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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29611/2023

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ma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n. 318, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa -controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA n. 238/2019 pubblicata il 7 febbraio 2019 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio, davanti al Tribunale di Vasto, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna all’adempimento degli obblighi da loro assunti nei suoi confronti con il contratto di compravendita stipulato inter partes il 23 dicembre 2002.

Radicatosi il contraddittorio, si costituivano i convenuti, i quali contestavano la fondatezza dell’avversa pretesa.

All’esito del giudizio, il Tribunale adìto respingeva la domanda, condannando l’attrice alla rifusione delle spese processuali.

L’appello successivamente proposto dalla soccombente veniva respinto dalla Corte distrettuale di L’Aquila con sentenza n. 238/2019 del 7 febbraio 2019, che disponeva l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio fra le parti.

Contro tale sentenza i coniugi [OSCURATO:PERSONA]Giove hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti con controricorso dalla Mancini.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio.

Le partihanno depositato me mori e . [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c..

Si rimprovera alla Corte aquilana di aver compensato le spese dell’intero giudizio fra le parti, nonostante il totale rigetto dell’impugnazione proposta dalla Mancini e la mancata formulazione, ad opera dell’appellante, di uno specifico motivo di gravame volto a contestare la regolamentazione delle spese di primo grado.

Sostengono i ricorrenti che, a meno di voler ritenere imputabile al giudice d’appello un mero errore materiale, correggibile ex artt.287 e ss. c.p.c., tale capo della sentenza viola il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato e si pone in contrasto con il giudicato interno formatosi sul governo delle spese di prime cure.

Con il secondo motivo sono dedotte la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Si addebita alla Corte distrettuale di aver compensato le spese di secondo grado in assenza di valide argomentazioni, sulla scorta di una motivazione solo apparente e del tutto inidonea a giustificare la deroga alla regola generale della soccombenza.

Il primo motivo è fondato.

Deve anzitutto escludersi che nel caso di specie si sia in presenza di un mero errore materiale, atteso che, tanto nella motivazione quanto nel dispositivo della sentenza, si prevede espressamente, in modo chiaro e inequivocabile, la totale compensazione fra le parti delle «spese dell’intero giudizio».

Ciò premesso, deve ritenersi sussistente la denunciata violazione del giudicato interno e del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, in quanto, avendo respinto in toto il gravame proposto dalla Mancini, non poteva la Corte distrettuale, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione articolato sul punto dalla parte appellante, rivedere d’ufficio la statuizione sulle spese adottata dal primo giudice, ormai divenuta intangibile.

Giova, al riguardo, richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte Suprema secondo cui, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio a un nuovo regolamento dellespese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma totale o parziale della sentenza gravata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite; per contro, in caso di conferma della sentenza impugnata, la statuizione sullespese può essere da l giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di un appositomotivo d’impugnazione (cfr. Cass.n. 2697/2023, Cass. n. 14916/2020, Cass. n. 27606/2019, Cass. n. 9064/2018).

È bene precisare, in proposito, che con l’atto di appello nessuna specifica censura era stata mossa dalla Mancini in ordine alle spese di primo grado, tale non potendo considerarsi la sua richiesta di una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, quale conseguenza automatica -in virtù dell’operatività dell’effetto espansivo interno di cui all’art. 336, comma 1, c.p.c.- dell’auspicata riforma della decisione impugnata (vedasi, sull’argomento, Cass. n. 9064/2018).

Non a caso, dell’avvenuta proposizione di una simile doglianza non si rinviene traccia nella sentenza qui impugnata.

Né ad escludere l’integrale soccombenza della Mancini -la quale, all’esito dei due gradi di merito, ha visto respingere in toto la propria domanda-può reputarsi sufficiente la mera circos tanza che il giudice d’appello abbia confermato la sentenza di prime cure con motivazione parzialmente diversa da quella spesa dal Tribunale.

Anche il secondo mezzo è fondato.

Alla presente controversia, introdotta nell’anno 2004, è applicabile ratione temporis l’art. 92, comma 2, c.p.c. nella formulazione originaria vigente anteriormente alle modifiche introdotte dalla L. n. 263 del 2005, in base al quale, «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti».

Con riferimento al testo della norma che qui viene in rilievo, questa Corte ha ripetutamente affermato che il provvedimento di compensazione totale o parziale delle spese per giusti motivi deve trovare un adeguato supporto giustificativo, ricavabile anche dal complesso della motivazione, fermo restando, in ogni caso, che la valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione qualora le ragioni da questi addotte siano tali da inficiare, per la loro inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (cfr. Cass. n. 12793/2018, Cass. n. 7763/2012, Cass. n. 24531/2010).

In particolare, è stato evidenziato che detto provvedimento è sindacabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente, come nel caso in cui risulti fondato sulla ritenuta «particolarità delle questioni affrontate» o sulla ravvisata «peculiarità delle ragioni della decisione», senza che di una siffatta affermazione sia stata fornita alcuna giustificazione (cfr. Cass. n. 17816/2019, Cass. n. 7763/1994).

Orbene, nel caso in esame ricorre, per l’appunto, la descritta situazione, avendo la Corte d’Appello compensato fra le parti le spese dell’intero giudizio, e quindi anche quelle di secondo grado, in base all’apodittico rilievo che «le ragioni della presente decisione e la particolarità della fattispecie sostanziano gravi motivi» idonei a giustificare la statuizione adottata.

L’accertata fondatezza dei motivi scrutinati non impone la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, in quanto, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c., nei termini che seguono: a)le spese di primo grado restano definitivamente regolate così come statuito dal Tribunale; b)in applicazione della regola generale sancita dall’art. 91, comma 1, c.p.c. e in mancanza di soccombenza reciproca delle parti -non determinata dal rigetto delle eccezioni pregiudiziali sollevate in appello dagli odierni controricorrenti (cfr. Cass. n. 21172/2019, Cass. n. 18503/2014, Cass. n. 5373/2003)- o di altri giusti motivi di compensazione totale o parziale, la Mancini deve essere condannata alla rifusione delle spese di secondo grado, liquidate come in dispositivo (per analoghe fattispecie cfr. Cass. n. 36864/2021 e Cass. n. 26997/2021).

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono, a loro volta, la soccombenza, valutata in base all’esito complessivo della lite, e vengono anch’esse liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, limitatamente al capo concernente le spese processuali, e, decidendo nel merito, così provvede: a)dà atto che le spese di primo grado restano definitivamente regolate così come statuito dal Tribunale; b)condanna la Mancini a rifondere ai coniugi [OSCURATO:PERSONA]Giove le spese di secondo grado, liquidate in complessivi 5.532 euro, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge; condanna la Mancini a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 2.200 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n. 318, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa -controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA n. 238/2019 pubblicata il 7 febbraio 2019 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio, davanti al Tribunale di Vasto, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna all’adempimento degli obblighi da loro assunti nei suoi confronti con il contratto di compravendita stipulato inter partes il 23 dicembre 2002. Radicatosi il contraddittorio, si costituivano i convenuti, i quali contestavano la fondatezza dell’avversa pretesa. All’esito del giudizio, il Tribunale adìto respingeva la domanda, condannando l’attrice alla rifusione delle spese processuali. L’appello successivamente proposto dalla soccombente veniva respinto dalla Corte distrettuale di L’Aquila con sentenza n. 238/2019 del 7 febbraio 2019, che disponeva l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio fra le parti. Contro tale sentenza i coniugi [OSCURATO:PERSONA]Giove hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti con controricorso dalla Mancini. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio. Le partihanno depositato me mori e . [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.. Si rimprovera alla Corte aquilana di aver compensato le spese dell’intero giudizio fra le parti, nonostante il totale rigetto dell’impugnazione proposta dalla Mancini e la mancata formulazione, ad opera dell’appellante, di uno specifico motivo di gravame volto a contestare la regolamentazione delle spese di primo grado. Sostengono i ricorrenti che, a meno di voler ritenere imputabile al giudice d’appello un mero errore materiale, correggibile ex artt.287 e ss. c.p.c., tale capo della sentenza viola il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato e si pone in contrasto con il giudicato interno formatosi sul governo delle spese di prime cure. Con il secondo motivo sono dedotte la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Si addebita alla Corte distrettuale di aver compensato le spese di secondo grado in assenza di valide argomentazioni, sulla scorta di una motivazione solo apparente e del tutto inidonea a giustificare la deroga alla regola generale della soccombenza. Il primo motivo è fondato. Deve anzitutto escludersi che nel caso di specie si sia in presenza di un mero errore materiale, atteso che, tanto nella motivazione quanto nel dispositivo della sentenza, si prevede espressamente, in modo chiaro e inequivocabile, la totale compensazione fra le parti delle «spese dell’intero giudizio». Ciò premesso, deve ritenersi sussistente la denunciata violazione del giudicato interno e del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, in quanto, avendo respinto in toto il gravame proposto dalla Mancini, non poteva la Corte distrettuale, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione articolato sul punto dalla parte appellante, rivedere d’ufficio la statuizione sulle spese adottata dal primo giudice, ormai divenuta intangibile. Giova, al riguardo, richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte Suprema secondo cui, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio a un nuovo regolamento dellespese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma totale o parziale della sentenza gravata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite; per contro, in caso di conferma della sentenza impugnata, la statuizione sullespese può essere da l giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di un appositomotivo d’impugnazione (cfr. Cass.n. 2697/2023, Cass. n. 14916/2020, Cass. n. 27606/2019, Cass. n. 9064/2018). È bene precisare, in proposito, che con l’atto di appello nessuna specifica censura era stata mossa dalla Mancini in ordine alle spese di primo grado, tale non potendo considerarsi la sua richiesta di una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, quale conseguenza automatica -in virtù dell’operatività dell’effetto espansivo interno di cui all’art. 336, comma 1, c.p.c.- dell’auspicata riforma della decisione impugnata (vedasi, sull’argomento, Cass. n. 9064/2018). Non a caso, dell’avvenuta proposizione di una simile doglianza non si rinviene traccia nella sentenza qui impugnata. Né ad escludere l’integrale soccombenza della Mancini -la quale, all’esito dei due gradi di merito, ha visto respingere in toto la propria domanda-può reputarsi sufficiente la mera circos tanza che il giudice d’appello abbia confermato la sentenza di prime cure con motivazione parzialmente diversa da quella spesa dal Tribunale. Anche il secondo mezzo è fondato. Alla presente controversia, introdotta nell’anno 2004, è applicabile ratione temporis l’art. 92, comma 2, c.p.c. nella formulazione originaria vigente anteriormente alle modifiche introdotte dalla L. n. 263 del 2005, in base al quale, «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti». Con riferimento al testo della norma che qui viene in rilievo, questa Corte ha ripetutamente affermato che il provvedimento di compensazione totale o parziale delle spese per giusti motivi deve trovare un adeguato supporto giustificativo, ricavabile anche dal complesso della motivazione, fermo restando, in ogni caso, che la valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione qualora le ragioni da questi addotte siano tali da inficiare, per la loro inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (cfr. Cass. n. 12793/2018, Cass. n. 7763/2012, Cass. n. 24531/2010). In particolare, è stato evidenziato che detto provvedimento è sindacabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente, come nel caso in cui risulti fondato sulla ritenuta «particolarità delle questioni affrontate» o sulla ravvisata «peculiarità delle ragioni della decisione», senza che di una siffatta affermazione sia stata fornita alcuna giustificazione (cfr. Cass. n. 17816/2019, Cass. n. 7763/1994). Orbene, nel caso in esame ricorre, per l’appunto, la descritta situazione, avendo la Corte d’Appello compensato fra le parti le spese dell’intero giudizio, e quindi anche quelle di secondo grado, in base all’apodittico rilievo che «le ragioni della presente decisione e la particolarità della fattispecie sostanziano gravi motivi» idonei a giustificare la statuizione adottata. L’accertata fondatezza dei motivi scrutinati non impone la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, in quanto, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c., nei termini che seguono: a)le spese di primo grado restano definitivamente regolate così come statuito dal Tribunale; b)in applicazione della regola generale sancita dall’art. 91, comma 1, c.p.c. e in mancanza di soccombenza reciproca delle parti -non determinata dal rigetto delle eccezioni pregiudiziali sollevate in appello dagli odierni controricorrenti (cfr. Cass. n. 21172/2019, Cass. n. 18503/2014, Cass. n. 5373/2003)- o di altri giusti motivi di compensazione totale o parziale, la Mancini deve essere condannata alla rifusione delle spese di secondo grado, liquidate come in dispositivo (per analoghe fattispecie cfr. Cass. n. 36864/2021 e Cass. n. 26997/2021). Le spese del presente giudizio di legittimità seguono, a loro volta, la soccombenza, valutata in base all’esito complessivo della lite, e vengono anch’esse liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, limitatamente al capo concernente le spese processuali, e, decidendo nel merito, così provvede: a)dà atto che le spese di primo grado restano definitivamente regolate così come statuito dal Tribunale; b)condanna la Mancini a rifondere ai coniugi [OSCURATO:PERSONA]Giove le spese di secondo grado, liquidate in complessivi 5.532 euro, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge; condanna la Mancini a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 2.200 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazio
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