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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 10185/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26338-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ORSI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 249/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 04/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2010 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Catania la società [OSCURATO:SOCIETA]., esponendo che: -) il 15.12.2008 aveva stipulato con la società convenuta un contratto di assicurazione contro i danni al proprio natante "Gobbi 31 Cabin" denominato "Summer dream"; - ) il 5 ottobre 2009 l'imbarcazione affondò, e non poté essere recuperata; -) l'assicuratore non aveva adempiuto il proprio obbligo di pagamento dell'indennizzo.

Chiese pertanto la condanna della società convenuta al pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto.

2. [OSCURATO:PERSONA] si costituì 'eccependo non esservi prova dell'accaduto, e in ogni caso che l'assicurato era decaduto dalla garanzia per avere violato sia l'obbligo di avviso, sia l'obbligo di salvataggio, ai sensi degli articoli 1914 e 1915 c.c.

3. Con sentenza 30 maggio 2016 n. 3019 il Tribunale di Catania accolse la domanda, e condannò la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di euro 45.000, oltre interessi legali ed accessori.

La sentenza venne appellata dalla parte soccombente.

La 'Corte d'appello di Catania con sentenza 4 febbraio 2019 n. 949 accolse il gravame e rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alle spese del doppio grado di giudizio.

Ric. 2019 n. 26338 sez.

M3 - ud. 12-01-2022 -2- Ritenne la Corte d'appello che [OSCURATO:PERSONA] fosse decaduto dal diritto all'indennizzo, per avere tardivamente denunciato il sinistro, oltre il termine di tre giorni prescritto dall'articolo 15 delle condizioni generali di polizza e comunque dall'articolo 1913 c.c..

In punto di fatto la Corte d'appello ha accertato che nel caso di specie il sinistro si era verificato il 5 ottobre 2009, e l'assicurato aveva inviato all'assicuratore due avvisi di sinistro: -) il primo, consegnato a mano, venne ricevuto il 12 ottobre 2009, ma non vi era data certa della presentazione; -) il secondo venne spedito il 16 ottobre 2009 e ricevuto il 20 ottobre 2009.

Tutti e due gli avvisi, pertanto, dovevano reputarsi tardivi rispetto al termine legale e contrattuale dei tre giorni.

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1218 e 1460 c.c., nonché l'omesso esame di fatti decisivi.

Nella illustrazione del motivo si sostiene una tesi giuridica così riassumibile: -) in caso di inadempimento contrattuale, la colpa del debitore si presume, ed è suo onere provare che l'inadempimento fu dovuto a causa non imputabile; -) era onere, pertanto, della [OSCURATO:SOCIETA] dimostrare che il mancato pagamento dell'indennizzo fu dovuto a causa non imputabile; Ric. 2019 n. 26338 sez.

M3 - ud. 12-01-2022 -3- -) la [OSCURATO:SOCIETA] non solo non aveva assolto tale onere, ma aveva sollevato in giudizio eccezioni "ampiamente smentite dalla documenta.zione in atti".

L'illustrazione del motivo si conclude con l'affermazione secondo cui, così giudicando, la Corte d'appello avrebbe "violato le norme di principio in materia di inadempimento delle obblignioni, di exceptio inadimpleti e di responsabilità contrattuale".

1.1. Il motivo è inammissibile per totale carenza di una ragionata censura, che sia pertinente rispetto alla ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata.

Quest'ultima, infatti, ha in sostanza dichiarato l'assicurato decaduto dal diritto all'indennizzo per violazione dell'onere di avviso.

Se l'assicurato decade dal diritto all'indennizzo, il mancato pagamento di quest'ultimo non costituisce "inadempimento"; se inadempimento non vi fu, è fuori luogo invocare la violazione dell'articolo 1218 c.c..

1.2. In ogni caso, e ad abundantiam, rileva il Collegio che la Corte d'appello non ha affatto violato l'articolo 1218 c.c., dal momento che a fronte della eccezione di decadenza sollevata dall'assicuratore, proprio l'art. 1218 c.c. addossava all'assicurato l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento dell'obbligo di avviso, la cui omissione costituisce inadempimento degli obblighi scaturenti dal contratto di assicurazione a carico dell'assicurato.

Dall'altro lato, fuori luogo è il richiamo all'articolo 1460 c.c., posto che: a) da tempo la dottrina discute se il contratto di assicurazione sia un contratto a prestazioni corrispettive, e dunque se ad esso si applichi l'art. 1460 c.c.,; ma in ogni caso anche ad ammettere che lo fosse, la corrispettività sussiste tra pagamento del premio ed assunzione del Ric. 2019 n. 26338 sez.

M3 - ud. 12-01-2022 -4- rischio, non tra pagamento del premio e versamento dell'indennizzo, e tanto meno tra versamento dell'indennizzo ed obbligo di avviso; b) in ogni caso l'obbligo di avviso precede quello di pagamento dell'indennizzo, sicché l'assicurato non può pretendere di giustificare la propria violazione dell'obbligo di avviso adducendo il mancato pagamento dell'indennizzo; c) l'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c., che non è rilevabile d'ufficio, non risulta tempestivamente sollevata in primo grado.

1.3. Nella parte, infine, in cui prospetta il vizio di omesso esame d'un fatto decisivo il motivo è inammissibile per la sua totale genericità.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1341 c.c.; 112 e 329 c.p.c., nonché il vizio di omesso esame d'un fatto decisivo.

Sostiene che la Corte d'appello, dichiarandolo decaduto dal diritto all'indennizzo, ha violato il giudicato interno, in quanto il patto contrattuale che prevedeva la suddetta decadenza era stato dichiarato nullo dal Tribunale ai sensi dell'articolo 1341 c.c., senza che la relativa statuizione fosse stata impugnata dalla società assicuratrice.

2.1. Anche questo motivo è inammissibile, in quanto in violazione degli oneri imposti al ricorrente dall'articolo 366, n. 6, c.p.c., il ricorso non riassume né trascrive il contenuto dell'atto d'appello proposto dalla società assicuratrice.

In ogni caso esso è infondato, dal momento che la Corte d'appello ha dichiarato l'assicurato decaduto dalla garanzia non già e non solo in Ric. 2019 n. 26338 sez.

M3 - ud. 12-01-2022 -5- applicazione dei patti contrattuali, ma anche in applicazione della previsione di cui all'articolo 1915, comma primo, c.c..

Anche in questo caso, infine, la censura di omesso esame d'un fatto decisivo è inammissibile per totale mancanza di illustrazione.

3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1913, 1914 e 1915 c.p.c.; nonché il vizio di omesso esame d'un fatto decisivo.

Nella illustrazione del motivo sono contenute due censure.

3.1. Con una prima censura il ricorrente sostiene che erroneamente la Corte d'appello gli avrebbe attribuito di "nulla avere eccepito" circa l'incertezza della data di inoltro della prima denuncia di sinistro.

Deduce il ricorrente non solo di avere tempestivamente contestato (sia nella prima memoria di cui all'articolo 183 c.p.c., sia nella comparsa di costituzione e risposta in grado di appello) l'eccezione di decadenza sollevata dall'assicuratore; ma anche che l'avvenuto inoltro della denuncia di sinistro in data 7 ottobre 2019 (due giorni dopo l'affondamento del natante, e quindi tempestivamente) era una circostanza non solo non contestata, ma addirittura ammessa dalla società assicuratrice nell'atto d'appello.

L'illustrazione del motivo prosegue deducendo, in buona sostanza, che la denuncia del sinistro fu presentata a mano all'agenzia [OSCURATO:SOCIETA] di Giarre in data 7 ottobre 2019; che essa fu redatta sul modulo sottoposto dall'agente all'assicurato; che non poteva imputarsi all'assicurato la circostanza che l'agente, in calce a quel modulo, ritenne di apporre la data "12 ottobre 2019".

Ric. 2019 n. 26338 sez.

M3 - ud. 12-01-2022 -6-

3.2. Con una seconda censura, pure contenuta nel motivo in esame, il ricorrente sostiene che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che la violazione dell'obbligo di avviso sia stata, nel caso di specie, dolosa e non colposa.

3.3. La prima delle suesposte censure è inammissibile.

La Corte d'appello, infatti, non ha affatto rigettato la domanda sol perché "non contestata" dall'assicurato la circostanza della tardiva denuncia di sinistro.

La Corte d'appello ha in sostanza ritenuto che la denuncia di sinistro allegata agli atti fosse priva di data certa quanto al momento della spedizione; e l'unica data certa da essa risultante era quella della ricezione da parte dell'assicuratore (12 ottobre 2009).

Tuttavia lo stabilire se un documento abbia o non abbia data certa è questione di puro fatto, riservata al giudice di merito e non sindacabile nella presente sede di legittimità.

3.4. L'allegazione secondo cui la Corte d'appello avrebbe trascurato di considerare che la data di spedizione dell'avviso di sinistro "era stata ammessa dalla difesa avversaria" è infondata: sia nell'atto di costituzione e risposta in primo grado, sia nell'atto d'appello, infatti, la società [OSCURATO:SOCIETA], secondo l'unica interpretazione possibile della sintassi adottata in quegli atti, non ammise affatto che la denuncia di sinistro gli venne consegnata il 7 ottobre, ma al contrario evidenziò che quella data era "scritta a mano" e quindi priva di certezza.

3.5. Inammissibile, infine, è la censura intesa a contestare la ritenuta natura dolosa della violazione dell'obbligo di avviso.

Ric. 2019 n. 26338 sez.

M3 - ud. 12-01-2022 -7- La Corte d'appello, infatti, ha correttamente individuato il principio di diritto da applicare, e cioè che per i fini di cui all'articolo 1915 c.c., è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservano da parte dell'assicurato; lo stabilire poi in punto di fatto se nel caso di specie l'assicurato abbia o non abbia avuto tale volontà è questione anch'essa riservata al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.

4. Col quarto motivo il ricorrente chiede che, in conseguenza dell'accoglimento del ricorso per cassazione, sia riformata la regolazione delle spese.

Tale istanza resta assorbita dal rigetto del ricorso.

5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26338-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ORSI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 249/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 04/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2010 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Catania la società [OSCURATO:SOCIETA]., esponendo che: -) il 15.12.2008 aveva stipulato con la società convenuta un contratto di assicurazione contro i danni al proprio natante "Gobbi 31 Cabin" denominato "Summer dream"; - ) il 5 ottobre 2009 l'imbarcazione affondò, e non poté essere recuperata; -) l'assicuratore non aveva adempiuto il proprio obbligo di pagamento dell'indennizzo. Chiese pertanto la condanna della società convenuta al pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto. 2. [OSCURATO:PERSONA] si costituì 'eccependo non esservi prova dell'accaduto, e in ogni caso che l'assicurato era decaduto dalla garanzia per avere violato sia l'obbligo di avviso, sia l'obbligo di salvataggio, ai sensi degli articoli 1914 e 1915 c.c. 3. Con sentenza 30 maggio 2016 n. 3019 il Tribunale di Catania accolse la domanda, e condannò la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di euro 45.000, oltre interessi legali ed accessori. La sentenza venne appellata dalla parte soccombente. La 'Corte d'appello di Catania con sentenza 4 febbraio 2019 n. 949 accolse il gravame e rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alle spese del doppio grado di giudizio. Ric. 2019 n. 26338 sez. M3 - ud. 12-01-2022 -2- Ritenne la Corte d'appello che [OSCURATO:PERSONA] fosse decaduto dal diritto all'indennizzo, per avere tardivamente denunciato il sinistro, oltre il termine di tre giorni prescritto dall'articolo 15 delle condizioni generali di polizza e comunque dall'articolo 1913 c.c.. In punto di fatto la Corte d'appello ha accertato che nel caso di specie il sinistro si era verificato il 5 ottobre 2009, e l'assicurato aveva inviato all'assicuratore due avvisi di sinistro: -) il primo, consegnato a mano, venne ricevuto il 12 ottobre 2009, ma non vi era data certa della presentazione; -) il secondo venne spedito il 16 ottobre 2009 e ricevuto il 20 ottobre 2009. Tutti e due gli avvisi, pertanto, dovevano reputarsi tardivi rispetto al termine legale e contrattuale dei tre giorni. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1218 e 1460 c.c., nonché l'omesso esame di fatti decisivi. Nella illustrazione del motivo si sostiene una tesi giuridica così riassumibile: -) in caso di inadempimento contrattuale, la colpa del debitore si presume, ed è suo onere provare che l'inadempimento fu dovuto a causa non imputabile; -) era onere, pertanto, della [OSCURATO:SOCIETA] dimostrare che il mancato pagamento dell'indennizzo fu dovuto a causa non imputabile; Ric. 2019 n. 26338 sez. M3 - ud. 12-01-2022 -3- -) la [OSCURATO:SOCIETA] non solo non aveva assolto tale onere, ma aveva sollevato in giudizio eccezioni "ampiamente smentite dalla documenta.zione in atti". L'illustrazione del motivo si conclude con l'affermazione secondo cui, così giudicando, la Corte d'appello avrebbe "violato le norme di principio in materia di inadempimento delle obblignioni, di exceptio inadimpleti e di responsabilità contrattuale". 1.1. Il motivo è inammissibile per totale carenza di una ragionata censura, che sia pertinente rispetto alla ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata. Quest'ultima, infatti, ha in sostanza dichiarato l'assicurato decaduto dal diritto all'indennizzo per violazione dell'onere di avviso. Se l'assicurato decade dal diritto all'indennizzo, il mancato pagamento di quest'ultimo non costituisce "inadempimento"; se inadempimento non vi fu, è fuori luogo invocare la violazione dell'articolo 1218 c.c.. 1.2. In ogni caso, e ad abundantiam, rileva il Collegio che la Corte d'appello non ha affatto violato l'articolo 1218 c.c., dal momento che a fronte della eccezione di decadenza sollevata dall'assicuratore, proprio l'art. 1218 c.c. addossava all'assicurato l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento dell'obbligo di avviso, la cui omissione costituisce inadempimento degli obblighi scaturenti dal contratto di assicurazione a carico dell'assicurato. Dall'altro lato, fuori luogo è il richiamo all'articolo 1460 c.c., posto che: a) da tempo la dottrina discute se il contratto di assicurazione sia un contratto a prestazioni corrispettive, e dunque se ad esso si applichi l'art. 1460 c.c.,; ma in ogni caso anche ad ammettere che lo fosse, la corrispettività sussiste tra pagamento del premio ed assunzione del Ric. 2019 n. 26338 sez. M3 - ud. 12-01-2022 -4- rischio, non tra pagamento del premio e versamento dell'indennizzo, e tanto meno tra versamento dell'indennizzo ed obbligo di avviso; b) in ogni caso l'obbligo di avviso precede quello di pagamento dell'indennizzo, sicché l'assicurato non può pretendere di giustificare la propria violazione dell'obbligo di avviso adducendo il mancato pagamento dell'indennizzo; c) l'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c., che non è rilevabile d'ufficio, non risulta tempestivamente sollevata in primo grado. 1.3. Nella parte, infine, in cui prospetta il vizio di omesso esame d'un fatto decisivo il motivo è inammissibile per la sua totale genericità. 2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1341 c.c.; 112 e 329 c.p.c., nonché il vizio di omesso esame d'un fatto decisivo. Sostiene che la Corte d'appello, dichiarandolo decaduto dal diritto all'indennizzo, ha violato il giudicato interno, in quanto il patto contrattuale che prevedeva la suddetta decadenza era stato dichiarato nullo dal Tribunale ai sensi dell'articolo 1341 c.c., senza che la relativa statuizione fosse stata impugnata dalla società assicuratrice. 2.1. Anche questo motivo è inammissibile, in quanto in violazione degli oneri imposti al ricorrente dall'articolo 366, n. 6, c.p.c., il ricorso non riassume né trascrive il contenuto dell'atto d'appello proposto dalla società assicuratrice. In ogni caso esso è infondato, dal momento che la Corte d'appello ha dichiarato l'assicurato decaduto dalla garanzia non già e non solo in Ric. 2019 n. 26338 sez. M3 - ud. 12-01-2022 -5- applicazione dei patti contrattuali, ma anche in applicazione della previsione di cui all'articolo 1915, comma primo, c.c.. Anche in questo caso, infine, la censura di omesso esame d'un fatto decisivo è inammissibile per totale mancanza di illustrazione. 3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1913, 1914 e 1915 c.p.c.; nonché il vizio di omesso esame d'un fatto decisivo. Nella illustrazione del motivo sono contenute due censure. 3.1. Con una prima censura il ricorrente sostiene che erroneamente la Corte d'appello gli avrebbe attribuito di "nulla avere eccepito" circa l'incertezza della data di inoltro della prima denuncia di sinistro. Deduce il ricorrente non solo di avere tempestivamente contestato (sia nella prima memoria di cui all'articolo 183 c.p.c., sia nella comparsa di costituzione e risposta in grado di appello) l'eccezione di decadenza sollevata dall'assicuratore; ma anche che l'avvenuto inoltro della denuncia di sinistro in data 7 ottobre 2019 (due giorni dopo l'affondamento del natante, e quindi tempestivamente) era una circostanza non solo non contestata, ma addirittura ammessa dalla società assicuratrice nell'atto d'appello. L'illustrazione del motivo prosegue deducendo, in buona sostanza, che la denuncia del sinistro fu presentata a mano all'agenzia [OSCURATO:SOCIETA] di Giarre in data 7 ottobre 2019; che essa fu redatta sul modulo sottoposto dall'agente all'assicurato; che non poteva imputarsi all'assicurato la circostanza che l'agente, in calce a quel modulo, ritenne di apporre la data "12 ottobre 2019". Ric. 2019 n. 26338 sez. M3 - ud. 12-01-2022 -6- 3.2. Con una seconda censura, pure contenuta nel motivo in esame, il ricorrente sostiene che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che la violazione dell'obbligo di avviso sia stata, nel caso di specie, dolosa e non colposa. 3.3. La prima delle suesposte censure è inammissibile. La Corte d'appello, infatti, non ha affatto rigettato la domanda sol perché "non contestata" dall'assicurato la circostanza della tardiva denuncia di sinistro. La Corte d'appello ha in sostanza ritenuto che la denuncia di sinistro allegata agli atti fosse priva di data certa quanto al momento della spedizione; e l'unica data certa da essa risultante era quella della ricezione da parte dell'assicuratore (12 ottobre 2009). Tuttavia lo stabilire se un documento abbia o non abbia data certa è questione di puro fatto, riservata al giudice di merito e non sindacabile nella presente sede di legittimità. 3.4. L'allegazione secondo cui la Corte d'appello avrebbe trascurato di considerare che la data di spedizione dell'avviso di sinistro "era stata ammessa dalla difesa avversaria" è infondata: sia nell'atto di costituzione e risposta in primo grado, sia nell'atto d'appello, infatti, la società [OSCURATO:SOCIETA], secondo l'unica interpretazione possibile della sintassi adottata in quegli atti, non ammise affatto che la denuncia di sinistro gli venne consegnata il 7 ottobre, ma al contrario evidenziò che quella data era "scritta a mano" e quindi priva di certezza. 3.5. Inammissibile, infine, è la censura intesa a contestare la ritenuta natura dolosa della violazione dell'obbligo di avviso. Ric. 2019 n. 26338 sez. M3 - ud. 12-01-2022 -7- La Corte d'appello, infatti, ha correttamente individuato il principio di diritto da applicare, e cioè che per i fini di cui all'articolo 1915 c.c., è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservano da parte dell'assicurato; lo stabilire poi in punto di fatto se nel caso di specie l'assicurato abbia o non abbia avuto tale volontà è questione anch'essa riservata al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. 4. Col quarto motivo il ricorrente chiede che, in conseguenza dell'accoglimento del ricorso per cassazione, sia riformata la regolazione delle spese. Tale istanza resta assorbita dal rigetto del ricorso. 5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di c
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