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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 03585/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 20/01/2022, ha confermato la sentenza deliberata dal Tribunale di Vasto in data 04/09/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla responsabilità penale del prevenuto, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; ritenuto che il secondo motivo - con cui si deplora l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della recidiva reiterata - non è ammesso in sede di legittimità poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione [si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata], nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive e risulta - peraltro - generico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza in punto di dosimetria della pena]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11/10/2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 20/01/2022, ha confermato la sentenza deliberata dal Tribunale di Vasto in data 04/09/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla responsabilità penale del prevenuto, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; ritenuto che il secondo motivo - con cui si deplora l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della recidiva reiterata - non è ammesso in sede di legittimità poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione [si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata], nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive e risulta - peraltro - generico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza in punto di dosimetria della pena]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/2022 Il C
Sentenza Cassazione n. 03585/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris