Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05391/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6450-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AL [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - Ric. 2021 n. 06450 sez.

ML -ud. 20-12-2022 -2- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrente al ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1125/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe, confermando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritti i contributi richiesti dall’[OSCURATO:PERSONA] all’architetto [OSCURATO:PERSONA] e dovuti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta nell’anno 2009; in particolare, la Corte d'appello – per quel che rileva - ha giudicato tardiva, e quindi inidonea ad interrompere il termine prescrizionale quinquennale, la richiesta di pagamento dell'Istituto (ritenendo che il termine per il pagamento dei contributi relativi all’anno 2008 scadeva il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il pagamento con nota ricevuta dal professionista il 30.6.2014); né era suscettibile di applicazione il differimento (al 6.7.2009) del pagamento dei contributi (disposto con Ric. 2021 n. 06450 sez.

ML -ud. 20-12-2022 -3- d.P.C.M. 4.6.2009) posto che non era stato dimostrato che l’architettoLi Castri rientrasse tra i contribuenti sottoposti agli studi di settore; avverso tale sentenza l'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha notificato all’[OSCURATO:PERSONA] il ricorso incidentale per cassazione in data 6.4.2021 senza peraltro provvedere successivamente a depositare l’atto presso la Cancelleria della Corte; l’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso a ricorso incidentale; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanzacamerale, ai sensi dell'art.380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]

1. con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, l'[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del d.P.C.M. 10.6.2010, degli artt. 2935 e 2941 cod.civ., dell’art. 18 del d.lgs. n. 241 del 1997, dell’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001, dell’art. 1 commi 16-21 della legge n. 296 del 2006, del d.P.C.M. 4.6.2009, per avere la Corte di appello erroneamente dichiarato la prescrizione dei contributi nonostante lo slittamento del termine di pagamento al 6.7.2009 ad opera del d.P.C.M. del 2009, atteso che l’avviso di pagamento era stato notificato al contribuente in data 30.6.2014 e gli studi di settore hanno generale applicazione ai lavoratori autonomi;

2. il ricorso principale è fondato;

3. preliminarmente, va rilevato che, con recentissima sentenza, la Corte Costituzionale (sentenza n. 238 del 30.11.2022), occupandosi specificamente dell’iscrizione alla gestione separata presso l’[OSCURATO:PERSONA] degli architetti e degli ingegneri iscritti al relativo albo professionale che non possono essere iscritti alla cassa di Ric. 2021 n. 06450 sez.

ML -ud. 20-12-2022 -4- previdenza professionale (INARCASSA, in quanto svolgono contestualmente anche altra attività), ha dichiarato - con argomentazioni in larga parte sovrapponibili a quelle già svolte dalla recente sentenza n. 104 del 2022 concernente gli avvocati -non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 (convertito nella legge n. 111 del 2011) poste con riferimento agli artt. 3, 41, 117 e 118 Cost.

La Corte costituzionale ha, in sintesi, osservato che: il principio di universalità delle tutele assicurative obbligatorie, su cui si fonda la vocazione universalistica della gestione separata, impone di non lasciare priva di copertura assicurativa l’attività professionale di ingegneri e architetti esclusi dall’iscrizione alla Cassa professionale e che la disciplina prevista dalla legge 335 del 1995 non comporta alcuna irragionevole compressione dell’autonomia regolamentare e statutaria riconosciuta dal legislatore alle Casse previdenziali private, dal momento che il rapporto intercorrente tra le Casse professionali e la Gestione separata si pone in termini non già di alternatività, ma di complementarità, in quanto l’istituto residuale della Gestione separata opera proprio in relazione ai soggetti e alle attività eventualmente esclusi dalla cassa professionale di categoria;

4. con particolare riguardo alle censure contenute nel motivo di ricorso, questa Corte ha già esaminato la questione del differimento dei termini ad opera del d.P.C.M. del 2010, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione, considerato il combinato disposto degli artt. 18, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997 e 1, comma 1, d.P.C.M. 4.6.2009 (cfr. Cass. nn. 10273 e 32467 del 2021, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. cod.proc.civ; da ultimo, fra le tante, Cass. n. 4683 del 2022 con Ric. 2021 n. 06450 sez.

ML -ud. 20-12-2022 -5- riguardo ai professionisti architetti, nonché Cass. 14110, 20498, 20499, 20500 del 2022, con motivazioni dello stesso tenore), con la precisazione che il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss., L. n. 244 del 2007 (Cass. n. 10273 citata; da ultimo, Cass. n. 36250 e 36254 del 2022; con specifico riguardo agli architetti, Cass. n. 33885 del 2022);

5. è stato, inoltre, precisato – come d’altronde statuito dalla sentenza impugnata - che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020) nonché affermato che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 28123 del 2021), in tal modo dovendosi superare le deduzioni svolte nella sentenza impugnata (cfr. - con riguardo alla natura regolamentare del d.P.C.M. in questione, emanato in attuazione della delega di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997 -cfr.

Cass. nn. 32420 e 32483 del 2021);

6. la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2009 (ritenendo, conseguentemente, tardivo l’avviso bonario inoltrato dall’[OSCURATO:PERSONA] e ricevuto dal professionista il 30.6.2014): detto termine risultava, invece, Ric. 2021 n. 06450 sez.

ML -ud. 20-12-2022 -6- differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. cit.;

7. pertanto, non essendosi la Corte territoriale uniformata all'anzidetto principio di diritto, va accolto il ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

8. il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 cod.proc.civ. in mancanza di deposito del ricorso presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

9. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U. n. 4315 del 2020, della sussistenza, per il ricorrente incidentale, delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] e dichiara improcedibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6450-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AL [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - Ric. 2021 n. 06450 sez. ML -ud. 20-12-2022 -2- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrente al ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1125/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe, confermando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritti i contributi richiesti dall’[OSCURATO:PERSONA] all’architetto [OSCURATO:PERSONA] e dovuti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta nell’anno 2009; in particolare, la Corte d'appello – per quel che rileva - ha giudicato tardiva, e quindi inidonea ad interrompere il termine prescrizionale quinquennale, la richiesta di pagamento dell'Istituto (ritenendo che il termine per il pagamento dei contributi relativi all’anno 2008 scadeva il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il pagamento con nota ricevuta dal professionista il 30.6.2014); né era suscettibile di applicazione il differimento (al 6.7.2009) del pagamento dei contributi (disposto con Ric. 2021 n. 06450 sez. ML -ud. 20-12-2022 -3- d.P.C.M. 4.6.2009) posto che non era stato dimostrato che l’architettoLi Castri rientrasse tra i contribuenti sottoposti agli studi di settore; avverso tale sentenza l'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha notificato all’[OSCURATO:PERSONA] il ricorso incidentale per cassazione in data 6.4.2021 senza peraltro provvedere successivamente a depositare l’atto presso la Cancelleria della Corte; l’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso a ricorso incidentale; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanzacamerale, ai sensi dell'art.380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, l'[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del d.P.C.M. 10.6.2010, degli artt. 2935 e 2941 cod.civ., dell’art. 18 del d.lgs. n. 241 del 1997, dell’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001, dell’art. 1 commi 16-21 della legge n. 296 del 2006, del d.P.C.M. 4.6.2009, per avere la Corte di appello erroneamente dichiarato la prescrizione dei contributi nonostante lo slittamento del termine di pagamento al 6.7.2009 ad opera del d.P.C.M. del 2009, atteso che l’avviso di pagamento era stato notificato al contribuente in data 30.6.2014 e gli studi di settore hanno generale applicazione ai lavoratori autonomi; 2. il ricorso principale è fondato; 3. preliminarmente, va rilevato che, con recentissima sentenza, la Corte Costituzionale (sentenza n. 238 del 30.11.2022), occupandosi specificamente dell’iscrizione alla gestione separata presso l’[OSCURATO:PERSONA] degli architetti e degli ingegneri iscritti al relativo albo professionale che non possono essere iscritti alla cassa di Ric. 2021 n. 06450 sez. ML -ud. 20-12-2022 -4- previdenza professionale (INARCASSA, in quanto svolgono contestualmente anche altra attività), ha dichiarato - con argomentazioni in larga parte sovrapponibili a quelle già svolte dalla recente sentenza n. 104 del 2022 concernente gli avvocati -non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 (convertito nella legge n. 111 del 2011) poste con riferimento agli artt. 3, 41, 117 e 118 Cost. La Corte costituzionale ha, in sintesi, osservato che: il principio di universalità delle tutele assicurative obbligatorie, su cui si fonda la vocazione universalistica della gestione separata, impone di non lasciare priva di copertura assicurativa l’attività professionale di ingegneri e architetti esclusi dall’iscrizione alla Cassa professionale e che la disciplina prevista dalla legge 335 del 1995 non comporta alcuna irragionevole compressione dell’autonomia regolamentare e statutaria riconosciuta dal legislatore alle Casse previdenziali private, dal momento che il rapporto intercorrente tra le Casse professionali e la Gestione separata si pone in termini non già di alternatività, ma di complementarità, in quanto l’istituto residuale della Gestione separata opera proprio in relazione ai soggetti e alle attività eventualmente esclusi dalla cassa professionale di categoria; 4. con particolare riguardo alle censure contenute nel motivo di ricorso, questa Corte ha già esaminato la questione del differimento dei termini ad opera del d.P.C.M. del 2010, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione, considerato il combinato disposto degli artt. 18, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997 e 1, comma 1, d.P.C.M. 4.6.2009 (cfr. Cass. nn. 10273 e 32467 del 2021, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. cod.proc.civ; da ultimo, fra le tante, Cass. n. 4683 del 2022 con Ric. 2021 n. 06450 sez. ML -ud. 20-12-2022 -5- riguardo ai professionisti architetti, nonché Cass. 14110, 20498, 20499, 20500 del 2022, con motivazioni dello stesso tenore), con la precisazione che il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss., L. n. 244 del 2007 (Cass. n. 10273 citata; da ultimo, Cass. n. 36250 e 36254 del 2022; con specifico riguardo agli architetti, Cass. n. 33885 del 2022); 5. è stato, inoltre, precisato – come d’altronde statuito dalla sentenza impugnata - che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020) nonché affermato che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 28123 del 2021), in tal modo dovendosi superare le deduzioni svolte nella sentenza impugnata (cfr. - con riguardo alla natura regolamentare del d.P.C.M. in questione, emanato in attuazione della delega di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997 -cfr. Cass. nn. 32420 e 32483 del 2021); 6. la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2009 (ritenendo, conseguentemente, tardivo l’avviso bonario inoltrato dall’[OSCURATO:PERSONA] e ricevuto dal professionista il 30.6.2014): detto termine risultava, invece, Ric. 2021 n. 06450 sez. ML -ud. 20-12-2022 -6- differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. cit.; 7. pertanto, non essendosi la Corte territoriale uniformata all'anzidetto principio di diritto, va accolto il ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; 8. il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 cod.proc.civ. in mancanza di deposito del ricorso presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; 9. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020, della sussistenza, per il ricorrente incidentale, delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] e dichiara improcedibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificat
Sentenza Cassazione n. 05391/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris