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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20706/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura l'omesso riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen .2, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha rilevato la non dimostrata situazione di pericolo prospettata dal ricorrente e che non avrebbe, in ogni caso, giustificato l'allontanamento dall'abitazione, ben potendo ricorrere - se del caso - a differente soluzione per risolvere i problemi di manovra dell'autocarro che personalmente aveva inteso affrontare; considerato, inoltre, che la censura afferente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non risulta essere stata dedotta in sede di appello e che l'inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso implica l'impossibilità di prendere in esame la questione sottratta al giudice di appello (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura l'omesso riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen .2, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha rilevato la non dimostrata situazione di pericolo prospettata dal ricorrente e che non avrebbe, in ogni caso, giustificato l'allontanamento dall'abitazione, ben potendo ricorrere - se del caso - a differente soluzione per risolvere i problemi di manovra dell'autocarro che personalmente aveva inteso affrontare; considerato, inoltre, che la censura afferente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non risulta essere stata dedotta in sede di appello e che l'inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso implica l'impossibilità di prendere in esame la questione sottratta al giudice di appello (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 20706/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris