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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 maggio 2025

Cassazione n. 38517/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 21 maggio 2025, il Giudice monocratico del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettaval'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, depositata il 18 febbraio 2024da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al procedimento penale N. 33/23 R.G.N.R. - 2378/23 R.G.T., ritenendo che il reddito complessivo percepito nell’anno 2023 dal nucleo familiare della richiedente, secondo gli accertamenti svolti dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Casalnuovo di Napoli, fossero superiori ai limiti di legge.

1.1. Avverso l’ordinanza di rigetto il difensore proponeva opposizione ai sensi dell’art. 99 D.P.R. 115/2002 rappresentando l’estraneità sostanziale al nucleo fa- miliare della richiedente del padre [OSCURATO:PERSONA], i cui redditi erano stati erro- neamente computati.

L’opposizione veniva rigettata dal Giudice monocraticodel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza,emessa in data 23/05/2025, sul presupposto che non fossero stati prospettati elementi nuovi rispetto a quelli accertati dalla Guardia di Finanza.

2. Avverso tale ordinanza, in data 24/05/2025, [OSCURATO:PERSONA], tramite il pro- prio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], depositava, presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], “ricorso straordinario ai sensi dell’art. 669 sexiesdeciesc.p.c. e dell’artt.325 e segg. c.p.c.”,diretto alla Corte di Appello di Napoli, con cui chiedeva l’an- nullamento del provvedimento impugnato.

2.1. L’atto di impugnazione veniva trasmesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a questa Corte, che fissava udienza camerale, ai sensi dell’art. 99, comma 4, D.P.R. 115/2002, nominando alla [OSCURATO:PERSONA] un difensore di ufficio, non essendo l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nillo iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.

Con l'atto di impugnazione sono stati dedotti i seguenti motivi:violazione dell’art. 92 d.P.R. n. 115 del 2002 e vizio di motivazione in quanto il Tribunale, con argomentazioni carenti e contraddittorie haincluso nel calcolo del reddito fa- miliare le somme percepite dal padre dell’istante ([OSCURATO:PERSONA]) nonostante ri- sultasse dagli atti del procedimento (sentenza emessa all’esito del procedimento e relazione svolta dal perito) che il padre si era allontanato da tempo dal nucleo familiare della figlia e conviveva con altra persona.

Si lamenta, inoltre, che il giu- dice avrebbe omesso di valutare l’ISEE 2024 prodotto dall’istante in cui risultava un indicatore sintetico equivalente pari ad € 4.913,73, al di sotto della soglia di ammissibilità prevista dalla legge, tanto più che la ricorrente era già stata am- messa al patrocinio a spese dello Stato in altro procedimento per lo stesso anno di riferimento.

Si lamenta, altresì, la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. per aver negato il diritto di difesa ad una persona in condizione di vulnerabilità psichica accertata.

2.2. In data 02/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio, a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], iscritto all'albo speciale dei patrocinanti in Cassa- zione.il quale depositava memoria con cui faceva propri i motivi formulati nel ricorso straordinario dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e articolava un motivo nuovo con cui dedu- ceva la nullità del provvedimento impugnato, emesso, de plano, in violazione del diritto di difesa, senza osservare la procedura prevista dalla legge (che stabilisce la previa fissazione di un’udienza camerale con partecipazione del difensore, del P.M. e dell’Agenzia delle Entrate).

Chiedeva, pertanto, l’annullamento, senza rinvio,del provvedimento impu- gnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 1.1Deve, infatti, rilevarsi che l’atto di impugnazione, depositato presso il Tri- bunale di [OSCURATO:PERSONA], diretto alla Corte di appello di Napoli , trasmesso a questa Corte dal Tribunale nolano, risulta presentato da difensore non legittimato, in quanto proposto dall'avv.[OSCURATO:PERSONA], non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte.

1.2. Giova ricordare che, secondo l’orientamento ormai consolidato della giu- risprudenza di legittimità, in materia di patrocinio a spese dello Stato, nelle con- troversie aventi ad oggetto l’ammissione alla fruizione del diritto alla difesa gra- tuita ovvero la revoca di tali atti, a differenza di quelle sui compensi, pur non difettando certamente un profilo patrimoniale, assume peso maggiore il fatto che il diritto di cui si discute si riverberiin primo luogo sull'effettivo esercizio del diritto di difesa nelprocesso penale.

In tale ambito, dunque, si è affermato, con argo- mentazioni ampiamente condivisibili, che “il carattere accessorio della controver- sia rispetto al processo penale debba orientare ad attingere, fin dove possibile, ai principi ed alle regole dell'ordinamento penale" (così Sez. 4, n. 12491 del 2/3/2011, Rv. 250134; più recentemente, v.

Sez. 4, n. 18697 del 21/3/2018, Rv. 273254; v. altresì Sez. 4, n. 43227 del 25/09/2019, non mass.).

Competente a decidere l’opposizione, in siffatte ipotesi, è,quindi, il giudice penale ed il procedi- mento previsto dall'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 è assoggettato alle regole del procedimento penale, sia pure nei limiti derivanti dalla previsione dell'innesto del rito previsto per gli onorari di avvocato, stante l’espresso richiamo a tale disci- plina, contenuto nell’art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002. (Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, Rv. 274901;Sez. 4, n. 43227 del 25/09/2019, non mass.).

1.3. Interamentedisciplinata dal codice di rito penale è, invece, la fase suc- cessiva del ricorso alla Corte di cassazione, la cui corretta instaurazione presup- poneil rispetto delle condizioni stabilite, a pena di inammissibilità , dall’art. 591 cod. proc. pen.

Al riguardo,viene in rilievo la disciplina dettata dall'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, che stabilisce che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sot- toscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione: ne consegue cheil ricorso, sottoscritto da difensore non abilitato, come nel caso in esame, è inammissibile (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, deo. 2016, Aiello, Rv. 272010-01, che ha affermato la portata generale della norma, destinata a disciplinare non i soggetti legittimati a proporre ricorso, ma le modalità di esercizio del diritto di impugnazione, riservandolo solo ai difensori iscritti nell'albo speciale in ragione del livello tecnico, richiesto per la redazione del ri- corso).

1.4. La successiva trasmissione dell'atto d'impugnazione a questa Corte non preclude di rilevare il difetto di legittimazione del ricorrente.

Va rilevato, in merito, che, nel caso in esame, non si è in presenza di una conversione in ricorso per cassazione operata dal giudice di merito, ma di una trasmissione dell’atto di impugnazione, disposta direttamente dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel rispetto della scansione procedimentale prevista dall’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002.

Va, comunque, ricordato che questa Corte ha ripetutamente evidenziato, anche in caso di conversione,l'impossibilità di realizzare sanatorie postume dell'o- riginaria inammissibilità d el gravame (Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Rv. 277208).

Si è puntualizzato, infatti, che, in tema di impugnazioni, la conversione in ricorso per cassazione dell'istanza presentata al giudice del merito e redatta da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedi- sce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga airequisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame. 1.5Siffatta conclusione resta ferma pur a seguito della nomina a difensore e procuratore speciale, rilasciata in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Tale nomina, infatti, non assume rilievo, dovendosi avere riguardo alla sussi- stenza della legittimazione al momento della proposizione dell'impugnazione (Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Rv. 269690; Sez. 2, n. 6596 del 13/12/2023, Rv. 285990 -01).

2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 21 maggio 2025, il Giudice monocratico del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettaval'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, depositata il 18 febbraio 2024da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al procedimento penale N. 33/23 R.G.N.R. - 2378/23 R.G.T., ritenendo che il reddito complessivo percepito nell’anno 2023 dal nucleo familiare della richiedente, secondo gli accertamenti svolti dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Casalnuovo di Napoli, fossero superiori ai limiti di legge. 1.1. Avverso l’ordinanza di rigetto il difensore proponeva opposizione ai sensi dell’art. 99 D.P.R. 115/2002 rappresentando l’estraneità sostanziale al nucleo fa- miliare della richiedente del padre [OSCURATO:PERSONA], i cui redditi erano stati erro- neamente computati. L’opposizione veniva rigettata dal Giudice monocraticodel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza,emessa in data 23/05/2025, sul presupposto che non fossero stati prospettati elementi nuovi rispetto a quelli accertati dalla Guardia di Finanza. 2. Avverso tale ordinanza, in data 24/05/2025, [OSCURATO:PERSONA], tramite il pro- prio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], depositava, presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], “ricorso straordinario ai sensi dell’art. 669 sexiesdeciesc.p.c. e dell’artt.325 e segg. c.p.c.”,diretto alla Corte di Appello di Napoli, con cui chiedeva l’an- nullamento del provvedimento impugnato. 2.1. L’atto di impugnazione veniva trasmesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a questa Corte, che fissava udienza camerale, ai sensi dell’art. 99, comma 4, D.P.R. 115/2002, nominando alla [OSCURATO:PERSONA] un difensore di ufficio, non essendo l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nillo iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione. Con l'atto di impugnazione sono stati dedotti i seguenti motivi:violazione dell’art. 92 d.P.R. n. 115 del 2002 e vizio di motivazione in quanto il Tribunale, con argomentazioni carenti e contraddittorie haincluso nel calcolo del reddito fa- miliare le somme percepite dal padre dell’istante ([OSCURATO:PERSONA]) nonostante ri- sultasse dagli atti del procedimento (sentenza emessa all’esito del procedimento e relazione svolta dal perito) che il padre si era allontanato da tempo dal nucleo familiare della figlia e conviveva con altra persona. Si lamenta, inoltre, che il giu- dice avrebbe omesso di valutare l’ISEE 2024 prodotto dall’istante in cui risultava un indicatore sintetico equivalente pari ad € 4.913,73, al di sotto della soglia di ammissibilità prevista dalla legge, tanto più che la ricorrente era già stata am- messa al patrocinio a spese dello Stato in altro procedimento per lo stesso anno di riferimento. Si lamenta, altresì, la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. per aver negato il diritto di difesa ad una persona in condizione di vulnerabilità psichica accertata. 2.2. In data 02/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio, a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], iscritto all'albo speciale dei patrocinanti in Cassa- zione.il quale depositava memoria con cui faceva propri i motivi formulati nel ricorso straordinario dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e articolava un motivo nuovo con cui dedu- ceva la nullità del provvedimento impugnato, emesso, de plano, in violazione del diritto di difesa, senza osservare la procedura prevista dalla legge (che stabilisce la previa fissazione di un’udienza camerale con partecipazione del difensore, del P.M. e dell’Agenzia delle Entrate). Chiedeva, pertanto, l’annullamento, senza rinvio,del provvedimento impu- gnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 1.1Deve, infatti, rilevarsi che l’atto di impugnazione, depositato presso il Tri- bunale di [OSCURATO:PERSONA], diretto alla Corte di appello di Napoli , trasmesso a questa Corte dal Tribunale nolano, risulta presentato da difensore non legittimato, in quanto proposto dall'avv.[OSCURATO:PERSONA], non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte. 1.2. Giova ricordare che, secondo l’orientamento ormai consolidato della giu- risprudenza di legittimità, in materia di patrocinio a spese dello Stato, nelle con- troversie aventi ad oggetto l’ammissione alla fruizione del diritto alla difesa gra- tuita ovvero la revoca di tali atti, a differenza di quelle sui compensi, pur non difettando certamente un profilo patrimoniale, assume peso maggiore il fatto che il diritto di cui si discute si riverberiin primo luogo sull'effettivo esercizio del diritto di difesa nelprocesso penale. In tale ambito, dunque, si è affermato, con argo- mentazioni ampiamente condivisibili, che “il carattere accessorio della controver- sia rispetto al processo penale debba orientare ad attingere, fin dove possibile, ai principi ed alle regole dell'ordinamento penale" (così Sez. 4, n. 12491 del 2/3/2011, Rv. 250134; più recentemente, v. Sez. 4, n. 18697 del 21/3/2018, Rv. 273254; v. altresì Sez. 4, n. 43227 del 25/09/2019, non mass.). Competente a decidere l’opposizione, in siffatte ipotesi, è,quindi, il giudice penale ed il procedi- mento previsto dall'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 è assoggettato alle regole del procedimento penale, sia pure nei limiti derivanti dalla previsione dell'innesto del rito previsto per gli onorari di avvocato, stante l’espresso richiamo a tale disci- plina, contenuto nell’art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002. (Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, Rv. 274901;Sez. 4, n. 43227 del 25/09/2019, non mass.). 1.3. Interamentedisciplinata dal codice di rito penale è, invece, la fase suc- cessiva del ricorso alla Corte di cassazione, la cui corretta instaurazione presup- poneil rispetto delle condizioni stabilite, a pena di inammissibilità , dall’art. 591 cod. proc. pen. Al riguardo,viene in rilievo la disciplina dettata dall'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, che stabilisce che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sot- toscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione: ne consegue cheil ricorso, sottoscritto da difensore non abilitato, come nel caso in esame, è inammissibile (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, deo. 2016, Aiello, Rv. 272010-01, che ha affermato la portata generale della norma, destinata a disciplinare non i soggetti legittimati a proporre ricorso, ma le modalità di esercizio del diritto di impugnazione, riservandolo solo ai difensori iscritti nell'albo speciale in ragione del livello tecnico, richiesto per la redazione del ri- corso). 1.4. La successiva trasmissione dell'atto d'impugnazione a questa Corte non preclude di rilevare il difetto di legittimazione del ricorrente. Va rilevato, in merito, che, nel caso in esame, non si è in presenza di una conversione in ricorso per cassazione operata dal giudice di merito, ma di una trasmissione dell’atto di impugnazione, disposta direttamente dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel rispetto della scansione procedimentale prevista dall’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002. Va, comunque, ricordato che questa Corte ha ripetutamente evidenziato, anche in caso di conversione,l'impossibilità di realizzare sanatorie postume dell'o- riginaria inammissibilità d el gravame (Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Rv. 277208). Si è puntualizzato, infatti, che, in tema di impugnazioni, la conversione in ricorso per cassazione dell'istanza presentata al giudice del merito e redatta da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedi- sce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga airequisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame. 1.5Siffatta conclusione resta ferma pur a seguito della nomina a difensore e procuratore speciale, rilasciata in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tale nomina, infatti, non assume rilievo, dovendosi avere riguardo alla sussi- stenza della legittimazione al momento della proposizione dell'impugnazione (Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Rv. 269690; Sez. 2, n. 6596 del 13/12/2023, Rv. 285990 -01). 2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle sp
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