CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 gennaio 2025
Cassazione n. 32311/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5831/2025r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],in proprio e quale difensore antistatario di Ric- cardo Jacopone, in forza di procura posta in calce al controricorso,il quale dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al pre- sente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliati in Roma, via Nizza, n. 92 presso lo studio dell'Avv. F. Mastrorosa. -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura -intimata- avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 12 6 /202 5 , depositata il 16/1/2025. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/9/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 2RG n. 4964/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio [OSCURATO:PERSONA]: 1. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 12 6/2025, del 16/1/2025, pronunciando sul ricorso presentato dalla AGEA anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rigettava il ricorso, condannando la ricorrente a rimborsare le spese di giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA], in luogo del difensore antistatario, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA], hapresentato istanza per la correzione di er- rore materiale ex art. 391 - bis c.p.c., in quanto, nel controricorso , aveva espressamente chiesto la «condanna del ricorrente al paga- mento delle spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistata- rio». Pertanto, sarebbe stata erronea l'ordinanza di questa Corte,nella parte in cui ha condannatoil ricorrente al rimborso delle spese pro- cessuali in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], invece che in favore del difensore antistatario del controricorrente. 3. E'rimasta intimat a l ' AGEA . [OSCURATO:PERSONA]: 1. L'istanza è fondata. Infatti, il ricorso per cassazione è stato presentato dalla AGEA anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto controri- corso, con richiesta di pagamento delle spese in favore del difensore antistatario, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di corre- zione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la mani- festazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espres- 3RG n. 4964/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio sione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella reda- zione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi" (Cass., 26/9/2011, n. 19601). Di recente, questa Corte ha affermato che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve rite- nersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può rite- nersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione(Cass., Sez.U., 27/11/2019, n. 31033). 2. Non occorre provvederesulle spese del giudizio. Per questa Corte, a sezioni unite, infatti,nel procedimento di cor- rezione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a inci- dere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'i- potesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica (Cass., Sez. U, 14/11/2024, n. 29432). P.Q.M Visti gli artt. 287, 288 e 391 - bis c.p.c., procede alla correzione dell'errore materiale contenuto nella ordinanza pronunciat a dalla Corte di cassazionen. 126/2025, depositata il 16 /1/ 20 25 , nel senso che là dove si legge «Condanna la ricorrente a rimborsare in favore 4RG n. 4964/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio di [OSCURATO:PERSONA]»deve invece intendersi e ritenersi per scritto «Condanna la ricorrente a rimborsare in favore del difensore antista- tario di [OSCURATO:PERSONA]»; Dispone che la Cancelleria provveda per l'annotazione del pre- sente provvedimento sull'originale della ordinanz