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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05827/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 novembre 1938 avverso la sentenza emessa il 19 giugno 2019 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 3 novembre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni della parte civile, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e ha depositato anche nota spesa, e del difensore dell'imputato, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 19 giugno 2019 la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Rieti il 30 ottobre 2018, riqualificato il fatto ai sensi del'art. 712 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per prescrizione; ha revocato le statuizioni civili e ha confermato il dissequestro e la restituzione a [OSCURATO:PERSONA] del mezzo in sequestro.

Il Tribunale di Rieti aveva pronunciato condanna per il delitto di cui all'art.648 bis cod. pen., essendo risultato che l'imputato, al fine di ostacolare l'identificazione e l'accertamento della provenienza illecita di un mezzo d'opera di marca Bobcat, oggetto di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA], aveva alterato il numero di telaio del bene.

La Corte d'appello, qualificato il fatto come incauto acquisto, ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuto decorso del termine di prescrizione.

Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore della parte civile, che ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizio della motivazione, per avere la Corte d'appello, nel ribaltare il giudizio di condanna di primo grado, offerto una motivazione meramente apparente in ordine alla ritenuta insussistenza del reato di riciclaggio, contestato all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] territoriale, per sovvertire il decisum del Tribunale, avrebbe utilizzato le dichiarazioni dell'imputato, senza sottoporle a un vaglio rigoroso e all'imprescindibile confronto con le altre emergenze processuali, analiticamente prese in considerazione dal primo giudice; 2) violazione di legge e vizio della motivazione per avere qualificato il fatto ai sensi dell'art. 712 c.p., pur emergendo dalle prove che l'imputato era a conoscenza della provenienza illecita del mezzo, che, peraltro, era palesemente contraffatto, riportando l'identico numero di un mezzo, permutato dallo stesso imputato.

Ne discenderebbe l'illegittimità della revoca delle statuizioni civili, non essendo il reato, originariamente contestato, estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, proposto dalla parte civile, è fondato. 1.1 Deve rilevarsi, innanzitutto, che la Corte d'appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, così ribaltando la pronuncia di condanna, emessa in primo grado, non aveva l'obbligo di rinnovare le prove dichiarative decisive.

Giova ricordare al riguardo che questa Corte ha già chiarito che l'art. 6, par. 3, lett. d), CEDU prescrive che il giudice d'appello, investito dell'impugnazione del Pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito di giudizio abbreviato, con cui si adduca un'erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez.

U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267487; I,Sez.

U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269785).

Di contro, il giudice d'appello, che riforma in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni, ritenute decisive (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430).

Tale conclusione trova espressione anche nel nuovo testo dell'art. 603 c.p.p., che al comma 3 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, limita l'obbligo di rinnovazione alla sola ipotesi dell'appello proposto dal Pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, senza imporla quando l'epilogo decisorio, oggetto del giudizio di appello, sia invece una decisione di condanna. 1.2 Assodato, dunque, che, nel caso in esame, il Collegio territoriale non doveva rinnovare le prove dichiarative decisive, deve rilevarsi che, di contro, come dedotto nel ricorso della parte civile, sul medesimo incombeva l'obbligo di adottare una motivazione rafforzata.

Difatti, come rimarcato da questa Corte (Sez. 6, n. 51898 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 278056), in caso di reformatio in melius, il giudice d'appello deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata.

Si è precisato, al riguardo, che l'obbligo di motivazione rafforzata consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dà conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore. 1.3 Di tale regula iuris non ha fatto corretta applicazione la Corte d'appello, che non si è confrontata in modo specifico e completo con le argomentazioni contenute nella prima sentenza, con cui l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., all'esito del dibattimento, connotato dall'acquisizione di documentazione e dall'esame dei testi e dell'imputato.

La Corte territoriale è pervenuta al ribaltamento della decisione di primo grado sulla base delle dichiarazioni dell'imputato, il quale, in ordine al suo acquisto della macchina operatrice Bobcat, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ed oggetto di furto, aveva riferito circostanze che presentavano "profili di sostanziale verosimiglianza e credibilità".

L'imputato aveva dichiarato di avere acquistato il mezzo in questione da [OSCURATO:PERSONA], a cui aveva corrisposto la somma di euro 5.000,00 o 6.00900, oltre ad un mezzo Bobcat, comprato da [OSCURATO:PERSONA] e, di seguito, dato in permuta, perché non rispondente alle sue esigenze.

La Corte d'appello, dopo avere affermato che le dichiarazioni dell'imputato erano "spontanee e particolareggiate" e che non si poteva valorizzare, a sostegno dell'ipotesi accusatoria, l'esibizione ai carabinieri dei documenti del mezzo acquistato da Fratoni, in quanto frutto di possibile errore da parte dell'imputato, ha rimarcato che non poteva ritenersi configurata la ricettazione, difettando quei "gravi e univoci sospetti sulla legittimità della provenienza della res" richiesti dall'art. 648 cod. pen.

Ha aggiunto che l'imputato, "imprenditore agricolo non nuovo all'acquisto di mezzi per la propria attività, ha evidentemente omesso di accertare la legittima provenienza di un mezzo che appariva privo di qualsiasi documentazione, da ritenersi invece necessaria sia per le intrinseche caratteristiche sia per gli adempimenti relativi all'inserimento in attività imprenditoriale".

Il Tribunale, di contro, aveva passato in rassegna tutti gli elementi probatori acquisiti, ossia la documentazione, le testimonianze rese dalla persona offesa e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], oltre all'esame dell'imputato, ed era pervenuto "ad un positivo giudizio di attendibilità soggettiva e credibilità oggettiva con riferimento a tutti i dichiaranti, salvo l'imputato".

In particolare, il Tribunale aveva affermato che la persona offesa, i diversi operanti e [OSCURATO:PERSONA] avevano narrato circostanze tra loro conferenti, riscontrate anche dalla documentazione, mentre le dichiarazioni dell'imputato erano risultate carenti ed inverosimili per le ragioni diffusamente esposte ai fogli 11 e 12 della sentenza.

Dal raffronto delle due sentenze di merito emerge con evidenza che la Corte d'appello ha preso in considerazione unicamente le dichiarazioni dell'imputato e ha del tutto trascurato le altre emergenze dibattimentali, poste a fondamento della sentenza di condanna.

In tal modo il Collegio del merito non solo ha effettuato un vaglio parziale del compendio probatorio acquisito e un esame atomistico delle dichiarazioni dell'imputato, ma ha anche tralasciato di confrontarsi con tutti gli snodi della motivazione della sentenza di primo grado, la cui struttura argomentativa si incentrava proprio sulla decisività della documentazione e delle dichiarazioni dei testi, al fine dell'affermazione della responsabilità dell'imputato.

Per di più, la Corte territoriale, nel valorizzare le dichiarazioni dell'imputato, non ha indicato in modo compiuto e logico le ragioni per cui esse assumevano una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto alle valutazioni del primo giudice.

Il menzionato Collegio, difatti, da un lato, si è limitato a formulare una mera ipotesi laddove ha affermato che l'imputato potrebbe avere commesso un errore, quando aveva consegnato ai carabinieri i documenti relativi all'altro mezzo, in precedenza da lui acquistato; dall'altro, nel sostenere che non vi erano stati accertamenti sul valore del mezzo e che, quindi, era credibile che l'imputato avesse corrisposto 5.000,00 o 6.000,00 euro per l'acquisto del bene de quo, ha trascurato non solo la fattura in atti, su cui era riportata la somma di euro 600,00, ma anche le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] sullo stato del mezzo, valutato come "finito", secondo quanto riportato nella sentenza di primo grado.

Peraltro, nessun confronto risulta effettuato con le argomentazioni della sentenza di primo grado relative agli accertamenti svolti, aventi ad oggetto l'alterazione del numero di telaio del mezzo.

Ne discende che la sentenza impugnata non è dotata di un adeguato apparato giustificativo, idoneo a conferire alla decisione una forza persuasiva superiore di quella di primo grado.

Alla stregua delle superiori considerazioni, ritenuto assorbito il secondo motivo del ricorso, deve rilevarsi che la Corte territoriale non ha compiuto adeguatamente il vaglio critico degli elementi acquisiti e non ha adempiuto all'obbligo motivazionale sulla stessa incombente.

La lacunosa trama argomentativa impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui si rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

Sentenza connnotivazione semplificata.

Così deciso in Roma, udienza del 3 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 novembre 1938 avverso la sentenza emessa il 19 giugno 2019 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 3 novembre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni della parte civile, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e ha depositato anche nota spesa, e del difensore dell'imputato, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 19 giugno 2019 la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Rieti il 30 ottobre 2018, riqualificato il fatto ai sensi del'art. 712 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per prescrizione; ha revocato le statuizioni civili e ha confermato il dissequestro e la restituzione a [OSCURATO:PERSONA] del mezzo in sequestro. Il Tribunale di Rieti aveva pronunciato condanna per il delitto di cui all'art.648 bis cod. pen., essendo risultato che l'imputato, al fine di ostacolare l'identificazione e l'accertamento della provenienza illecita di un mezzo d'opera di marca Bobcat, oggetto di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA], aveva alterato il numero di telaio del bene. La Corte d'appello, qualificato il fatto come incauto acquisto, ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuto decorso del termine di prescrizione. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore della parte civile, che ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizio della motivazione, per avere la Corte d'appello, nel ribaltare il giudizio di condanna di primo grado, offerto una motivazione meramente apparente in ordine alla ritenuta insussistenza del reato di riciclaggio, contestato all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] territoriale, per sovvertire il decisum del Tribunale, avrebbe utilizzato le dichiarazioni dell'imputato, senza sottoporle a un vaglio rigoroso e all'imprescindibile confronto con le altre emergenze processuali, analiticamente prese in considerazione dal primo giudice; 2) violazione di legge e vizio della motivazione per avere qualificato il fatto ai sensi dell'art. 712 c.p., pur emergendo dalle prove che l'imputato era a conoscenza della provenienza illecita del mezzo, che, peraltro, era palesemente contraffatto, riportando l'identico numero di un mezzo, permutato dallo stesso imputato. Ne discenderebbe l'illegittimità della revoca delle statuizioni civili, non essendo il reato, originariamente contestato, estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, proposto dalla parte civile, è fondato. 1.1 Deve rilevarsi, innanzitutto, che la Corte d'appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, così ribaltando la pronuncia di condanna, emessa in primo grado, non aveva l'obbligo di rinnovare le prove dichiarative decisive. Giova ricordare al riguardo che questa Corte ha già chiarito che l'art. 6, par. 3, lett. d), CEDU prescrive che il giudice d'appello, investito dell'impugnazione del Pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito di giudizio abbreviato, con cui si adduca un'erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267487; I,Sez. U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269785). Di contro, il giudice d'appello, che riforma in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni, ritenute decisive (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430). Tale conclusione trova espressione anche nel nuovo testo dell'art. 603 c.p.p., che al comma 3 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, limita l'obbligo di rinnovazione alla sola ipotesi dell'appello proposto dal Pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, senza imporla quando l'epilogo decisorio, oggetto del giudizio di appello, sia invece una decisione di condanna. 1.2 Assodato, dunque, che, nel caso in esame, il Collegio territoriale non doveva rinnovare le prove dichiarative decisive, deve rilevarsi che, di contro, come dedotto nel ricorso della parte civile, sul medesimo incombeva l'obbligo di adottare una motivazione rafforzata. Difatti, come rimarcato da questa Corte (Sez. 6, n. 51898 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 278056), in caso di reformatio in melius, il giudice d'appello deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata. Si è precisato, al riguardo, che l'obbligo di motivazione rafforzata consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dà conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore. 1.3 Di tale regula iuris non ha fatto corretta applicazione la Corte d'appello, che non si è confrontata in modo specifico e completo con le argomentazioni contenute nella prima sentenza, con cui l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., all'esito del dibattimento, connotato dall'acquisizione di documentazione e dall'esame dei testi e dell'imputato. La Corte territoriale è pervenuta al ribaltamento della decisione di primo grado sulla base delle dichiarazioni dell'imputato, il quale, in ordine al suo acquisto della macchina operatrice Bobcat, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ed oggetto di furto, aveva riferito circostanze che presentavano "profili di sostanziale verosimiglianza e credibilità". L'imputato aveva dichiarato di avere acquistato il mezzo in questione da [OSCURATO:PERSONA], a cui aveva corrisposto la somma di euro 5.000,00 o 6.00900, oltre ad un mezzo Bobcat, comprato da [OSCURATO:PERSONA] e, di seguito, dato in permuta, perché non rispondente alle sue esigenze. La Corte d'appello, dopo avere affermato che le dichiarazioni dell'imputato erano "spontanee e particolareggiate" e che non si poteva valorizzare, a sostegno dell'ipotesi accusatoria, l'esibizione ai carabinieri dei documenti del mezzo acquistato da Fratoni, in quanto frutto di possibile errore da parte dell'imputato, ha rimarcato che non poteva ritenersi configurata la ricettazione, difettando quei "gravi e univoci sospetti sulla legittimità della provenienza della res" richiesti dall'art. 648 cod. pen. Ha aggiunto che l'imputato, "imprenditore agricolo non nuovo all'acquisto di mezzi per la propria attività, ha evidentemente omesso di accertare la legittima provenienza di un mezzo che appariva privo di qualsiasi documentazione, da ritenersi invece necessaria sia per le intrinseche caratteristiche sia per gli adempimenti relativi all'inserimento in attività imprenditoriale". Il Tribunale, di contro, aveva passato in rassegna tutti gli elementi probatori acquisiti, ossia la documentazione, le testimonianze rese dalla persona offesa e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], oltre all'esame dell'imputato, ed era pervenuto "ad un positivo giudizio di attendibilità soggettiva e credibilità oggettiva con riferimento a tutti i dichiaranti, salvo l'imputato". In particolare, il Tribunale aveva affermato che la persona offesa, i diversi operanti e [OSCURATO:PERSONA] avevano narrato circostanze tra loro conferenti, riscontrate anche dalla documentazione, mentre le dichiarazioni dell'imputato erano risultate carenti ed inverosimili per le ragioni diffusamente esposte ai fogli 11 e 12 della sentenza. Dal raffronto delle due sentenze di merito emerge con evidenza che la Corte d'appello ha preso in considerazione unicamente le dichiarazioni dell'imputato e ha del tutto trascurato le altre emergenze dibattimentali, poste a fondamento della sentenza di condanna. In tal modo il Collegio del merito non solo ha effettuato un vaglio parziale del compendio probatorio acquisito e un esame atomistico delle dichiarazioni dell'imputato, ma ha anche tralasciato di confrontarsi con tutti gli snodi della motivazione della sentenza di primo grado, la cui struttura argomentativa si incentrava proprio sulla decisività della documentazione e delle dichiarazioni dei testi, al fine dell'affermazione della responsabilità dell'imputato. Per di più, la Corte territoriale, nel valorizzare le dichiarazioni dell'imputato, non ha indicato in modo compiuto e logico le ragioni per cui esse assumevano una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto alle valutazioni del primo giudice. Il menzionato Collegio, difatti, da un lato, si è limitato a formulare una mera ipotesi laddove ha affermato che l'imputato potrebbe avere commesso un errore, quando aveva consegnato ai carabinieri i documenti relativi all'altro mezzo, in precedenza da lui acquistato; dall'altro, nel sostenere che non vi erano stati accertamenti sul valore del mezzo e che, quindi, era credibile che l'imputato avesse corrisposto 5.000,00 o 6.000,00 euro per l'acquisto del bene de quo, ha trascurato non solo la fattura in atti, su cui era riportata la somma di euro 600,00, ma anche le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] sullo stato del mezzo, valutato come "finito", secondo quanto riportato nella sentenza di primo grado. Peraltro, nessun confronto risulta effettuato con le argomentazioni della sentenza di primo grado relative agli accertamenti svolti, aventi ad oggetto l'alterazione del numero di telaio del mezzo. Ne discende che la sentenza impugnata non è dotata di un adeguato apparato giustificativo, idoneo a conferire alla decisione una forza persuasiva superiore di quella di primo grado. Alla stregua delle superiori considerazioni, ritenuto assorbito il secondo motivo del ricorso, deve rilevarsi che la Corte territoriale non ha compiuto adeguatamente il vaglio critico degli elementi acquisiti e non ha adempiuto all'obbligo motivazionale sulla stessa incombente. La lacunosa trama argomentativa impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui si rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Sentenza connnotivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza del 3 novembre
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