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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 20437/2024

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A sul ricorso 288-2018proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio della quale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 10, elegge domicilio – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso notificato, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – resistente con procura – per la cassazione della sentenza n. 819 del 20 1 7 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 19 giugno 20 1 7 (R.G.N. 6 4 /20 1 5 ).

R.G.N.288/2018 Cron.

Rep.

C.C. 24/04/2024 giurisdizione Ricalcolo della pensione.

Azione di risarcimento dei danni. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 24 aprile2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– [OSCURATO:PERSONA], dirigente d’azienda collocato in quiescenza dal primo gennaio 2009, ha chiesto di rideterminare l’importo della pensione secondo il regime INPS e, in subordine, di condannare l’Istituto al risarcimento dei danni, pari alla differenza tra il corretto importo della pensione che il ricorrente avrebbe dovuto percepire e quello più esiguo, in concreto corrisposto alla stregua del regime INPDAI erroneamente applicato.

A supporto delle domand e , l’ingegnere ha allegato di aver sottoscritto il 28 dicembre 1999, all’atto del passaggio alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA], una richiesta di mantenimento della posizione assicurativa presso la gestione dei dirigenti industriali (INPDAI) e di avere poi richiesto, il primo giugno 2002, il trasferimento dei contributi dall’INPS all’INPDAI, revocando tale istanza il 19 giugno 2002.

L’INPS, nel definire la pratica del trasferimento dei contributi presso l’INPDAIil 20 settembre 2002, non avrebbe tenuto conto di tale revoca.

Il Tribunale di Monza ha respinto ledomande, sulla base del rilievo che l’iscrizione presso l’INPDAI scaturisce da una richiesta del ricorrente e non sussistono gli estremi per l’annullamento dell’atto per vizio della volontà.

Peraltro, il ricorrente, nel 2002, ha chiesto il trasferimento dell’intera posizione contributiva presso l’INPDAI, anche con riferimento ai contributi dal primo gennaio 1999 al 26 dicembre 1999, e ha così confermato la volontà espressa nella precedente dichiarazione. 2.–Con sentenza n. 819 del 2017, depositata il 19 giugno 2017, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame dell’ingegner Merli, alla luce delle seguenti considerazioni. -3 - 2.1.–Dalla documentazione prodotta emerge che l’appellante era iscritto all’INPDAI con matricola 1434017 e ha conservato tale iscrizione per effetto di una dichiarazione di opzione che,ex professo, allude al mantenimento di una precedente iscrizione.

Con la successiva richiesta del primo giugno 2002, l’ingegnere ha confermato, in modo inequivocabile,la volontà d’iscrizione al regime INPDAI.

Nella dichiarazione di opzione non si riscontra alcun errore riconoscibile, anche alla luce del comportamento tenuto nella fase posteriore, che ha conferma to la volontà di conservare il regime INPDAI.

L’ingegnere, inoltre, in quanto dirigente di un’azienda industriale, non avrebbe potuto rivendicare la costituzione di una posizione assicurativa presso l’INPS nel periodo anteriore al primo gennaio 1999, in difetto dei pertinenti requisiti normativi. 2.2.– Quanto alla lettera del 19 giugno 2002, è indirizzata unicamente all’INPDAI, ente a quell’epoca non ancora confluito nell’INPS.

Non hanno pregio, pertanto, le doglianze sull’inerzia dell’INPS.

Si deve poi considerare che l’appellante, «dirigente e professionista di alto livello nel settore della consulenza aziendale», era ben consapevole delle questioni dibattute in ordine all’inquadramento dei dirigenti nell’una o nell’altra gestione.

Si deve escludere, pertanto, che l’appellante fosse ignaro dell’iscrizione all’INPDAI.

Né, sul punto, sono state addotte «specifiche circostanze in senso contrario» (pagina 5 della pronuncia d’appello).

Tali elementi di fatto inducono ad escludere ogni «profilo di responsabilità dell’Istituto appellato» e a disattendere la «domanda risarcitoria formulata in via subordinata» (la già richiamata pagina 5). 3.–[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, contro la sentenza d’appello. -4 - 4.– L’INPS si è limitato a depositare procura in calce al ricorso notificato. 5.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 7.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA]

1. –[OSCURATO:PERSONA] formula due motivi di ricorso per cassazione, che si possono così delineare. 1.1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia «perplessa ed incomprensibile motivazione della sentenza, vizio di motivazione e falsa applicazione di norme nella parte relativa alla comunicazione del 19.06.2002 indirizzata ad INPDAI».

Sarebbe incomprensibile la motivazione della sentenza impugnata, che, senza alcun fondamento giuridico, avrebbe trascurato la comunicazione del 19 giugno 2002, volta a revocare la precedente dichiarazione del primo giugno 2002 e la richiesta di trasferire all’INPDAI tutta la precedente posizione contributiva.

Avrebbe errato la sentenza impugnata nel ritenere che la dichiarazione di revoca dovesse essere indirizzata all’INPS e non all’INPDAI. 1.2.–Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 2, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, dell’art. 49, comma 1, della legge9 marzo 1989, n. 88, e degli artt. 1427 e 1428 cod. civ.

La sentenza impugnata sarebbe erronea anche per aver omesso di valutare l’invalidità dell’opzione di mantenimento del regime previdenziale, sottoscritta in conseguenza «dell’induzione in errore del -5 - nuovo datore di lavoro» (pagina 18 del ricorso per cassazione).

La Corte di merito avrebbe dovuto riscontrare l’errore essenziale e riconoscibile indotto dal contegno del datore di lavoro e affermare la responsabilità contrattuale dell’Istituto, per la mancata verifica in ordine al corretto inquadramento previdenziale del ricorrente.

L’INPS, con la sua omissione colposa, avrebbe vanificato il diritto di «ricevere un trattamento pensionistico adeguato alla contribuzione versata» (pagina 23 del ricorso per cassazione).

Sarebbe ininfluente, in senso contrario, la particolare condizione di professionista di elevato livello. 2.– I motivi, per la connessione che li unisce, possono essere scrutinati congiuntamente e si rivelano inammissibili. 2.1.– Si deve premettere che il sindacato di legittimità su lla motivazione oggi è circoscritto al “minimo costituzionale”.

Dinanzi a questa Corte può essere denunciata la sola anomalia che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, sempre cheil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomaliasi riscontra allorché manchino del tutto i motivi sotto l’aspetto materiale e grafico o ppure l a motivazione sia apparente o risulti inficiatada un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o, in alternativa, si dimostri perplessa e obiettivamente incomprensibile.

È esclusa, pertanto,qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”della motivazione (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053).

In particolare, la motivazione si configura come apparente e la sentenza è affetta da error in procedendo quando la motivazione, pur esistente dal punto di vista grafico, non lasci intendere il fondamento della decisione e rechi argomentazioni obiettivamente inidonee a -6 - rivelare il percorso logico seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232).

Nessuna di tali ipotesi si ravvisa nel caso di specie.

La Corte di merito argomenta in maniera adeguata in ordine alle ragioni che l’hanno indotta a rigettare il gravame e a confermare la pronuncia di primo grado, per quel che concerne la determinazione del trattamento previdenziale e la domanda di risarcimento dei danni, proposta in via subordinata.

La sentenza impugnata ricostruisce compiutamente la fattispecie controversa, in tutte le scansioni che l’hanno contraddistinta, senza incorrerenelle violazioni censurate con il ricorso.

Dietro lo schermo del vizio radicale della motivazione, il ricorrente, a ben considerare,tende a contrapporre un diverso coordinamento dei dati probatori acquisiti.

Ne consegue l’inammissibilità delle doglianze, in tutti i profili in cui si articolano. 2.2.– Quanto alla richiesta di mantenere presso l’INPDAI la posizione contributiva, formulata il 28 dicembre 1999, i giudici d’appello hanno condiviso, con ponderato apprezzamento, la valutazione già espressa dal Tribunale e hanno così negato un errore riconoscibile, idoneo a viziare la dichiarazione e, per altro verso, a fondare la responsabilità dell’Istituto.

L’univocità della dichiarazione, confermata anche in una seconda occasione, la particolare professionalità di chi l’ha resa convergono nell’escludere un atteggiamento colposo dell’Istituto, sulla scorta della valutazione plausibile che entrambi i giudici di merito hanno compiuto di tutti i dati acquisiti al processo.

A tale accertamento di fatto, cristallizzato in una “doppia conforme” e sorretto da una motivazione esaustiva e ineccepibile dal punto di vista logico, il ricorrente oppone una diversa, più appagante, lettura delle risultanze istruttorie. -7 - Sotto l’egidadella violazione di legge, il secondo mezzo, in ultima analisi, si adopera per sminui re gli indici significativi valorizzati nelle fasi di merito al fine di escludere la riconoscibilità dell’errore e la correlata negligenza dell’Istituto.

Le critiche, peraltro, pongono l’accento su circostanze che, lungi dal coinvolgere la posizione dell’INPS, attengono essenzialmente al rapporto interno tra il datore di lavoro e il lavoratore e alla convenienza, per il datore di lavoro, della scelta di quel particolare inquadramento.

Ne deriva l’inammissibilità delle critiche, che sconfinano sul piano, inibito a questa Corte, di un riesame del merito. 2.3.– Quanto alla revoca della dichiarazione, sopravvenuta il 19 giugno 2002, la sentenza impugnata svolge considerazioni più articolate rispetto a quelle che rappresentano la premessa argomentativa dell’odierno ricorso.

La Corte d’appellodi Milano, nel collocare anche tale revoca nella più ampia vicenda di fatto, contrassegnata dall’originaria opzione validamente espressa il 28 dicembre 1999,si limita a evidenziare che, all’epoca dei fatti di causa, INPDAI e INPS erano enti distinti.

Non è dato scorgere, pertanto, in capo all’INPS, cui nessuna istanza è stata specificamente rivolta, quella inerzia colpevole che l’odierno ricorrente pone a fondamento della pretesarisarcitoria.

Il primo motivo, nel censurare genericamente a tale riguardo «falsa applicazione di norme» (pagina 10 del ricorso per cassazione), sulla base del richiamo ad alcuni stralci delle circolari INPS (pagine 15 e 16 del ricorso), non soltanto denuncia irritualmente, senza il supporto di argomentazioni più circostanziate, il vizio di violazione di legge, ma non scalfisce in maniera risolutiva l’ulteriore rilievo della sentenza impugnata (pagine 4 e 5), idoneo a sorreggerne la ratio decidendisotto tutti i profili rilevanti (ricalcolo della pensione; risarcimento dei danni). -8 - Tale rilievo è incentrato sulla valenza dirimente dell’impossibilità di accogliere la richiesta di trasferimento dei contributi all’INPS per il periodo anteriore al primo gennaio 1999, in difetto di una rigorosa giustificazione sul piano del diritto positivo.

È in questo più complesso percorso logico , non efficacemente confutato, che si devono inquadrare le statuizioni della Corte territoriale in ordine alla revoca del 19 giugno 2002 e alla sua inidoneità, anche alla stregua dell’originaria opzione del 28 dicembre 1999,a incidere sull’accoglimento delle pretese.

Donde l’inammissibilità, anche sotto questo profilo, delle censure. 3.–In virtù dei rilievi svolti, il ricorso dev’essere dichiarato, nel suo complesso,inammissibile. 4.–Non si devono regolare le spese del presente giudizio, in quanto l’INPS, pur evocato in causa, non vi ha svolto sostanziale attività difensiva e si è limitato a depositare procura conferita in calce al ricorso. 5.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove siain concreto dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso 288-2018proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio della quale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 10, elegge domicilio – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso notificato, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – resistente con procura – per la cassazione della sentenza n. 819 del 20 1 7 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 19 giugno 20 1 7 (R.G.N. 6 4 /20 1 5 ). R.G.N.288/2018 Cron. Rep. C.C. 24/04/2024 giurisdizione Ricalcolo della pensione. Azione di risarcimento dei danni. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 24 aprile2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– [OSCURATO:PERSONA], dirigente d’azienda collocato in quiescenza dal primo gennaio 2009, ha chiesto di rideterminare l’importo della pensione secondo il regime INPS e, in subordine, di condannare l’Istituto al risarcimento dei danni, pari alla differenza tra il corretto importo della pensione che il ricorrente avrebbe dovuto percepire e quello più esiguo, in concreto corrisposto alla stregua del regime INPDAI erroneamente applicato. A supporto delle domand e , l’ingegnere ha allegato di aver sottoscritto il 28 dicembre 1999, all’atto del passaggio alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA], una richiesta di mantenimento della posizione assicurativa presso la gestione dei dirigenti industriali (INPDAI) e di avere poi richiesto, il primo giugno 2002, il trasferimento dei contributi dall’INPS all’INPDAI, revocando tale istanza il 19 giugno 2002. L’INPS, nel definire la pratica del trasferimento dei contributi presso l’INPDAIil 20 settembre 2002, non avrebbe tenuto conto di tale revoca. Il Tribunale di Monza ha respinto ledomande, sulla base del rilievo che l’iscrizione presso l’INPDAI scaturisce da una richiesta del ricorrente e non sussistono gli estremi per l’annullamento dell’atto per vizio della volontà. Peraltro, il ricorrente, nel 2002, ha chiesto il trasferimento dell’intera posizione contributiva presso l’INPDAI, anche con riferimento ai contributi dal primo gennaio 1999 al 26 dicembre 1999, e ha così confermato la volontà espressa nella precedente dichiarazione. 2.–Con sentenza n. 819 del 2017, depositata il 19 giugno 2017, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame dell’ingegner Merli, alla luce delle seguenti considerazioni. -3 - 2.1.–Dalla documentazione prodotta emerge che l’appellante era iscritto all’INPDAI con matricola 1434017 e ha conservato tale iscrizione per effetto di una dichiarazione di opzione che,ex professo, allude al mantenimento di una precedente iscrizione. Con la successiva richiesta del primo giugno 2002, l’ingegnere ha confermato, in modo inequivocabile,la volontà d’iscrizione al regime INPDAI. Nella dichiarazione di opzione non si riscontra alcun errore riconoscibile, anche alla luce del comportamento tenuto nella fase posteriore, che ha conferma to la volontà di conservare il regime INPDAI. L’ingegnere, inoltre, in quanto dirigente di un’azienda industriale, non avrebbe potuto rivendicare la costituzione di una posizione assicurativa presso l’INPS nel periodo anteriore al primo gennaio 1999, in difetto dei pertinenti requisiti normativi. 2.2.– Quanto alla lettera del 19 giugno 2002, è indirizzata unicamente all’INPDAI, ente a quell’epoca non ancora confluito nell’INPS. Non hanno pregio, pertanto, le doglianze sull’inerzia dell’INPS. Si deve poi considerare che l’appellante, «dirigente e professionista di alto livello nel settore della consulenza aziendale», era ben consapevole delle questioni dibattute in ordine all’inquadramento dei dirigenti nell’una o nell’altra gestione. Si deve escludere, pertanto, che l’appellante fosse ignaro dell’iscrizione all’INPDAI. Né, sul punto, sono state addotte «specifiche circostanze in senso contrario» (pagina 5 della pronuncia d’appello). Tali elementi di fatto inducono ad escludere ogni «profilo di responsabilità dell’Istituto appellato» e a disattendere la «domanda risarcitoria formulata in via subordinata» (la già richiamata pagina 5). 3.–[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, contro la sentenza d’appello. -4 - 4.– L’INPS si è limitato a depositare procura in calce al ricorso notificato. 5.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 7.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1. –[OSCURATO:PERSONA] formula due motivi di ricorso per cassazione, che si possono così delineare. 1.1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia «perplessa ed incomprensibile motivazione della sentenza, vizio di motivazione e falsa applicazione di norme nella parte relativa alla comunicazione del 19.06.2002 indirizzata ad INPDAI». Sarebbe incomprensibile la motivazione della sentenza impugnata, che, senza alcun fondamento giuridico, avrebbe trascurato la comunicazione del 19 giugno 2002, volta a revocare la precedente dichiarazione del primo giugno 2002 e la richiesta di trasferire all’INPDAI tutta la precedente posizione contributiva. Avrebbe errato la sentenza impugnata nel ritenere che la dichiarazione di revoca dovesse essere indirizzata all’INPS e non all’INPDAI. 1.2.–Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 2, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, dell’art. 49, comma 1, della legge9 marzo 1989, n. 88, e degli artt. 1427 e 1428 cod. civ. La sentenza impugnata sarebbe erronea anche per aver omesso di valutare l’invalidità dell’opzione di mantenimento del regime previdenziale, sottoscritta in conseguenza «dell’induzione in errore del -5 - nuovo datore di lavoro» (pagina 18 del ricorso per cassazione). La Corte di merito avrebbe dovuto riscontrare l’errore essenziale e riconoscibile indotto dal contegno del datore di lavoro e affermare la responsabilità contrattuale dell’Istituto, per la mancata verifica in ordine al corretto inquadramento previdenziale del ricorrente. L’INPS, con la sua omissione colposa, avrebbe vanificato il diritto di «ricevere un trattamento pensionistico adeguato alla contribuzione versata» (pagina 23 del ricorso per cassazione). Sarebbe ininfluente, in senso contrario, la particolare condizione di professionista di elevato livello. 2.– I motivi, per la connessione che li unisce, possono essere scrutinati congiuntamente e si rivelano inammissibili. 2.1.– Si deve premettere che il sindacato di legittimità su lla motivazione oggi è circoscritto al “minimo costituzionale”. Dinanzi a questa Corte può essere denunciata la sola anomalia che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, sempre cheil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomaliasi riscontra allorché manchino del tutto i motivi sotto l’aspetto materiale e grafico o ppure l a motivazione sia apparente o risulti inficiatada un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o, in alternativa, si dimostri perplessa e obiettivamente incomprensibile. È esclusa, pertanto,qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”della motivazione (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053). In particolare, la motivazione si configura come apparente e la sentenza è affetta da error in procedendo quando la motivazione, pur esistente dal punto di vista grafico, non lasci intendere il fondamento della decisione e rechi argomentazioni obiettivamente inidonee a -6 - rivelare il percorso logico seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232). Nessuna di tali ipotesi si ravvisa nel caso di specie. La Corte di merito argomenta in maniera adeguata in ordine alle ragioni che l’hanno indotta a rigettare il gravame e a confermare la pronuncia di primo grado, per quel che concerne la determinazione del trattamento previdenziale e la domanda di risarcimento dei danni, proposta in via subordinata. La sentenza impugnata ricostruisce compiutamente la fattispecie controversa, in tutte le scansioni che l’hanno contraddistinta, senza incorrerenelle violazioni censurate con il ricorso. Dietro lo schermo del vizio radicale della motivazione, il ricorrente, a ben considerare,tende a contrapporre un diverso coordinamento dei dati probatori acquisiti. Ne consegue l’inammissibilità delle doglianze, in tutti i profili in cui si articolano. 2.2.– Quanto alla richiesta di mantenere presso l’INPDAI la posizione contributiva, formulata il 28 dicembre 1999, i giudici d’appello hanno condiviso, con ponderato apprezzamento, la valutazione già espressa dal Tribunale e hanno così negato un errore riconoscibile, idoneo a viziare la dichiarazione e, per altro verso, a fondare la responsabilità dell’Istituto. L’univocità della dichiarazione, confermata anche in una seconda occasione, la particolare professionalità di chi l’ha resa convergono nell’escludere un atteggiamento colposo dell’Istituto, sulla scorta della valutazione plausibile che entrambi i giudici di merito hanno compiuto di tutti i dati acquisiti al processo. A tale accertamento di fatto, cristallizzato in una “doppia conforme” e sorretto da una motivazione esaustiva e ineccepibile dal punto di vista logico, il ricorrente oppone una diversa, più appagante, lettura delle risultanze istruttorie. -7 - Sotto l’egidadella violazione di legge, il secondo mezzo, in ultima analisi, si adopera per sminui re gli indici significativi valorizzati nelle fasi di merito al fine di escludere la riconoscibilità dell’errore e la correlata negligenza dell’Istituto. Le critiche, peraltro, pongono l’accento su circostanze che, lungi dal coinvolgere la posizione dell’INPS, attengono essenzialmente al rapporto interno tra il datore di lavoro e il lavoratore e alla convenienza, per il datore di lavoro, della scelta di quel particolare inquadramento. Ne deriva l’inammissibilità delle critiche, che sconfinano sul piano, inibito a questa Corte, di un riesame del merito. 2.3.– Quanto alla revoca della dichiarazione, sopravvenuta il 19 giugno 2002, la sentenza impugnata svolge considerazioni più articolate rispetto a quelle che rappresentano la premessa argomentativa dell’odierno ricorso. La Corte d’appellodi Milano, nel collocare anche tale revoca nella più ampia vicenda di fatto, contrassegnata dall’originaria opzione validamente espressa il 28 dicembre 1999,si limita a evidenziare che, all’epoca dei fatti di causa, INPDAI e INPS erano enti distinti. Non è dato scorgere, pertanto, in capo all’INPS, cui nessuna istanza è stata specificamente rivolta, quella inerzia colpevole che l’odierno ricorrente pone a fondamento della pretesarisarcitoria. Il primo motivo, nel censurare genericamente a tale riguardo «falsa applicazione di norme» (pagina 10 del ricorso per cassazione), sulla base del richiamo ad alcuni stralci delle circolari INPS (pagine 15 e 16 del ricorso), non soltanto denuncia irritualmente, senza il supporto di argomentazioni più circostanziate, il vizio di violazione di legge, ma non scalfisce in maniera risolutiva l’ulteriore rilievo della sentenza impugnata (pagine 4 e 5), idoneo a sorreggerne la ratio decidendisotto tutti i profili rilevanti (ricalcolo della pensione; risarcimento dei danni). -8 - Tale rilievo è incentrato sulla valenza dirimente dell’impossibilità di accogliere la richiesta di trasferimento dei contributi all’INPS per il periodo anteriore al primo gennaio 1999, in difetto di una rigorosa giustificazione sul piano del diritto positivo. È in questo più complesso percorso logico , non efficacemente confutato, che si devono inquadrare le statuizioni della Corte territoriale in ordine alla revoca del 19 giugno 2002 e alla sua inidoneità, anche alla stregua dell’originaria opzione del 28 dicembre 1999,a incidere sull’accoglimento delle pretese. Donde l’inammissibilità, anche sotto questo profilo, delle censure. 3.–In virtù dei rilievi svolti, il ricorso dev’essere dichiarato, nel suo complesso,inammissibile. 4.–Non si devono regolare le spese del presente giudizio, in quanto l’INPS, pur evocato in causa, non vi ha svolto sostanziale attività difensiva e si è limitato a depositare procura conferita in calce al ricorso. 5.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove siain concreto dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
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