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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2025

Cassazione n. 24622/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il divieto di fare applicazione della pena sostitutiva ai casi in sia applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.

Igs. n. 150 del 2022 (ossia al 30 dicembre 2022) e che, in tale evenienza, trova applicazione il disposto di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato (Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, Tronco, Rv. 287354); ritenuto che la richiesta di applicazione delle pene sostitutive della pena pecuniaria, del lavoro di pubblica utilità, della detenzione domiciliare e della semilibertà è stata formulata dal difensore privo di procura speciale; ritenuto che, dunque, il primo motivo di ricorso con cui censura la mancata applicazione di pene sostitutive è inammissibile; ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso sia inammissibile, perché afferente alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 20 giugno 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il divieto di fare applicazione della pena sostitutiva ai casi in sia applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022 (ossia al 30 dicembre 2022) e che, in tale evenienza, trova applicazione il disposto di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato (Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, Tronco, Rv. 287354); ritenuto che la richiesta di applicazione delle pene sostitutive della pena pecuniaria, del lavoro di pubblica utilità, della detenzione domiciliare e della semilibertà è stata formulata dal difensore privo di procura speciale; ritenuto che, dunque, il primo motivo di ricorso con cui censura la mancata applicazione di pene sostitutive è inammissibile; ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso sia inammissibile, perché afferente alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2025
Sentenza Cassazione n. 24622/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris