CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2024
Cassazione n. 06059/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica, con riguardo al mancato riconoscimento delle generiche, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con una motivazione sufficiente e non illogica motivazione imperniata sul puntuale riferimento ai precedenti dell'imputata coerentemente ritenuti fattori ostativi al detto riconoscimento così da ritenere implicitamente assorbiti e recessivi gli ulteriori elementi fattuali indicati dalla difesa, con valutazione tale da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 'Cl!I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.