, n. 15413/2020, cit.; cfr. pure Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205; Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348; Sez. 6, n. 28031 del 27/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282104 - 01). Nel caso in esame, è stata irrogata la pena detentiva di anni tre e mesi due di reclusione, in conformità a quanto richiesto in sede di concordato, che rientra nei limiti edittali previsti per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria da operazione dolose, pure a prescindere dalla ritenuta circostanza aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta, per vero oggetto di contestazione (cfr. capo di imputazione). È, dunque, irrituale la doglianza prospettata in relazione alla pena, determinata ex art. 599-bis cod. proc. pen., si ribadisce, «conforme alla volontà delle parti e non esorbitante i limiti edittali previsti per i reati» in discorso (cfr. Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019 - dep. 2020, Ferrarini, Rv. 278142 - 01), non potendo utilmente muoversi censure sotto il profilo dell'erroneità del bilanciamento. Non occorre, allora, dilungarsi per rilevare - in relazione all'asserita assenza nella specie della circostanza aggravante de qua - che non vi è dubbio che «in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per í reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen.» (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665 - 01), disciplina derogatoria in forza della quale - nei termini appena esposti - ricorre una circostanza aggravante che deve essere assoggetta al giudizio di bilanciamento (Sez. 5, n. 3550 del 21/11/2018 - dep. 2019, Cornicelli, Rv. 275369 - 01); 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. pen. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità 3 r<-11 dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di