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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 14463/2026

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o; reia cine svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; ieLa )ria del `=:,(3itutio Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha clei ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 30 ottobre 2025 il Tribunale di Brescia ha rigettato r 2i,atne proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con per le indagini preliminari del -Tribunale di Bre.scia ha apprccite, la misuro della custodia cautelare in carcere. celai-u, al ricorrente O stata applicato la misura della custodia arare net i reati di coi agii arti. 73, cumma 5, e 74, cornma 6, d.P.R. 9 etti,,, bre 1930, n. 309, quale promotore di un'associazione per delinquere finolCzcla al ti attico di sostanze stupefacenti - qualificata ai sensi del comma 6 del - e per aver concorso nella consumazione dei cosiddetti reati - scopo Decidendo l'istanza di riesame il Tribunale ha innanzitutto escluso la necessità all'interrogatorio cd, preventivo, in ragione del rinvio che l'art. 74, e ro ai due commi deil'articoio 416 CO. pen., ed in considerazione delfnttp Cmi per le posizioni apicali, quale quella assunta dal [OSCURATO:PERSONA], l'art. 380 cod. flu pen. prevede appunto l'arresto obbligatorio in flagranza.

I riburiale ha inoltre ritenuto l'esistenza di esigenze cautelari di tipo special-PH2 zic ed in relazione alla commissione di reati della stessa specie, di intensità tEIH un tiCe re l'upplicazione della custodia cautelare in carcere. :\VVC na proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del nnoprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto dispone l'art. 173 disp. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge penale processuale e VI/il i (i.dia motivazione, con riguardo agli artt. 291, 380 e 407 cod. proc. pen., in 73 ct.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, e 416 cod. icon. u-va il ricorrente che l'ipotesi di cui all'art. 74 integra un'autonoma tatti t, ic di reato, che non rientra né direttamente, né indirettamente (ovvero ivio egli articoli 380 e 407, comma 2, lett. a, cod. proc. pen.) tra i coni ,-ii rucrir 3 posorhrle cnr oc;are alla nocessit3 di effettuare l'interrogatorio in via piievent Mie O iCinta ipotesi delittuosa, infatti, non rientra né nella previsione di cui al coniimu 1 del'articolo 380 cod. proc. pen. (avuto riguardo ai limiti edittali), né nella previsione di cui alla lettera m) del comma 2, trattandosi di associazione finalizzata a compiere reati diversi da quelli ivi previsti, e comunque sanzionati con pena mJr edittali ivi indicati (i in il secondo motivo deduce vizio della motivazione in materia di tit infatti, l giudici della cautela hanno inspiegabilmente valutato le oitloaciOL! ioni del ricorrente e del coindagato [OSCURATO:PERSONA] in termini eLversH di3pH.Liindo scio al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere.

CH, riouristante entrambi avessero assunto, secondo la provvisoria incolpazione, un ruolo apicale nel sodalizio.

Inoltre, il Tribunale è incorso in contraddizione laddove, pur riconoscendo che In. misura cautelare è intervenuta a notevole distanza temporale dalla commissione degil ultimi tatti di reato, ha comunque ravvisato un assai significativo pericolo di t.:11(., da giustificare l'applicazione della misura di massimo rigore. dli cizio cassuzione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno no: iscritto, io conclusioni Come io epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOil pririo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo. ontH,n1., , , edi p [ter,re O ‘,mrciii i re i n ,iìeclo eftettivo al giudice, anteriormente all ' applicazione della misura cuo '..elob 31-(cmenti a sostegno dell'innocenza o, comunque, dell'insussistenza dei presupposti per l ' adozione della misura stessa, il legislatore ha previsto la necessità, da parte dei giudice, di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle incuuo'i una della misura (legge 9 agosto 2024, n. 114, pubblicata in Ed U. i. 107 dei 10 agosto 2024, in vigore dal 25 agosto 2024). codificato in relazione alle ipotesi di cui all'art. 289, comma 2, cod. proc. p c i nonché con riferimento all 'applicazione di misure nel procedimento in materia , hili l à amministrativa degli enti (art. 47, d.igs. 8 giugno 2001, n. 231), il H o rei ontrailPittorio anticipato ha assunto ora portata generale. _ Hji»[OSCURATO:PERSONA] d.C.; iri!rJW, p 5e.iv--,t_c, por q-i:2H./ ipotesi .

O noi deiie indagini non risulta necessario che il provvedimento restrittivo sia adottato a scrpresa (così anche la relazione illustrativa al disegno di legge A.S. n. 808).

Alla reola generale si accompagnano alcune eccezioni, la cui ampiezza ha indo1n p a rto della dottrina a ritenere che, nella pratica, Scan° per limitare siurific,_Pavamente la portata innovativa della riforma. o infatti il Collegio che l 'obbligo di procedere all 'interrogatorio sensi dell 'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. per, è escluso quando ic isscH Hil;r1; delle esigenze di cui all'art. 274, lett. a) e b), cod. proc. pen. ed è :e, quando l ' esigenza da fronteggiare è quella del pericolo di e c), CHI. pr()c, per, in bile tiind ii)ob2si, tuttavia, in deroga alla previsione generale, i l'obb l igo è o .;cluse, in re,a.ione ad uno dei delitti di cui all ' art. 407, comma 2, lett. a), o all 'art. 302, comma 1 - ter, cod. proc. pen. o, ancora, per gravi delitti commessi con l'uso O armi o con altri mezzi di violenza personale.

Li v:('-_zone dell'obbligo di procedere all'interrogatorio anticipato, nei casi in c- Lo, è sanzionata con la nullità dell 'ordinanza genetica ai sensi del dell 'art. 292 cod. proc. pen.; sicché, corn 'e stato affermato, cinte r o anticipato si pone come prerequisito della misura cautelare, in n n =i quale la restrizione della libertà personale deve ritenersi ilec,it '0 :nenie el!H;)osl,a 2, n. 9113 del 9/01/2025, Pizzolante, non mass.). pvidept "io do in Li garanzia u!lerh:)rmente corroborati, dalla previsione pur cL..]; l ' orclpuiriza cautelare dovrà contenere, sempre a pena di nullità, anche «unai ita2lone degli elementi esposti dalla persona sottonosta alle ndagini i coi- (lel i terrogatorio» (art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen.).

Si è lunque affermato che la tendenziale inversione della sequenza praced inentale, attraverso il contatto anticipato con il possibile destinatario del pov'cmei tr estrittivo, costituisce un elemento fondante dell'esercizio del potere cautiplare .:15 ,-;z 2, n. 5548 del 09701/2025, Marangio, Rv. 287575 - 01).

2. :.

Con specifico riferimento ai casi in cui l'interrogatorio non deve precedere l'emissione della misura, nella relazione illustrativa si è evidenziato che si tratta di ipotesi in cui si è ritenuto impossibile attendere l'instaurazione del contraddittorio pr-ev,2ntivo, in quanto «per la tipologia di reato, l'intervento si appalesa il 0 arnicipato, sul piano della tecnica legislativa la selezione dei casi è stata H L. n rinvio a categorie cii reati già individuati in altre disposizioni, quale C1:2 per quanto di interesse, l'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., ai (7_11 Ci_it,r.I(7,:jC: t:2 stato affiancato quello di CUI all'art. 362, comma 1-ter, cod. proc. per. lo tal nodo, si è cercato di raggiungere un punto di equilibrio tra opposte esigenze: da li:1 lato, quella di massimizzare la tutela dell'indagato e la qualità della dacisio;,e limitativa della libertà (che potrà giovarsi anche degli argomenti difensivi), e dall'altre preservare la prontezza dell'intervento cautelare in situazioni in cui un rina—cio Ipofrebbe vanificare la funzione stessa della misura e mettere in pericolo Ti collettività. la scelta compiuta dal legislatore, che finisce per accomunare 'c 'i ce che sia inclivicluablie un sicuro ce:erio distintivo, in. dart r ce s. e sottolineato cne il rinvio ai reati indicati dall'art. 407, comma 2, lett. ad ciod. pen., non considera che la disposizione è nata per finalità del tutto differenti, :cp.,ero «per ampliare gli ordinari limiti cronologici delle indagini preliminari in relazione a delitti tipicamente espressivi della criminalità organizzata» ma e no, divenuta «oggetto di un numero considerevole di rinvii ad opera di altre cl.sposi7iOni codicistiche».

2.2. Nella specie il Tribunale del riesame, condividendo la scelta del giudice -iaagini preliminari di non procedere all'interrogatorio preventivo ni • iat„ ,Sri individuato una delle ipotesi di esclusione dell'obbligo nella oriente di un "reato ostativo", ovvero l'avere promosso linzata ai iiarcofraffico (p. le); titolo in relazione al quale è stato :l . il poriook di reiterazione, poiché riguardante reati della stessa saecio (,. pp.

L,4 e 15 ordinanza impugnata, in cui si valorizza tra l'altro il tentativo reclutare nuovi affiliati).di considerazioni nella sostanza condivise anche dal Procuratore aie ha evidenziato che all'indagato è contestato di aver assunto ( iH soniH3uibie, associativa il ruolo di capo promotore, e che l'articolo 71, comma 9 ottobre 1990, n. 309, richiama espressamente il primo e il secondo comma dell'articolo 416 cod. peri.

«il che induce a concludere per I' ociperativita della disciplina derogatoria», in quanto «il delitto di cui all'articolo 416 cod. pen, nei casi di arresto obbligatorio è ricompreso nel catalogo dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lett. a), che costituisce eccezione alla disciplina normativa te io cli interrogatorio preventivo». ,c osserva ai riguardo che le Sezioni Unite di (riiesta (.01;_e 23/06/2011, Valastro, Rv. 250352 - 01), hanno affermato la naturace. rio della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 3 ,19, 2: fini dell'esclusione dell'operatività, per la stessa, della presunzione O suserrct'in:rr dellu esiciente cautelari e di adeguatezza della misura cautelare -- 2ir.iuia or eri aii'art. 270 , comica 3, i preSUiLlione il cui ambito anpituitivo, per quanto di interesse, è delineato attraverso il rinvio ai delitti di cui ail'arto 51, commi 3-bis e 3-quater cod. proc. pen.

L'autonomia della previsione è in particolare stata desunta dal richiamo della n )r-m..; i ci iminatrice all'applicazione, per l'associazione finalizzata alla commissione o r. • ,-,3t1Oco cli stupefacenti di lieve entità, dell'art. 416 cod. pen. nella sua mIla sola pena Prevista per li reato di —; ,ioci(lziei;e per cielin,ijore cuindi affermato, e va qui ribadito, che una simile costruzione della 1E11 icmificdtiva dell'intento del legislatore di operare un rinvio quoad IcCirrr e len quoaci poen,-)m, ovvero un rinvio ai fatti previsti dal citato art. 416 c00, boe_ coL-,truencio pertanto la condotta associativa riferibile al traffico di stte)etacenti di lieve entità quale fattispecie criminosa distinta da quelle di cui ai primi ape coiTirni del citato art. 71. iii più occasioni, ed in relazione a diversi istituti di diritto sostanziale e pi-ocii2ssuale, la giurisprudenza di legittimità, anche successiva, ha valorizzato la n eeremr roma della fattispecie di cui al comma 6 dell'art. 74 per affermare che I i i i eli efrei i i, in quanto propria della dirnenyon( - sostan7iMe dolla /. 5, n. 3820 del 10/01/2013, Ignoneriello, Rv. 254568 - 01, in cip ìiliobbiiciat.orietà dell'aumento per la recidiva, prima dell'intervento della i,iesti6izionale), e consente, quindi, di uniformare, per tale fattispecie, il regime eiiitridico previsto per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. il ;e noc Oi partenza è inevitabilmente rappresentato dal minore allarme soscibito da tali fatti e dalla minore pericolosità degli autori dei tatti di lieve ent.Là, che cc indotto il legislatore a qualificare l'associazione dedita al traffico dii.rii al citato comma C-.) come una comune ipotesi di ocom,nderazione cli ciù, l'interpretazione per cui il riferimento, contenuto neleart. t97, comma 2, lett. a), n. 6, cod. proc. pen., all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dovrebbe riguardare anche l'ipotesi di cui al comma 6 implicherebbe l'attribuzione a fatti associativi, riconosciuti quali di lieve entità, di un regime afflittivo di quello che pure in questa situazione lo stesso art. 407 pi-oc nen., comma 2, lett. a), n. 7, attribuisce alle condotte di comune iii.orrazione a delinquere, ma solo ove le stesse assumano particolare gravità, i.tii dàl legislatore per i fatti in ordine ai quali sia obbligatorio l'arresto in no onore rliveramente si creerebbe, in via interpretativa, u i ,iufl'I'v5c si, iminati H tra ipotesi delittuode che il legisiator e no invece inteso at.coniuntare, non soltanto sul piano sanzionatorio. tl'ei i-estin, proprio come nel caso dell'art.. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., lo oisposizioni che operano un generico rinvio all'art. 74 cit., ovvero tanto l'art.

Si comma quanto l'art. 407, comma 2, lett. a), n. 6, cod. proc. pen., lo fanno al fine di escludere taluni benefici ed istituti ovvero di modulare l'applicazione 4 t,Ou, il titut (cd. doppio binario). ii.nriferma di quanto detto finora, tali disposizioni, osserva il Collegio, sono o Ce nterpretate, a maggior ragione dalla giurisprudenza successiva alle Uiat 'inalasti-o, nel senso di escludere il delitto di cui all'art. 74, comma 6, 4,5 L., -..Hian'o vola in volta compiuto dalle norme intermedie all'art. 74, per Li! d t;in 3i a,esi. ,a'c oseinaio, con riguardo alla esclusione dai benefici prevista dall'art. 4-bis o -ci. ;ien., si è ritenuto che, per effetto del richiamo all'art. 416 cod. pen., il reato e art. 74, comma 6, dovesse seguire il regime giuridico previsto per tale tipo di realie (Sez.

J, n. 6830 del 28/01/2016, Zhou, Rv. 266240 - 01; Sez. 5, n. 1483 del e SaliHS, Rv. 216045 - 01); per analoghe ragioni, si è affermato che li delitti.) di CU , al citato comma 6 non rientra previsione O comma 5, lett. a), cod. proc. pan. (che richiama appunto i delitti di cui ai-t 4 bis), e consente, dunque, la sospensione dell'esecuzione della pena i. te6 del 04/03/2021, Esposito, non mass.; Sez. 1, n. 41940 del 255621 - 01). (‘ ileilt_r,rì ex art. 74, comma 6, sia del cosiddetto "indultino" ex art. 1, comma 3, lett. a) legge n. 207 del 2000, dovendosi far riferimento al regime giuridico previsto per 416 cod. pen. (Sez. 1, n. 26310 del 06/07/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235018- o 0ii2ilandlilto di cui alla legge n. 241 del 2006 (così, Sez. 1, n. 13062 delMaiarù, Rv. 263106 - 01), sia del concordato in appello ex art. 599- . ;•-.:-)( nen. (Sez. 4, n. 29445 del 06/10/2020, Anzilotti, Rv. 280069 - 01) sa cr1 sri'c€ aenes, di arrlicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. 6, n. 11038 rei 05/03/2009, Lolasuonno, Rv. 243079 - 01; Sez. 6, n. 42639 del 20/09/2007, Russi, (lv. 237966 - 01). ::unnto al regime sostanziale, sempre valorizzando l'autonomia della (-1, 1iltuosa_si è escluso che per il reato di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 91090, n. 309, possa operare il raddoppio dei termini di prescrizione ai 257, somma 6, cod. pen., che come noto rinvia gencTicamente ai reati -31, nomina 3-bis, cod, proc. peri. (Sez. 6, n. 2558 del 3/12/2025, clep. 2•J26, aloauc, non mass.; Sez, 3, n. 19150 del 22/01/2021, Mastromatteo, (lv. -O ); cos come si è escluso che possa procedersi alla confisca di beni al ta.-it ari_ 240-bis cod. peri. (Sez. 6, n. 6247 del 11/01/2024, Stoican, Rv. 23082.3 o.; conf., in relazione alla confisca di cui all'art. 12-sexies, comma 1, della 7 agosto 1992, n. 356, Sez. 3, n. 27770 del 11/06/2015, dep. 2016, Testa, R. 22.22(3 ,11).

L'Jnali-si di tali decisioni rivela come la ratio decidendi sottesa all'intervento Sc..z:oni Unite - ovvero che il rinvio all'art. 416 cod. pen. ha il significato di r i _n -1 - r-c-2 :a stessa configurazione della fattispecie criminosa e di riservare, lesa di minore gravità, un regime giuridico diverso da quello previsto commi dell'art. 74 dit, - sia stata vai 3mente declinata, i istituì:. ifia sempre concaoueadc - d "cittrà :e" l'assouiazioip O •(atti oinma 6 sotto l'omologa (e più favorevole) disciplina di volta in volta anpl cuoiie a. reato di cui all'art. 416 cod. peri.

MoRre, che il riferimento, contenuto nell'art. 291, comma 1-quater, all'arO 437, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. - quantomeno in relazione al n. 6 - non :) ,Jst-;u icomprendere l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre l 990, n. 369, è conclusione coerente con la costruzione dello stesso comma 1 - secondo lo schema regola - eccezione. r; li significative, le deroghe alla regola generale dell'interrogatorio •rfatti essere oggetto di stretta interpretazione, come di recente _-i i2t*ni,-2 con riouardo alla nozione di delitti commessi "con uso di armi o personale", da riuesa Certe, sottolineanJo la necesHtù oi analogiche o estensive in "rna/pin partem".

Ciò al fine cii non iirmente la deroga alla regola generale dell'interrogatorio preventivo (Sez. 2, n. 34223 del 22/07/2025, Caiati, Rv. 288689 - 01), che in guanto tale deve intatti essere ch stretta interpretazione (così, in motivazione, Sez.

F, n. 30640 del 22ii 2O25, (2., Rv. 288542 - 01, con riguardo al reato di lesioni personali).Sa dea discorso, il iribunale, quindi, in presenza delle esigenze pen., al fine di stabilire se fosse o meno ci t o cod. ce ;):Thcedere coi l'interrogatorio cd. preventivo, pur correttamente mcf.,)si ad ano dei delitti indicati all'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. gen giunto però a conclusioni non condivisibili.

Se da quanto detto finora discende l'impossibilità di fare riferimento alla ipotesi di5ciplinata al n. 6 del predetto comma (essendosi calibrate le esigenze í7inne ai reati di cui agli artt 73, colma 5, e 74, dmma 6, ,=.1 non diversi esiti conduce anche l'analisi de1 succeqsivp n. -riferimento l'ordinanza impugnata (p. 10), relativo all'associazione per OLL 5..allzzatà a commettere i fatti in ordine ai quali sia obbligatorio l'arrestoe i i . (- L , i- 74, ,J0i31Ma Lki anche se in fai ma apicale", rOn rientra nyl domma (ciuoad poenan7), né nel COMIEC1 2 dell'ad. 380 cod. proc,. por.: la lef_terd m) fa espresso riferimento, per quanto qui rileva, alla condotta di p:sJmut o,re dell'associazione per delinquere semplice, ma solo ove questa sia diretta li\,ersamònte da quanto accade nella specie — a commettere i reati di cui al cani','d I cy\, vero quelli indicati nelle lettere a), h), c), d), f), d) e i).

Va inoltre e la lett. h) esclude espressamente le condotta li cui all'ari. 73, iIii»afresto obbligatorio in flagranza.

Dertanto spazio alcuno per riconoscere, attraverso l'art. 407, comma _sa Ha) , . pen., i'operatività del regime maggiormente afflittivo lazldni per delinquere cci soli casi in cui sia obbligatorio l'arresto in tino L'Dmissione del previo interrogatorio ai sensi dell'ad 291, comma 1 - te -, cod. proc. pen, ha integrato una nullità c.d. a regime intermedio, che è stata d•dcita dinanzi al Tribunale del riesame (p. 4 ordinanza impugnata); possibilità, _s,fy essamente riconosciuta dalle Sezioni Unite in un recente arresto, di cui e nota la sola informazione provvisoria (Sez. li, udienza del oi Lioliògio che la niAtà cui O alfelta nanza in so nterrogatorio preventivo non può che essere «genetica», essendosi e stanza originaria di un presupposto fisiologicamente legittimante il tidaio c,i -elure: in tal caso si verifica infatti «una causa originaria e strutturale di p ii!IL.2. xinanna applicativa», che opera «retrospettivamente ma ex tunc, ran [te) O compenetrazione tra il provvedimento ci erietico e il OLIO riesame» (Sez. 3, n. 6740 del 16/01/2026, Ciranni, non mass.; Sez. 2, n. 51548 del 9/01/2025, Marangio, motivazione).1:cluL,Lino, va annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata, con Hniicdei secondo motivo di ricorso.

Da cio consegue, inoltre, l'immediata cessazione degli effetti della misura cuulelare in alto, e la necessità di darne, tramite la cancelleria, immediata COrILili (A -;"hiro al Procuratore generale in sede, per guanto di competenza ai sensi cl-iHTt 626 cod. proc. pen.

P.Q.M. a!JI P.Q.Maltra causa.

MarH:1 ch comunicare immediatamente il presente dispositivo al ProcJralore uenerale presso questa Corte, per quanto di competenza ex art. 626 cod.

Lroc.

Cosi deciso in Roma, il 25 febbraio 2026 il C ris.g1 re estensore [OSCURATO:PERSONA] et-,.; e di.J Ú Ivo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o; reia cine svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; ieLa )ria del `=:,(3itutio Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha clei ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 30 ottobre 2025 il Tribunale di Brescia ha rigettato r 2i,atne proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con per le indagini preliminari del -Tribunale di Bre.scia ha apprccite, la misuro della custodia cautelare in carcere. celai-u, al ricorrente O stata applicato la misura della custodia arare net i reati di coi agii arti. 73, cumma 5, e 74, cornma 6, d.P.R. 9 etti,,, bre 1930, n. 309, quale promotore di un'associazione per delinquere finolCzcla al ti attico di sostanze stupefacenti - qualificata ai sensi del comma 6 del - e per aver concorso nella consumazione dei cosiddetti reati - scopo Decidendo l'istanza di riesame il Tribunale ha innanzitutto escluso la necessità all'interrogatorio cd, preventivo, in ragione del rinvio che l'art. 74, e ro ai due commi deil'articoio 416 CO. pen., ed in considerazione delfnttp Cmi per le posizioni apicali, quale quella assunta dal [OSCURATO:PERSONA], l'art. 380 cod. flu pen. prevede appunto l'arresto obbligatorio in flagranza. I riburiale ha inoltre ritenuto l'esistenza di esigenze cautelari di tipo special-PH2 zic ed in relazione alla commissione di reati della stessa specie, di intensità tEIH un tiCe re l'upplicazione della custodia cautelare in carcere. :\VVC na proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del nnoprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto dispone l'art. 173 disp. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge penale processuale e VI/il i (i.dia motivazione, con riguardo agli artt. 291, 380 e 407 cod. proc. pen., in 73 ct.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, e 416 cod. icon. u-va il ricorrente che l'ipotesi di cui all'art. 74 integra un'autonoma tatti t, ic di reato, che non rientra né direttamente, né indirettamente (ovvero ivio egli articoli 380 e 407, comma 2, lett. a, cod. proc. pen.) tra i coni ,-ii rucrir 3 posorhrle cnr oc;are alla nocessit3 di effettuare l'interrogatorio in via piievent Mie O iCinta ipotesi delittuosa, infatti, non rientra né nella previsione di cui al coniimu 1 del'articolo 380 cod. proc. pen. (avuto riguardo ai limiti edittali), né nella previsione di cui alla lettera m) del comma 2, trattandosi di associazione finalizzata a compiere reati diversi da quelli ivi previsti, e comunque sanzionati con pena mJr edittali ivi indicati (i in il secondo motivo deduce vizio della motivazione in materia di tit infatti, l giudici della cautela hanno inspiegabilmente valutato le oitloaciOL! ioni del ricorrente e del coindagato [OSCURATO:PERSONA] in termini eLversH di3pH.Liindo scio al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere. CH, riouristante entrambi avessero assunto, secondo la provvisoria incolpazione, un ruolo apicale nel sodalizio. Inoltre, il Tribunale è incorso in contraddizione laddove, pur riconoscendo che In. misura cautelare è intervenuta a notevole distanza temporale dalla commissione degil ultimi tatti di reato, ha comunque ravvisato un assai significativo pericolo di t.:11(., da giustificare l'applicazione della misura di massimo rigore. dli cizio cassuzione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno no: iscritto, io conclusioni Come io epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOil pririo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo. ontH,n1., , , edi p [ter,re O ‘,mrciii i re i n ,iìeclo eftettivo al giudice, anteriormente all ' applicazione della misura cuo '..elob 31-(cmenti a sostegno dell'innocenza o, comunque, dell'insussistenza dei presupposti per l ' adozione della misura stessa, il legislatore ha previsto la necessità, da parte dei giudice, di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle incuuo'i una della misura (legge 9 agosto 2024, n. 114, pubblicata in Ed U. i. 107 dei 10 agosto 2024, in vigore dal 25 agosto 2024). codificato in relazione alle ipotesi di cui all'art. 289, comma 2, cod. proc. p c i nonché con riferimento all 'applicazione di misure nel procedimento in materia , hili l à amministrativa degli enti (art. 47, d.igs. 8 giugno 2001, n. 231), il H o rei ontrailPittorio anticipato ha assunto ora portata generale. _ Hji»[OSCURATO:PERSONA] d.C.; iri!rJW, p 5e.iv--,t_c, por q-i:2H./ ipotesi . O noi deiie indagini non risulta necessario che il provvedimento restrittivo sia adottato a scrpresa (così anche la relazione illustrativa al disegno di legge A.S. n. 808). Alla reola generale si accompagnano alcune eccezioni, la cui ampiezza ha indo1n p a rto della dottrina a ritenere che, nella pratica, Scan° per limitare siurific,_Pavamente la portata innovativa della riforma. o infatti il Collegio che l 'obbligo di procedere all 'interrogatorio sensi dell 'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. per, è escluso quando ic isscH Hil;r1; delle esigenze di cui all'art. 274, lett. a) e b), cod. proc. pen. ed è :e, quando l ' esigenza da fronteggiare è quella del pericolo di e c), CHI. pr()c, per, in bile tiind ii)ob2si, tuttavia, in deroga alla previsione generale, i l'obb l igo è o .;cluse, in re,a.ione ad uno dei delitti di cui all ' art. 407, comma 2, lett. a), o all 'art. 302, comma 1 - ter, cod. proc. pen. o, ancora, per gravi delitti commessi con l'uso O armi o con altri mezzi di violenza personale. Li v:('-_zone dell'obbligo di procedere all'interrogatorio anticipato, nei casi in c- Lo, è sanzionata con la nullità dell 'ordinanza genetica ai sensi del dell 'art. 292 cod. proc. pen.; sicché, corn 'e stato affermato, cinte r o anticipato si pone come prerequisito della misura cautelare, in n n =i quale la restrizione della libertà personale deve ritenersi ilec,it '0 :nenie el!H;)osl,a 2, n. 9113 del 9/01/2025, Pizzolante, non mass.). pvidept "io do in Li garanzia u!lerh:)rmente corroborati, dalla previsione pur cL..]; l ' orclpuiriza cautelare dovrà contenere, sempre a pena di nullità, anche «unai ita2lone degli elementi esposti dalla persona sottonosta alle ndagini i coi- (lel i terrogatorio» (art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen.). Si è lunque affermato che la tendenziale inversione della sequenza praced inentale, attraverso il contatto anticipato con il possibile destinatario del pov'cmei tr estrittivo, costituisce un elemento fondante dell'esercizio del potere cautiplare .:15 ,-;z 2, n. 5548 del 09701/2025, Marangio, Rv. 287575 - 01). 2. :. Con specifico riferimento ai casi in cui l'interrogatorio non deve precedere l'emissione della misura, nella relazione illustrativa si è evidenziato che si tratta di ipotesi in cui si è ritenuto impossibile attendere l'instaurazione del contraddittorio pr-ev,2ntivo, in quanto «per la tipologia di reato, l'intervento si appalesa il 0 arnicipato, sul piano della tecnica legislativa la selezione dei casi è stata H L. n rinvio a categorie cii reati già individuati in altre disposizioni, quale C1:2 per quanto di interesse, l'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., ai (7_11 Ci_it,r.I(7,:jC: t:2 stato affiancato quello di CUI all'art. 362, comma 1-ter, cod. proc. per. lo tal nodo, si è cercato di raggiungere un punto di equilibrio tra opposte esigenze: da li:1 lato, quella di massimizzare la tutela dell'indagato e la qualità della dacisio;,e limitativa della libertà (che potrà giovarsi anche degli argomenti difensivi), e dall'altre preservare la prontezza dell'intervento cautelare in situazioni in cui un rina—cio Ipofrebbe vanificare la funzione stessa della misura e mettere in pericolo Ti collettività. la scelta compiuta dal legislatore, che finisce per accomunare 'c 'i ce che sia inclivicluablie un sicuro ce:erio distintivo, in. dart r ce s. e sottolineato cne il rinvio ai reati indicati dall'art. 407, comma 2, lett. ad ciod. pen., non considera che la disposizione è nata per finalità del tutto differenti, :cp.,ero «per ampliare gli ordinari limiti cronologici delle indagini preliminari in relazione a delitti tipicamente espressivi della criminalità organizzata» ma e no, divenuta «oggetto di un numero considerevole di rinvii ad opera di altre cl.sposi7iOni codicistiche». 2.2. Nella specie il Tribunale del riesame, condividendo la scelta del giudice -iaagini preliminari di non procedere all'interrogatorio preventivo ni • iat„ ,Sri individuato una delle ipotesi di esclusione dell'obbligo nella oriente di un "reato ostativo", ovvero l'avere promosso linzata ai iiarcofraffico (p. le); titolo in relazione al quale è stato :l . il poriook di reiterazione, poiché riguardante reati della stessa saecio (,. pp. L,4 e 15 ordinanza impugnata, in cui si valorizza tra l'altro il tentativo reclutare nuovi affiliati).di considerazioni nella sostanza condivise anche dal Procuratore aie ha evidenziato che all'indagato è contestato di aver assunto ( iH soniH3uibie, associativa il ruolo di capo promotore, e che l'articolo 71, comma 9 ottobre 1990, n. 309, richiama espressamente il primo e il secondo comma dell'articolo 416 cod. peri. «il che induce a concludere per I' ociperativita della disciplina derogatoria», in quanto «il delitto di cui all'articolo 416 cod. pen, nei casi di arresto obbligatorio è ricompreso nel catalogo dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lett. a), che costituisce eccezione alla disciplina normativa te io cli interrogatorio preventivo». ,c osserva ai riguardo che le Sezioni Unite di (riiesta (.01;_e 23/06/2011, Valastro, Rv. 250352 - 01), hanno affermato la naturace. rio della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 3 ,19, 2: fini dell'esclusione dell'operatività, per la stessa, della presunzione O suserrct'in:rr dellu esiciente cautelari e di adeguatezza della misura cautelare -- 2ir.iuia or eri aii'art. 270 , comica 3, i preSUiLlione il cui ambito anpituitivo, per quanto di interesse, è delineato attraverso il rinvio ai delitti di cui ail'arto 51, commi 3-bis e 3-quater cod. proc. pen. L'autonomia della previsione è in particolare stata desunta dal richiamo della n )r-m..; i ci iminatrice all'applicazione, per l'associazione finalizzata alla commissione o r. • ,-,3t1Oco cli stupefacenti di lieve entità, dell'art. 416 cod. pen. nella sua mIla sola pena Prevista per li reato di —; ,ioci(lziei;e per cielin,ijore cuindi affermato, e va qui ribadito, che una simile costruzione della 1E11 icmificdtiva dell'intento del legislatore di operare un rinvio quoad IcCirrr e len quoaci poen,-)m, ovvero un rinvio ai fatti previsti dal citato art. 416 c00, boe_ coL-,truencio pertanto la condotta associativa riferibile al traffico di stte)etacenti di lieve entità quale fattispecie criminosa distinta da quelle di cui ai primi ape coiTirni del citato art. 71. iii più occasioni, ed in relazione a diversi istituti di diritto sostanziale e pi-ocii2ssuale, la giurisprudenza di legittimità, anche successiva, ha valorizzato la n eeremr roma della fattispecie di cui al comma 6 dell'art. 74 per affermare che I i i i eli efrei i i, in quanto propria della dirnenyon( - sostan7iMe dolla /. 5, n. 3820 del 10/01/2013, Ignoneriello, Rv. 254568 - 01, in cip ìiliobbiiciat.orietà dell'aumento per la recidiva, prima dell'intervento della i,iesti6izionale), e consente, quindi, di uniformare, per tale fattispecie, il regime eiiitridico previsto per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. il ;e noc Oi partenza è inevitabilmente rappresentato dal minore allarme soscibito da tali fatti e dalla minore pericolosità degli autori dei tatti di lieve ent.Là, che cc indotto il legislatore a qualificare l'associazione dedita al traffico dii.rii al citato comma C-.) come una comune ipotesi di ocom,nderazione cli ciù, l'interpretazione per cui il riferimento, contenuto neleart. t97, comma 2, lett. a), n. 6, cod. proc. pen., all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dovrebbe riguardare anche l'ipotesi di cui al comma 6 implicherebbe l'attribuzione a fatti associativi, riconosciuti quali di lieve entità, di un regime afflittivo di quello che pure in questa situazione lo stesso art. 407 pi-oc nen., comma 2, lett. a), n. 7, attribuisce alle condotte di comune iii.orrazione a delinquere, ma solo ove le stesse assumano particolare gravità, i.tii dàl legislatore per i fatti in ordine ai quali sia obbligatorio l'arresto in no onore rliveramente si creerebbe, in via interpretativa, u i ,iufl'I'v5c si, iminati H tra ipotesi delittuode che il legisiator e no invece inteso at.coniuntare, non soltanto sul piano sanzionatorio. tl'ei i-estin, proprio come nel caso dell'art.. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., lo oisposizioni che operano un generico rinvio all'art. 74 cit., ovvero tanto l'art. Si comma quanto l'art. 407, comma 2, lett. a), n. 6, cod. proc. pen., lo fanno al fine di escludere taluni benefici ed istituti ovvero di modulare l'applicazione 4 t,Ou, il titut (cd. doppio binario). ii.nriferma di quanto detto finora, tali disposizioni, osserva il Collegio, sono o Ce nterpretate, a maggior ragione dalla giurisprudenza successiva alle Uiat 'inalasti-o, nel senso di escludere il delitto di cui all'art. 74, comma 6, 4,5 L., -..Hian'o vola in volta compiuto dalle norme intermedie all'art. 74, per Li! d t;in 3i a,esi. ,a'c oseinaio, con riguardo alla esclusione dai benefici prevista dall'art. 4-bis o -ci. ;ien., si è ritenuto che, per effetto del richiamo all'art. 416 cod. pen., il reato e art. 74, comma 6, dovesse seguire il regime giuridico previsto per tale tipo di realie (Sez. J, n. 6830 del 28/01/2016, Zhou, Rv. 266240 - 01; Sez. 5, n. 1483 del e SaliHS, Rv. 216045 - 01); per analoghe ragioni, si è affermato che li delitti.) di CU , al citato comma 6 non rientra previsione O comma 5, lett. a), cod. proc. pan. (che richiama appunto i delitti di cui ai-t 4 bis), e consente, dunque, la sospensione dell'esecuzione della pena i. te6 del 04/03/2021, Esposito, non mass.; Sez. 1, n. 41940 del 255621 - 01). (‘ ileilt_r,rì ex art. 74, comma 6, sia del cosiddetto "indultino" ex art. 1, comma 3, lett. a) legge n. 207 del 2000, dovendosi far riferimento al regime giuridico previsto per 416 cod. pen. (Sez. 1, n. 26310 del 06/07/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235018- o 0ii2ilandlilto di cui alla legge n. 241 del 2006 (così, Sez. 1, n. 13062 delMaiarù, Rv. 263106 - 01), sia del concordato in appello ex art. 599- . ;•-.:-)( nen. (Sez. 4, n. 29445 del 06/10/2020, Anzilotti, Rv. 280069 - 01) sa cr1 sri'c€ aenes, di arrlicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. 6, n. 11038 rei 05/03/2009, Lolasuonno, Rv. 243079 - 01; Sez. 6, n. 42639 del 20/09/2007, Russi, (lv. 237966 - 01). ::unnto al regime sostanziale, sempre valorizzando l'autonomia della (-1, 1iltuosa_si è escluso che per il reato di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 91090, n. 309, possa operare il raddoppio dei termini di prescrizione ai 257, somma 6, cod. pen., che come noto rinvia gencTicamente ai reati -31, nomina 3-bis, cod, proc. peri. (Sez. 6, n. 2558 del 3/12/2025, clep. 2•J26, aloauc, non mass.; Sez, 3, n. 19150 del 22/01/2021, Mastromatteo, (lv. -O ); cos come si è escluso che possa procedersi alla confisca di beni al ta.-it ari_ 240-bis cod. peri. (Sez. 6, n. 6247 del 11/01/2024, Stoican, Rv. 23082.3 o.; conf., in relazione alla confisca di cui all'art. 12-sexies, comma 1, della 7 agosto 1992, n. 356, Sez. 3, n. 27770 del 11/06/2015, dep. 2016, Testa, R. 22.22(3 ,11). L'Jnali-si di tali decisioni rivela come la ratio decidendi sottesa all'intervento Sc..z:oni Unite - ovvero che il rinvio all'art. 416 cod. pen. ha il significato di r i _n -1 - r-c-2 :a stessa configurazione della fattispecie criminosa e di riservare, lesa di minore gravità, un regime giuridico diverso da quello previsto commi dell'art. 74 dit, - sia stata vai 3mente declinata, i istituì:. ifia sempre concaoueadc - d "cittrà :e" l'assouiazioip O •(atti oinma 6 sotto l'omologa (e più favorevole) disciplina di volta in volta anpl cuoiie a. reato di cui all'art. 416 cod. peri. MoRre, che il riferimento, contenuto nell'art. 291, comma 1-quater, all'arO 437, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. - quantomeno in relazione al n. 6 - non :) ,Jst-;u icomprendere l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre l 990, n. 369, è conclusione coerente con la costruzione dello stesso comma 1 - secondo lo schema regola - eccezione. r; li significative, le deroghe alla regola generale dell'interrogatorio •rfatti essere oggetto di stretta interpretazione, come di recente _-i i2t*ni,-2 con riouardo alla nozione di delitti commessi "con uso di armi o personale", da riuesa Certe, sottolineanJo la necesHtù oi analogiche o estensive in "rna/pin partem". Ciò al fine cii non iirmente la deroga alla regola generale dell'interrogatorio preventivo (Sez. 2, n. 34223 del 22/07/2025, Caiati, Rv. 288689 - 01), che in guanto tale deve intatti essere ch stretta interpretazione (così, in motivazione, Sez. F, n. 30640 del 22ii 2O25, (2., Rv. 288542 - 01, con riguardo al reato di lesioni personali).Sa dea discorso, il iribunale, quindi, in presenza delle esigenze pen., al fine di stabilire se fosse o meno ci t o cod. ce ;):Thcedere coi l'interrogatorio cd. preventivo, pur correttamente mcf.,)si ad ano dei delitti indicati all'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. gen giunto però a conclusioni non condivisibili. Se da quanto detto finora discende l'impossibilità di fare riferimento alla ipotesi di5ciplinata al n. 6 del predetto comma (essendosi calibrate le esigenze í7inne ai reati di cui agli artt 73, colma 5, e 74, dmma 6, ,=.1 non diversi esiti conduce anche l'analisi de1 succeqsivp n. -riferimento l'ordinanza impugnata (p. 10), relativo all'associazione per OLL 5..allzzatà a commettere i fatti in ordine ai quali sia obbligatorio l'arrestoe i i . (- L , i- 74, ,J0i31Ma Lki anche se in fai ma apicale", rOn rientra nyl domma (ciuoad poenan7), né nel COMIEC1 2 dell'ad. 380 cod. proc,. por.: la lef_terd m) fa espresso riferimento, per quanto qui rileva, alla condotta di p:sJmut o,re dell'associazione per delinquere semplice, ma solo ove questa sia diretta li\,ersamònte da quanto accade nella specie — a commettere i reati di cui al cani','d I cy\, vero quelli indicati nelle lettere a), h), c), d), f), d) e i). Va inoltre e la lett. h) esclude espressamente le condotta li cui all'ari. 73, iIii»afresto obbligatorio in flagranza. Dertanto spazio alcuno per riconoscere, attraverso l'art. 407, comma _sa Ha) , . pen., i'operatività del regime maggiormente afflittivo lazldni per delinquere cci soli casi in cui sia obbligatorio l'arresto in tino L'Dmissione del previo interrogatorio ai sensi dell'ad 291, comma 1 - te -, cod. proc. pen, ha integrato una nullità c.d. a regime intermedio, che è stata d•dcita dinanzi al Tribunale del riesame (p. 4 ordinanza impugnata); possibilità, _s,fy essamente riconosciuta dalle Sezioni Unite in un recente arresto, di cui e nota la sola informazione provvisoria (Sez. li, udienza del oi Lioliògio che la niAtà cui O alfelta nanza in so nterrogatorio preventivo non può che essere «genetica», essendosi e stanza originaria di un presupposto fisiologicamente legittimante il tidaio c,i -elure: in tal caso si verifica infatti «una causa originaria e strutturale di p ii!IL.2. xinanna applicativa», che opera «retrospettivamente ma ex tunc, ran [te) O compenetrazione tra il provvedimento ci erietico e il OLIO riesame» (Sez. 3, n. 6740 del 16/01/2026, Ciranni, non mass.; Sez. 2, n. 51548 del 9/01/2025, Marangio, motivazione).1:cluL,Lino, va annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata, con Hniicdei secondo motivo di ricorso. Da cio consegue, inoltre, l'immediata cessazione degli effetti della misura cuulelare in alto, e la necessità di darne, tramite la cancelleria, immediata COrILili (A -;"hiro al Procuratore generale in sede, per guanto di competenza ai sensi cl-iHTt 626 cod. proc. pen. P.Q.M. a!JI P.Q.Maltra causa. MarH:1 ch comunicare immediatamente il presente dispositivo al ProcJralore uenerale presso questa Corte, per quanto di competenza ex art. 626 cod. Lroc. Cosi deciso in Roma, il 25 febbraio 2026 il C ris.g1 re estensore [OSCURATO:PERSONA] et-,.; e di.J Ú Ivo