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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 04989/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], ha concluso con requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso; preso atto che il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato memoria di conclusioni con cui, riportandosi all'atto di impugnazione, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 18 febbraio 2022, la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Siena il 19 novembre 2020 che aveva giudicato [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico, di lunghezza totale di cm 22, di cui cm 8 di lama, in [OSCURATO:PERSONA]Elsa, il 17 ottobre 2017, lo aveva dichiarato responsabile della contravvenzione ascrittagli e lo aveva condannato alla pena di mesi sette di arresto ed euro 1.100,00 di ammenda, con confisca del coltello sequestrato.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a dieci motivi.

2.1. Con il primo motivo si prospetta la nullità della sentenza per la violazione dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, in relazione agli artt. 523 e 602 cod. proc. pen.

La Corte di appello, lamenta la difesa, ha espressamente osservato che il difensore non aveva depositato note scritte conclusive: invece, la memoria difensiva in tempo utile, ossia entro il quinto giorno antecedente all'udienza, era stata inviata alla Corte di appello di Firenze, all'indirizzo di posta elettronica stabilito nel provvedimento del DGSIA, sicché era mancata la concreta possibilità per la difesa dell'imputato di far valere le proprie argomentazioni nel corso della trattazione scritta: il denunciato vizio viene inquadrato dal ricorrente alla stessa stregua in cui, nel corrispondente regime della discussione orale, al difensore non sia stato consentito di effettuare la discussione; vizio che il ricorrente sottolinea di avere eccepito nella prima occasione utile.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia il vizio di contraddittorietà della motivazione per avere i giudici di appello affermato che il Tribunale aveva inflitto all'imputato la pena di mesi quattro, anziché di mesi sette, di arresto, poi argomentando sul presupposto erroneo suindicato; vizio a cagione del quale il ragionamento, pure di ordine dosimetrico, è risultato privo di congruenza.

2.3. Con il terzo motivo si prospetta il vizio di motivazione consistito nell'affermazione, travisante, secondo cui l'agente di polizia si era portato sul luogo in cui si trovava l'imputato, richiamato da urla, e [OSCURATO:PERSONA] era stato colto nel mentre puntava il coltello all'indirizzo di Isufaj, condotta minatoria inesistente.

2.4. Con il quarto motivo viene dedotta la nullità, per contrarietà della motivazione agli artt. 125, 182 e 546, a cagione dell'omessa valutazione dell'esame dell'imputato, al fine dell'accertamento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].

2.5. Con il quinto motivo si evidenziano la violazione dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975 e il vizio della motivazione, pure per travisamento della prova, in merito alla ritenuta integrazione della fattispecie incriminatrice, oltre che con riguardo al profilo strutturale, anche con riferimento alla verifica dell'elemento soggettivo del reato.

2.6. Con il sesto motivo vengono denunciati la violazione di legge e il vizio della motivazione in punto di determinazione della pena, sproporzionata in relazione al reato contestato e ritenuto.

2.7. Il settimo motivo inerisce alla deduzione della violazione dell'art. 131- bis cod. pen. per l'omessa applicazione della suddetta norma, pur sussistendo i presupposti della non punibilità per la speciale tenuità del fatto.

2.8. Con l'ottavo motivo è prospettata la violazione dell'art. 4, terzo comma, della legge n. 110 del 1975, in ordine alla fattispecie attenuata della contestata contravvenzione, non sussistendo ragioni concrete per negare il riconoscimento della lieve entità.

2.9. Il nono motivo è dedicato alla censurata conferma del diniego delle circostanze attenuanti generiche, indicata come l'esito della violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e dell'omessa motivazione sull'argomento.

2.10. Con il decimo motivo si denuncia la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 549 cod. proc. pen. e 27 Cost., con riferimento alla disparità di trattamento tra la pena, di natura pecuniaria, irrogata con il decreto penale di condanna e quella poi determinata dal Tribunale e confermata dalla Corte di appello all'esito del giudizio innescato con l'opposizione.

3. Il Procuratore generale, con la requisitoria resa ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall'art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha chiesto che, in accoglimento del primo e assorbente motivo di ricorso, inerente all'omessa valutazione della memoria conclusiva del difensore dell'appellante, la sentenza impugnata sia annullata con rinvio.

4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, ai sensi della normativa ora richiamata, la memoria di conclusioni con cui ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione e ha ulteriormente illustrato i motivi prospettati con il ricorso, svolgendo articolate e progressive riflessioni in ordine al motivo sub 1, indi con riguardo al motivo indicato con il n. 2, poi in merito ai motivi da 3 a 5 e ancora con riferimento ai motivi da 6 a 9.[OSCURATO:PERSONA]

1. L'impugnazione, considerati anche gli argomenti svolti dalla difesa nella memoria di conclusioni testé richiamata, è, in parte, priva di fondamento e, in altra parte, costituita da motivi che non superano il vaglio di ammissibilità.

2. Con riferimento al primo motivo, la cui natura impone alla Corte di consultare gli atti processuali inerenti, esso, esaminate e valutate le relative risultanze, non si rivela fondato.

Il riscontro degli atti componenti il fascicolo di ufficio del processo svoltosi in grado di appello rende evidente che le conclusioni rese, con memoria scritta ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge del 18 dicembre 2020, n. 176, dal difensore dell'imputato appellante erano pervenute alla Corte di appello in data 11.02.2022, mediante l'invio per posta elettronica certificata, ed erano state corrispondentemente depositate.

Esse, tuttavia, non erano state affatto obliterate dal Collegio decidente: come emerge dalla consultazione del relativo verbale, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello aveva dato atto che erano state presentate conclusioni scritte, ai sensi della normativa succitata, sia dal Procuratore generale territoriale e sia dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], "come da documentazione già in atti".

Soltanto successivamente a tale asseverazione la Corte di appello ha proceduto alla deliberazione in camera di consiglio.

Di conseguenza, nel corso processuale, le conclusioni scritte rese dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], ritualmente presentate, sono state inserite regolarmente agli atti e il Collegio giudicante ne ha preso formale e tempestiva contezza.

Posto ciò, si considera e si condivide il principio di diritto - elaborato in tema di disciplina emergenziale da Covid-19 - secondo cui la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo posta elettronica certificata, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23-bis cit., deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo (Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021, dep. 2022, Sciuto, Rv. 282881 - 01; il medesimo approdo in casi analoghi è stato raggiunto da Sez. 4, n. 32255 del 28/06/2022, Beghelli, non mass., Sez. 3, n. 31770 del 13/05/2022, Pace, non mass., e Sez. 6, n. 23410 del 24/05/2022, Pepaj, non mass.).Nel caso di specie, però, non si è verificata l'omessa allegazione della memoria difensiva, contenente le conclusioni, agli atti processuali; allegazione che, per contro, è intervenuta in modo rituale.

È vero che nella parte narrativa della sentenza impugnata la Corte di merito ha erroneamente affermato che il difensore dell'imputato non aveva depositato note scritte conclusive.

Ma tale inesatta asserzione si è risolta in un mero refuso, non essendo risultate - e del resto nemmeno indicate dal ricorrente - questioni sollevate nelle conclusioni scritte invece presentate che non siano state trattate nella motivazione posta a sostegno della decisione: ciò, anche perché tali conclusioni non avevano introdotto argomenti ulteriori rispetto a quelli, molto articolati, che avevano connotato l'atto di impugnazione delibato in quella sede (costituito dal ricorso per cassazione, poi qualificato come appello, proposto a [OSCURATO:PERSONA]).

Di conseguenza, non può ritenersi che le deduzioni estrinsecate dalla difesa nelle conclusioni innanzi alla Corte di appello non siano state considerate dal Collegio decidente e non trovino riscontro nella motivazione della susseguente decisione.

E, una volta che l'analisi si sposta dal piano della - non riscontrata - espunzione delle conclusioni difensive dagli atti processuali al piano della sua mancata valutazione da parte della Corte di appello, non si può non ricordare che l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220 - 01; Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi, Rv. 277667 - 01; Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766 - 01) Anche sotto tale aspetto, in virtù della compiutezza della motivazione resa dai giudici di appello su tutti i temi sollevati da [OSCURATO:PERSONA] con l'atto di appello e poi ribaditi e illustrati nelle conclusioni, nonché della mancanza di prospettazioni da parte del ricorrente di temi potenzialmente decisivi che la sentenza impugnata abbia omesso di affrontare, non è dato rilevare nessuna carenza della motivazione.

La doglianza è, pertanto, da disattendersi.

3. Parimenti infondato è da ritenersi il secondo motivo.

Risulta dal testo della parte narrativa della decisione impugnata che il richiamo delle statuizioni che avevano contrassegnato la sentenza di primo grado è avvenuto in modo specifico ed esatto con riferimento a tutti gli elementi, ivi inclusa la pena pecuniaria, mentre la sola pena detentiva è stata indicata erroneamente in quello di mesi quattro - anziché in quella di mesi sette - di reclusione.

La linearità del percorso logico seguito dalla Corte territoriale anche in tema di verifica della commisurazione della pena e l'esatto richiamo di tutti i restanti elementi del dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale rendono chiaro che pure in questo caso l'indicazione erronea della pena detentiva (con riferimento, del resto, a misura incompatibile con il minimo edittale) non ha costituito l'esito di un vizio logico-giuridico nella percezione della prima decisione da parte dei giudici di appello, ma l'effetto di un mero refuso che, come tale, non ha dispiegato alcuna influenza distorcente sulla formazione del corrispondente convincimento e sulla coerenza sostanziale del discorso giustificativo che ne è sortito.

4. Per quanto concerne il terzo motivo, non è dato individuare il lamentato travisamento della prova.

La Corte territoriale, quanto alla testimonianza resa dall'appartenente alla Polizia locale di Colle di Val d'[OSCURATO:PERSONA], si è rifatta all'analitico richiamo del suo contenuto operato dal Tribunale nella sentenza di primo grado.

E nell'ambito della corrispondente ricostruzione fattuale riferita da Rinaldi si rileva anche la descrizione del diverbio intercorso fra [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato, determinato dal fatto che il primo, alla guida di una [OSCURATO:PERSONA], aveva arrestato il veicolo tardivamente proprio allorquando [OSCURATO:PERSONA] era intento ad attraversare la strada in corrispondenza delle strisce pedonali: fatto che aveva innescato la lite fra i due culminata con l'estrazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del coltello a serramanico, puntato all'indirizzo di Isufaj, che si era spaventato ed era fuggito.

Il ricorrente, scegliendo di far leva su alcune parti della suddetta testimonianza, come verbalizzata, non ha considerato altri punti del narrato complessivamente reso da Rinaldi, punti emergenti dall'esame del complessivo atto (accluso dall'impugnante per l'autosufficienza), punti nei quali il testimone ha affermato che l'imputato aveva estratto il coltello e che alla sua vista Isufaj era fuggito.

Appare evidente che il suddetto atto istruttorio, articolato in più proposizioni dichiarative, è stato riportato e poi valutato dai giudici del merito, in entrambe le decisioni, che hanno tratto da esso, secondo un'interpretazione non illogica, gli snodi ritenuti di più pregnante rilievo per acclarare - non tanto la sussistenza del porto del coltello, di fatto già assodata, quanto - gli elementi di contesto rilevanti per la decisione.

Assodato quanto precede, al di là dell'osservazione preliminare secondo cui, ai fini della deducibilità del vizio di travisamento della prova, che si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 - 01) - decisività nella specie non addotta -, occorre tener presente che il vizio di contraddittorietà processuale per travisamento della prova vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di rilievo fotografico, neutro e avalutativo, del significante, ma non del significato, in quanto persiste e va rispettato il divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito del corrispondente elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01).

Cosi ribadito l'ambito entro il quale può dedursi il vizio di travisamento della prova, deve concludersi nel senso dell'inammissibilità della doglianza, dal momento che il ricorrente non ha dimostrato una decisiva diversione del significante costituito dalla testimonianza suindicata, ma ha sostanzialmente criticato la sua interpretazione da parte dei giudici del merito, sollecitando un'interpretazione di segno diverso: interpretazione non consentita in questa sede, in presenza della congrua e non illogica valutazione compiuta dai giudici del merito.

Il motivo risulta, pertanto, inammissibile.

5. Il quarto motivo, con cui il ricorrente prospetta la nullità della decisione di appello per l'omessa considerazione dell'esame dell'imputato al fine dell'adeguata valutazione del quadro probatorio e della conseguente verifica della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], è parimenti inammissibile.

La Corte di merito ha specificamente ripreso la disamina della tesi difensiva, imperniata sulle dichiarazioni della moglie dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], la quale, a supporto della posizione assunta da [OSCURATO:PERSONA], aveva addotto l'improvviso cambio di programma del marito che aveva deciso di recarsi al supermercato per fare acquisti, anziché portare in giro il cane e recarsi a tagliare le verdure con il coltello, poi rinvenuto, e ha condiviso la valutazione di ininfluenza della complessiva prospettazione offerta dalla difesa già espressa dal primo giudice.

I giudici di appello hanno persuasivamente specificato che, al di là delle indicazioni fornite dal Tribunale sul punto, la complessiva tesi addotta dall'imputato era da ritenersi efficacemente disattesa, non essendo stata annessa credibilità alla versione corroborata dalla consorte di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta persona portatrice di un sensibile interesse a coltivarla, e logicamente inspiegabile il dato di fatto per cui l'imputato, prima di uscire, non aveva portato con sé il cane, né le buste per l'addotta raccolta delle verdure e, invece, era risultato portatore del coltello a serramanico poi esibito nell'azione testé richiamata.

I giudici di appello - di più - hanno considerato anche direttamente le affermazioni dell'imputato evidenziando che esse avevano integrato una sostanziale confessione, nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto di avere effettivamente portato con sé il coltello, sia pure per aver dimenticato di lasciarlo a casa.

L'allegazione del verbale dell'esame dell'imputato operata dal ricorrente, per l'autosufficienza, ne consente la verifica: ed essa conferma che il contenuto della giustificazione addotta, nel corso del processo, dall'imputato è quella indicata dai dalla Corte di appello e risulta del tutto sovrapponibile alla tesi prospettata dalla teste [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, la considerazione unitaria della tesi difensiva - intesa come comprensiva della posizione assunta dall'imputato - è stata svolta dalla Corte di merito in modo non travisante delle effettive risultanze processuali e in guisa tale da superare anche l'aporia contenuta nella motivazione della sentenza di primo grado lì dove il Tribunale aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] si era avvalso della facoltà di non rispondere.

La riflessione destituisce di ogni possibile decisività il lamentato travisamento per omissione.

D'altro canto, la rilevata dequotazione delle dichiarazioni dibattimentali dell'imputato rinviene un non secondario supporto nella constatazione riferita dal Tribunale all'esito dell'escussione dell'operante Rinaldi, secondo cui, al momento del fatto, non era risultata, né era stata allegata dall'interessato alcuna ragione che giustificasse il porto del coltello al di fuori dell'abitazione.

Quest'ultima constatazione, infatti, pone il rilievo dei giudici del merito in coerenza con il principio di diritto secondo cui il giustificato motivo, rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma è quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una pronta verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01; Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007 - 01).

Inoltre, il giudizio sulla lite ingeneratasi tra l'imputato e il suddetto Isufaj (per la valutazione della condotta relativa al quale il primo giudice aveva disposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministero) è stato, in modo congruo e logico, ritenuto dalla Corte territoriale inconferente con la fattispecie in esame, in quanto quel che è stato correttamente reputato rilevante per la violazione dell'art. 4 cit. è il porto senza giustificato motivo del coltello: l'occasione che ha, poi, indotto l'imputato a estrarre lo stesso è stata valutata come dato di contesto, ma ogni questione relativa alla lite fra i due soggetti e alle relative responsabilità non ha rifluito sull'oggettiva constatazione del porto stesso: sicché si rivelano eccentriche le deduzioni svolte sull'argomento dal ricorrente.

6. Il quinto motivo, che, contestando la valutazione delle prove compiuta dalla Corte territoriale, censura la decisione impugnata per aver considerato integrata da parte dell'imputato la fattispecie contravvenzionale contestata, ivi incluso l'elemento soggettivo del reato, non merita di essere condiviso in nessuna delle sue articolazioni.

Anzitutto, è da ritenere inammissibilmente versato nel merito ogni tentativo del ricorrente volto a sollecitare la rilettura delle evidenze probatorie per accreditare una diversa ricostruzione del fatto, con primario riferimento al profilo strutturale del reato, essendo risultato inconfutabile, sulla scorta degli elementi già richiamati, l'accertamento del porto del coltello da parte di [OSCURATO:PERSONA], senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione.

In particolare, sempre in relazione a quanto si è già osservato, occorre rimarcare che il giustificato motivo del porto degli oggetti di cui all'art. 4 cit. ricorre soltanto quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto stesso (Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, Brahime, Rv. 278083 - 01; Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, Rhimi, Rv. 277878 - 01): e la Corte del merito ha chiarito senza ombra di dubbio l'assenza, in questo caso, del giustificato motivo.

Quanto, poi, all'elemento soggettivo, l'accertamento della condotta di [OSCURATO:PERSONA], per come dipanatasi nell'episodio succitato, che - impregiudicata la qualificazione giuridica del comportamento ulteriore - ha visto l'imputato estrarre il coltello di cui si tratta, è stato posto alla base del ragionamento dei giudici di appello.

La Corte di appello, infatti, premessa la natura contravvenzionale del reato, per gli effetti che il dato determina quanto all'individuazione dell'elemento psicologico, ha in ogni caso evidenziato che, nell'episodio in esame, la certa coscienza e volontà in capo all'imputato del porto ingiustificato del coltello è risultata dimostrata dalle stesse connotazioni del suo comportamento.

In sostanza, il dolo alla base del reato contestato è stato congruamente e logicamente desunto dalla sua condotta, caratterizzatasi per l'estrazione ed esibizione dell'oggetto atto all'offesa: comportamenti reputati, con ragionamento incensurabile, certamente voluti e, come tali, fondati sulla preg ressa consapevolezza del porto del coltello.

Le contrarie deduzioni del ricorrente, pertanto, si infrangono sull'adeguato e coerente tessuto argomentativo esposto nella sentenza impugnata.

7. Si trascorre all'esame del settimo motivo, in cui si denuncia il vizio costituito dall'omessa applicazione della causa di non punibilità disciplinata dall'art. 131-bis cod. pen.; tale oggetto precede, in ordine logico, quello di cui al sesto motivo (inerente a questioni sulla pena inflitta).

La settima doglianza è infondata.

La Corte di appello ha, infatti, spiegato, con argomenti radicati sull'accertamento fattuale e logicamente coerenti, che le descritte modalità dell'azione non hanno consentito di considerare l'offesa al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice come offesa di minima rilevanza, avendo [OSCURATO:PERSONA], non soltanto portato con sé il coltello volontariamente e senza un giustificato motivo, così serbando una condotta in sé pericolosa perché poneva l'agente nella condizione di utilizzare l'oggetto, ma anche estratto il coltello stesso nel corso di un diverbio impiegando lo stesso in guisa tale da creare una situazione che avrebbe potuto trascendere e avere conseguenze perniciose per la sicurezza delle persone presenti.

Si tratta ci una motivazione adeguata, che resiste alle censure articolate dalla difesa.

L'esclusione della causa di non punibilità è coerente, poi, con il diniego - parimenti motivato - del riconoscimento dalla lieve entità del fatto e con il complesso delle osservazioni svolte dai giudici territoriali.

Si evidenzia che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097 - 01) e si aggiunge che il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di oggetti atti a offendere impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 02; Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925 - 01).

8. Per quanto concerne il sesto motivo, la contestazione dell'imputato, incentrata sul rilievo che, pur essendosi trasmessi gli atti al Pubblico ministero in ordine alla verifica dell'eventuale commissione del delitto di minaccia, di fatto gli è stata inflitta una pena più grave di quella prevista per il delitto ulteriormente ipotizzato, è priva di giuridico fondamento.

Il reato contravvenzionale accertato è punito dall'art. 4, terzo comma, della legge n. 110 del 1975, con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro: la sanzione irrogata risulta appena superiore al minimo edittale ed essa non può essere posta in alcun rapporto con la pena relativa al reato ulteriore ipotizzato.

Per il resto, i giudici di appello hanno aderito alla non illogica motivazione che, in merito all'entità della pena da infliggere, aveva fornito il Tribunale lì dove aveva spiegato che, nella scala di gravità disegnata dai parametri di cui all'art.133 cod. pen., il reato in esame andava valutato a un livello pressoché corrispondente ai minimi di legge, salvo un incremento, molto contenuto, di un mese di arresto ed euro 100,00 di ammenda in ragione del comportamento serbato dall'imputato nell'estrazione e nell'esposizione del coltello nel corso dell'alterco avuto con Isufaj.

A conferma dell'incensurabilità della statuizione criticata, merita, in via conclusiva, richiamare il principio in base al quale la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., anche con riferimento alle definizioni di congruità ed equità della pena e con riguardo al richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, allorquando la pena si attesti sui minimi edittali o su livello prossimo ad essi, essendo invece necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito quando la pena si attesti a livelli man mano ingravescenti, come quando pervenga a un'entità superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01).

9. L'ottavo motivo, che censura la sentenza impugnata per il confermato diniego della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, contemplata nella seconda parte dell'art. 3, terzo comma, della legge n. 110 del 1975, non può ritenersi fondato.

La Corte di appello ha condiviso, in modo argomentato, la dettagliatissima giustificazione annessa a tale diniego nella sentenza di primo grado.

Sono stati valutati i precedenti penali dell'imputato ed è stata ponderata la, già analizzata, condotta da lui serbata nell'episodio che ha disvelato l'ingiustificato porto del coltello, condotta congruamente considerata come riprovevole pur se preceduta dagli improperi ascritti alla condotta dall'antagonista Isufaj: alla stregua di tali criteri, il caso è stato reputato tale da esorbitare dall'ambito della lieve entità.

Deve osservarsi che l'apprezzamento, ai presenti fini, della lieve entità va riferito all'entità dell'oggetto o degli oggetti portati senza giustificato motivo, alle modalità di uso dello stesso o degli stessi, vale a dire alla condotta dell'imputato, e alla personalità del medesimo, in una valutazione complessiva del fatto-reato che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità, ove essa sia - come lo è nel caso in esame - logicamente coerente e congrua.

Non si può, d'altronde, trascurare che, in tale ambito, costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell'istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a carico dell'imputato e il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, cit.

Rv. 275242 - 01).

Posto ciò, la doglianza, anche per tale punto, non riesce a dimostrare l'inadeguatezza o l'illogicità del ragionamento svolto, in modo conforme e argomentato, dai giudici dei due gradi di merito.

Né, una volta risultato vano il tentativo di scardinare la motivazione resa dalla Corte territoriale, può produrre effetti favorevoli al ricorrente l'interpretazione alternativa delle risultanze processuali che, pure su tale versante, la difesa sollecita in modo non consentito.

10. Inammissibile si rivela il nono motivo, teso a contestare il confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche.

I giudici di appello, dopo che il Tribunale aveva evidenziato come nessuno degli elementi concomitanti e successivi al fatto commesso da [OSCURATO:PERSONA] fosse indicativo della meritevolezza da parte dell'imputato delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., hanno ribadito che non sono stati enucleati dati di segno positivo idonei a sorreggere il riconoscimento delle attenuanti generiche e hanno considerato, all'opposto, la rilevanza negativa dei precedenti penali gravanti l'imputato e l'assoluta adeguatezza della pena irrogata, siccome correttamente determinata e del tutto proporzionata all'entità e alla rilevanza del fatto.

Ì( Sul punto, si considera che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice del merito può limitarsi a prendere in esame - tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. - quello che ritiene nel caso concreto dotato di rilievo preminente e atto a determinare, o meno, il riconoscimento delle medesime, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).

In questo senso, il giudice del merito non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo necessario e sufficiente che egli - con motivazione insindacabile in sede di legittimità, ove essa sia non contraddittoria - dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da questa sua valutazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01).

Nel solco di tali principi, la Corte di appello ha, con i succitati argomenti, adeguati e coerenti, giustificato il diniego delle circostanze di cui all'art. 62 -bis cod. pen.: a fronte della motivazione resa sul punto in modo chiaro e non inficiato da aporie logiche, il sindacato di legittimità - siccome dovrebbe inammissibilmente sondare la prospettata preminenza dei diversi elementi indicati dal ricorrente - risulta totalmente precluso.

La doglianza in esame, opponendo al ragionamento esposto nella sentenza impugnata la prospettazione di parametri alternativi di valutazione della posizione dell'imputato, non supera, pertanto, il vaglio di ammissibilità.

11. Non merita considerazione, infine, il decimo motivo con cui si rimprovera ai giudici del merito l'irrogazione - all'esito dell'opposizione da parte dell'imputato al decreto penale di condanna alla sola pena pecuniaria - di una pena congiunta, detentiva e pecuniaria, più grave di quella inflitta con il decreto opposto.

Sulla premessa che la pena irrogata dal Tribunale e confermata dalla Corte di appello afferisce a un'entità sanzionatoria pienamente inserita nella cornice edittale e si colloca a livelli prossimi al minimo dell'editto, deve per il resto ricordarsi, in conformità con il disposto normativo, che, nel giudizio conseguente all'opposizione al decreto penale di condanna, il giudice può applicare una pena diversa e più grave di quella fissata nel decreto penale stesso, in quanto l'opposizione introduce un giudizio autonomo con il quale il giudice non verifica la fondatezza del decreto penale ma accerta ex novo i fatti contestati all'imputato, non operando il divieto di reformatio in peius (Sez. 4, n. 12358 del 19/02/2020, Floriani, Rv. 278918 - 01; Sez. 4, n. 19312 del 20/03/2003, Merlin, Rv. 224518 - 01).

In effetti, il decreto penale di condanna, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l'effetto di costituire il presupposto per l'introduzione di un giudizio completamente autonomo e indipendente da esso.

Il decreto, in tal senso, ai sensi dell'art. 464, comma 3, cod. proc. pen., revocato ex nunc dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio (Sez. 3, n. 20261 del 18/03/2014, Luzzana, Rv. 259648 - 01): e, ai sensi dell'art. 464, comma 4, cit., il giudice dell'opposizione ha titolo a irrogare una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto revocato.

A tali principi si è attenuta la Corte di merito.

Le riflessioni di sistema esposte dal ricorrente sulla conformità della pena, così determinata, all'art. 27 Cost. si palesano avulse dal quadro normativo richiamato e alle ragioni allo stesso sottese.

12. Stante il complesso delle valutaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], ha concluso con requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso; preso atto che il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato memoria di conclusioni con cui, riportandosi all'atto di impugnazione, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 18 febbraio 2022, la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Siena il 19 novembre 2020 che aveva giudicato [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico, di lunghezza totale di cm 22, di cui cm 8 di lama, in [OSCURATO:PERSONA]Elsa, il 17 ottobre 2017, lo aveva dichiarato responsabile della contravvenzione ascrittagli e lo aveva condannato alla pena di mesi sette di arresto ed euro 1.100,00 di ammenda, con confisca del coltello sequestrato. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a dieci motivi. 2.1. Con il primo motivo si prospetta la nullità della sentenza per la violazione dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, in relazione agli artt. 523 e 602 cod. proc. pen. La Corte di appello, lamenta la difesa, ha espressamente osservato che il difensore non aveva depositato note scritte conclusive: invece, la memoria difensiva in tempo utile, ossia entro il quinto giorno antecedente all'udienza, era stata inviata alla Corte di appello di Firenze, all'indirizzo di posta elettronica stabilito nel provvedimento del DGSIA, sicché era mancata la concreta possibilità per la difesa dell'imputato di far valere le proprie argomentazioni nel corso della trattazione scritta: il denunciato vizio viene inquadrato dal ricorrente alla stessa stregua in cui, nel corrispondente regime della discussione orale, al difensore non sia stato consentito di effettuare la discussione; vizio che il ricorrente sottolinea di avere eccepito nella prima occasione utile. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia il vizio di contraddittorietà della motivazione per avere i giudici di appello affermato che il Tribunale aveva inflitto all'imputato la pena di mesi quattro, anziché di mesi sette, di arresto, poi argomentando sul presupposto erroneo suindicato; vizio a cagione del quale il ragionamento, pure di ordine dosimetrico, è risultato privo di congruenza. 2.3. Con il terzo motivo si prospetta il vizio di motivazione consistito nell'affermazione, travisante, secondo cui l'agente di polizia si era portato sul luogo in cui si trovava l'imputato, richiamato da urla, e [OSCURATO:PERSONA] era stato colto nel mentre puntava il coltello all'indirizzo di Isufaj, condotta minatoria inesistente. 2.4. Con il quarto motivo viene dedotta la nullità, per contrarietà della motivazione agli artt. 125, 182 e 546, a cagione dell'omessa valutazione dell'esame dell'imputato, al fine dell'accertamento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. 2.5. Con il quinto motivo si evidenziano la violazione dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975 e il vizio della motivazione, pure per travisamento della prova, in merito alla ritenuta integrazione della fattispecie incriminatrice, oltre che con riguardo al profilo strutturale, anche con riferimento alla verifica dell'elemento soggettivo del reato. 2.6. Con il sesto motivo vengono denunciati la violazione di legge e il vizio della motivazione in punto di determinazione della pena, sproporzionata in relazione al reato contestato e ritenuto. 2.7. Il settimo motivo inerisce alla deduzione della violazione dell'art. 131- bis cod. pen. per l'omessa applicazione della suddetta norma, pur sussistendo i presupposti della non punibilità per la speciale tenuità del fatto. 2.8. Con l'ottavo motivo è prospettata la violazione dell'art. 4, terzo comma, della legge n. 110 del 1975, in ordine alla fattispecie attenuata della contestata contravvenzione, non sussistendo ragioni concrete per negare il riconoscimento della lieve entità. 2.9. Il nono motivo è dedicato alla censurata conferma del diniego delle circostanze attenuanti generiche, indicata come l'esito della violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e dell'omessa motivazione sull'argomento. 2.10. Con il decimo motivo si denuncia la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 549 cod. proc. pen. e 27 Cost., con riferimento alla disparità di trattamento tra la pena, di natura pecuniaria, irrogata con il decreto penale di condanna e quella poi determinata dal Tribunale e confermata dalla Corte di appello all'esito del giudizio innescato con l'opposizione. 3. Il Procuratore generale, con la requisitoria resa ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall'art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha chiesto che, in accoglimento del primo e assorbente motivo di ricorso, inerente all'omessa valutazione della memoria conclusiva del difensore dell'appellante, la sentenza impugnata sia annullata con rinvio. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, ai sensi della normativa ora richiamata, la memoria di conclusioni con cui ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione e ha ulteriormente illustrato i motivi prospettati con il ricorso, svolgendo articolate e progressive riflessioni in ordine al motivo sub 1, indi con riguardo al motivo indicato con il n. 2, poi in merito ai motivi da 3 a 5 e ancora con riferimento ai motivi da 6 a 9.[OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione, considerati anche gli argomenti svolti dalla difesa nella memoria di conclusioni testé richiamata, è, in parte, priva di fondamento e, in altra parte, costituita da motivi che non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Con riferimento al primo motivo, la cui natura impone alla Corte di consultare gli atti processuali inerenti, esso, esaminate e valutate le relative risultanze, non si rivela fondato. Il riscontro degli atti componenti il fascicolo di ufficio del processo svoltosi in grado di appello rende evidente che le conclusioni rese, con memoria scritta ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge del 18 dicembre 2020, n. 176, dal difensore dell'imputato appellante erano pervenute alla Corte di appello in data 11.02.2022, mediante l'invio per posta elettronica certificata, ed erano state corrispondentemente depositate. Esse, tuttavia, non erano state affatto obliterate dal Collegio decidente: come emerge dalla consultazione del relativo verbale, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello aveva dato atto che erano state presentate conclusioni scritte, ai sensi della normativa succitata, sia dal Procuratore generale territoriale e sia dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], "come da documentazione già in atti". Soltanto successivamente a tale asseverazione la Corte di appello ha proceduto alla deliberazione in camera di consiglio. Di conseguenza, nel corso processuale, le conclusioni scritte rese dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], ritualmente presentate, sono state inserite regolarmente agli atti e il Collegio giudicante ne ha preso formale e tempestiva contezza. Posto ciò, si considera e si condivide il principio di diritto - elaborato in tema di disciplina emergenziale da Covid-19 - secondo cui la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo posta elettronica certificata, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23-bis cit., deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo (Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021, dep. 2022, Sciuto, Rv. 282881 - 01; il medesimo approdo in casi analoghi è stato raggiunto da Sez. 4, n. 32255 del 28/06/2022, Beghelli, non mass., Sez. 3, n. 31770 del 13/05/2022, Pace, non mass., e Sez. 6, n. 23410 del 24/05/2022, Pepaj, non mass.).Nel caso di specie, però, non si è verificata l'omessa allegazione della memoria difensiva, contenente le conclusioni, agli atti processuali; allegazione che, per contro, è intervenuta in modo rituale. È vero che nella parte narrativa della sentenza impugnata la Corte di merito ha erroneamente affermato che il difensore dell'imputato non aveva depositato note scritte conclusive. Ma tale inesatta asserzione si è risolta in un mero refuso, non essendo risultate - e del resto nemmeno indicate dal ricorrente - questioni sollevate nelle conclusioni scritte invece presentate che non siano state trattate nella motivazione posta a sostegno della decisione: ciò, anche perché tali conclusioni non avevano introdotto argomenti ulteriori rispetto a quelli, molto articolati, che avevano connotato l'atto di impugnazione delibato in quella sede (costituito dal ricorso per cassazione, poi qualificato come appello, proposto a [OSCURATO:PERSONA]). Di conseguenza, non può ritenersi che le deduzioni estrinsecate dalla difesa nelle conclusioni innanzi alla Corte di appello non siano state considerate dal Collegio decidente e non trovino riscontro nella motivazione della susseguente decisione. E, una volta che l'analisi si sposta dal piano della - non riscontrata - espunzione delle conclusioni difensive dagli atti processuali al piano della sua mancata valutazione da parte della Corte di appello, non si può non ricordare che l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220 - 01; Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi, Rv. 277667 - 01; Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766 - 01) Anche sotto tale aspetto, in virtù della compiutezza della motivazione resa dai giudici di appello su tutti i temi sollevati da [OSCURATO:PERSONA] con l'atto di appello e poi ribaditi e illustrati nelle conclusioni, nonché della mancanza di prospettazioni da parte del ricorrente di temi potenzialmente decisivi che la sentenza impugnata abbia omesso di affrontare, non è dato rilevare nessuna carenza della motivazione. La doglianza è, pertanto, da disattendersi. 3. Parimenti infondato è da ritenersi il secondo motivo. Risulta dal testo della parte narrativa della decisione impugnata che il richiamo delle statuizioni che avevano contrassegnato la sentenza di primo grado è avvenuto in modo specifico ed esatto con riferimento a tutti gli elementi, ivi inclusa la pena pecuniaria, mentre la sola pena detentiva è stata indicata erroneamente in quello di mesi quattro - anziché in quella di mesi sette - di reclusione. La linearità del percorso logico seguito dalla Corte territoriale anche in tema di verifica della commisurazione della pena e l'esatto richiamo di tutti i restanti elementi del dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale rendono chiaro che pure in questo caso l'indicazione erronea della pena detentiva (con riferimento, del resto, a misura incompatibile con il minimo edittale) non ha costituito l'esito di un vizio logico-giuridico nella percezione della prima decisione da parte dei giudici di appello, ma l'effetto di un mero refuso che, come tale, non ha dispiegato alcuna influenza distorcente sulla formazione del corrispondente convincimento e sulla coerenza sostanziale del discorso giustificativo che ne è sortito. 4. Per quanto concerne il terzo motivo, non è dato individuare il lamentato travisamento della prova. La Corte territoriale, quanto alla testimonianza resa dall'appartenente alla Polizia locale di Colle di Val d'[OSCURATO:PERSONA], si è rifatta all'analitico richiamo del suo contenuto operato dal Tribunale nella sentenza di primo grado. E nell'ambito della corrispondente ricostruzione fattuale riferita da Rinaldi si rileva anche la descrizione del diverbio intercorso fra [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato, determinato dal fatto che il primo, alla guida di una [OSCURATO:PERSONA], aveva arrestato il veicolo tardivamente proprio allorquando [OSCURATO:PERSONA] era intento ad attraversare la strada in corrispondenza delle strisce pedonali: fatto che aveva innescato la lite fra i due culminata con l'estrazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del coltello a serramanico, puntato all'indirizzo di Isufaj, che si era spaventato ed era fuggito. Il ricorrente, scegliendo di far leva su alcune parti della suddetta testimonianza, come verbalizzata, non ha considerato altri punti del narrato complessivamente reso da Rinaldi, punti emergenti dall'esame del complessivo atto (accluso dall'impugnante per l'autosufficienza), punti nei quali il testimone ha affermato che l'imputato aveva estratto il coltello e che alla sua vista Isufaj era fuggito. Appare evidente che il suddetto atto istruttorio, articolato in più proposizioni dichiarative, è stato riportato e poi valutato dai giudici del merito, in entrambe le decisioni, che hanno tratto da esso, secondo un'interpretazione non illogica, gli snodi ritenuti di più pregnante rilievo per acclarare - non tanto la sussistenza del porto del coltello, di fatto già assodata, quanto - gli elementi di contesto rilevanti per la decisione. Assodato quanto precede, al di là dell'osservazione preliminare secondo cui, ai fini della deducibilità del vizio di travisamento della prova, che si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 - 01) - decisività nella specie non addotta -, occorre tener presente che il vizio di contraddittorietà processuale per travisamento della prova vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di rilievo fotografico, neutro e avalutativo, del significante, ma non del significato, in quanto persiste e va rispettato il divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito del corrispondente elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01). Cosi ribadito l'ambito entro il quale può dedursi il vizio di travisamento della prova, deve concludersi nel senso dell'inammissibilità della doglianza, dal momento che il ricorrente non ha dimostrato una decisiva diversione del significante costituito dalla testimonianza suindicata, ma ha sostanzialmente criticato la sua interpretazione da parte dei giudici del merito, sollecitando un'interpretazione di segno diverso: interpretazione non consentita in questa sede, in presenza della congrua e non illogica valutazione compiuta dai giudici del merito. Il motivo risulta, pertanto, inammissibile. 5. Il quarto motivo, con cui il ricorrente prospetta la nullità della decisione di appello per l'omessa considerazione dell'esame dell'imputato al fine dell'adeguata valutazione del quadro probatorio e della conseguente verifica della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], è parimenti inammissibile. La Corte di merito ha specificamente ripreso la disamina della tesi difensiva, imperniata sulle dichiarazioni della moglie dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], la quale, a supporto della posizione assunta da [OSCURATO:PERSONA], aveva addotto l'improvviso cambio di programma del marito che aveva deciso di recarsi al supermercato per fare acquisti, anziché portare in giro il cane e recarsi a tagliare le verdure con il coltello, poi rinvenuto, e ha condiviso la valutazione di ininfluenza della complessiva prospettazione offerta dalla difesa già espressa dal primo giudice. I giudici di appello hanno persuasivamente specificato che, al di là delle indicazioni fornite dal Tribunale sul punto, la complessiva tesi addotta dall'imputato era da ritenersi efficacemente disattesa, non essendo stata annessa credibilità alla versione corroborata dalla consorte di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta persona portatrice di un sensibile interesse a coltivarla, e logicamente inspiegabile il dato di fatto per cui l'imputato, prima di uscire, non aveva portato con sé il cane, né le buste per l'addotta raccolta delle verdure e, invece, era risultato portatore del coltello a serramanico poi esibito nell'azione testé richiamata. I giudici di appello - di più - hanno considerato anche direttamente le affermazioni dell'imputato evidenziando che esse avevano integrato una sostanziale confessione, nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto di avere effettivamente portato con sé il coltello, sia pure per aver dimenticato di lasciarlo a casa. L'allegazione del verbale dell'esame dell'imputato operata dal ricorrente, per l'autosufficienza, ne consente la verifica: ed essa conferma che il contenuto della giustificazione addotta, nel corso del processo, dall'imputato è quella indicata dai dalla Corte di appello e risulta del tutto sovrapponibile alla tesi prospettata dalla teste [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, la considerazione unitaria della tesi difensiva - intesa come comprensiva della posizione assunta dall'imputato - è stata svolta dalla Corte di merito in modo non travisante delle effettive risultanze processuali e in guisa tale da superare anche l'aporia contenuta nella motivazione della sentenza di primo grado lì dove il Tribunale aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] si era avvalso della facoltà di non rispondere. La riflessione destituisce di ogni possibile decisività il lamentato travisamento per omissione. D'altro canto, la rilevata dequotazione delle dichiarazioni dibattimentali dell'imputato rinviene un non secondario supporto nella constatazione riferita dal Tribunale all'esito dell'escussione dell'operante Rinaldi, secondo cui, al momento del fatto, non era risultata, né era stata allegata dall'interessato alcuna ragione che giustificasse il porto del coltello al di fuori dell'abitazione. Quest'ultima constatazione, infatti, pone il rilievo dei giudici del merito in coerenza con il principio di diritto secondo cui il giustificato motivo, rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma è quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una pronta verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01; Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007 - 01). Inoltre, il giudizio sulla lite ingeneratasi tra l'imputato e il suddetto Isufaj (per la valutazione della condotta relativa al quale il primo giudice aveva disposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministero) è stato, in modo congruo e logico, ritenuto dalla Corte territoriale inconferente con la fattispecie in esame, in quanto quel che è stato correttamente reputato rilevante per la violazione dell'art. 4 cit. è il porto senza giustificato motivo del coltello: l'occasione che ha, poi, indotto l'imputato a estrarre lo stesso è stata valutata come dato di contesto, ma ogni questione relativa alla lite fra i due soggetti e alle relative responsabilità non ha rifluito sull'oggettiva constatazione del porto stesso: sicché si rivelano eccentriche le deduzioni svolte sull'argomento dal ricorrente. 6. Il quinto motivo, che, contestando la valutazione delle prove compiuta dalla Corte territoriale, censura la decisione impugnata per aver considerato integrata da parte dell'imputato la fattispecie contravvenzionale contestata, ivi incluso l'elemento soggettivo del reato, non merita di essere condiviso in nessuna delle sue articolazioni. Anzitutto, è da ritenere inammissibilmente versato nel merito ogni tentativo del ricorrente volto a sollecitare la rilettura delle evidenze probatorie per accreditare una diversa ricostruzione del fatto, con primario riferimento al profilo strutturale del reato, essendo risultato inconfutabile, sulla scorta degli elementi già richiamati, l'accertamento del porto del coltello da parte di [OSCURATO:PERSONA], senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione. In particolare, sempre in relazione a quanto si è già osservato, occorre rimarcare che il giustificato motivo del porto degli oggetti di cui all'art. 4 cit. ricorre soltanto quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto stesso (Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, Brahime, Rv. 278083 - 01; Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, Rhimi, Rv. 277878 - 01): e la Corte del merito ha chiarito senza ombra di dubbio l'assenza, in questo caso, del giustificato motivo. Quanto, poi, all'elemento soggettivo, l'accertamento della condotta di [OSCURATO:PERSONA], per come dipanatasi nell'episodio succitato, che - impregiudicata la qualificazione giuridica del comportamento ulteriore - ha visto l'imputato estrarre il coltello di cui si tratta, è stato posto alla base del ragionamento dei giudici di appello. La Corte di appello, infatti, premessa la natura contravvenzionale del reato, per gli effetti che il dato determina quanto all'individuazione dell'elemento psicologico, ha in ogni caso evidenziato che, nell'episodio in esame, la certa coscienza e volontà in capo all'imputato del porto ingiustificato del coltello è risultata dimostrata dalle stesse connotazioni del suo comportamento. In sostanza, il dolo alla base del reato contestato è stato congruamente e logicamente desunto dalla sua condotta, caratterizzatasi per l'estrazione ed esibizione dell'oggetto atto all'offesa: comportamenti reputati, con ragionamento incensurabile, certamente voluti e, come tali, fondati sulla preg ressa consapevolezza del porto del coltello. Le contrarie deduzioni del ricorrente, pertanto, si infrangono sull'adeguato e coerente tessuto argomentativo esposto nella sentenza impugnata. 7. Si trascorre all'esame del settimo motivo, in cui si denuncia il vizio costituito dall'omessa applicazione della causa di non punibilità disciplinata dall'art. 131-bis cod. pen.; tale oggetto precede, in ordine logico, quello di cui al sesto motivo (inerente a questioni sulla pena inflitta). La settima doglianza è infondata. La Corte di appello ha, infatti, spiegato, con argomenti radicati sull'accertamento fattuale e logicamente coerenti, che le descritte modalità dell'azione non hanno consentito di considerare l'offesa al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice come offesa di minima rilevanza, avendo [OSCURATO:PERSONA], non soltanto portato con sé il coltello volontariamente e senza un giustificato motivo, così serbando una condotta in sé pericolosa perché poneva l'agente nella condizione di utilizzare l'oggetto, ma anche estratto il coltello stesso nel corso di un diverbio impiegando lo stesso in guisa tale da creare una situazione che avrebbe potuto trascendere e avere conseguenze perniciose per la sicurezza delle persone presenti. Si tratta ci una motivazione adeguata, che resiste alle censure articolate dalla difesa. L'esclusione della causa di non punibilità è coerente, poi, con il diniego - parimenti motivato - del riconoscimento dalla lieve entità del fatto e con il complesso delle osservazioni svolte dai giudici territoriali. Si evidenzia che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097 - 01) e si aggiunge che il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di oggetti atti a offendere impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 02; Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925 - 01). 8. Per quanto concerne il sesto motivo, la contestazione dell'imputato, incentrata sul rilievo che, pur essendosi trasmessi gli atti al Pubblico ministero in ordine alla verifica dell'eventuale commissione del delitto di minaccia, di fatto gli è stata inflitta una pena più grave di quella prevista per il delitto ulteriormente ipotizzato, è priva di giuridico fondamento. Il reato contravvenzionale accertato è punito dall'art. 4, terzo comma, della legge n. 110 del 1975, con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro: la sanzione irrogata risulta appena superiore al minimo edittale ed essa non può essere posta in alcun rapporto con la pena relativa al reato ulteriore ipotizzato. Per il resto, i giudici di appello hanno aderito alla non illogica motivazione che, in merito all'entità della pena da infliggere, aveva fornito il Tribunale lì dove aveva spiegato che, nella scala di gravità disegnata dai parametri di cui all'art.133 cod. pen., il reato in esame andava valutato a un livello pressoché corrispondente ai minimi di legge, salvo un incremento, molto contenuto, di un mese di arresto ed euro 100,00 di ammenda in ragione del comportamento serbato dall'imputato nell'estrazione e nell'esposizione del coltello nel corso dell'alterco avuto con Isufaj. A conferma dell'incensurabilità della statuizione criticata, merita, in via conclusiva, richiamare il principio in base al quale la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., anche con riferimento alle definizioni di congruità ed equità della pena e con riguardo al richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, allorquando la pena si attesti sui minimi edittali o su livello prossimo ad essi, essendo invece necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito quando la pena si attesti a livelli man mano ingravescenti, come quando pervenga a un'entità superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01). 9. L'ottavo motivo, che censura la sentenza impugnata per il confermato diniego della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, contemplata nella seconda parte dell'art. 3, terzo comma, della legge n. 110 del 1975, non può ritenersi fondato. La Corte di appello ha condiviso, in modo argomentato, la dettagliatissima giustificazione annessa a tale diniego nella sentenza di primo grado. Sono stati valutati i precedenti penali dell'imputato ed è stata ponderata la, già analizzata, condotta da lui serbata nell'episodio che ha disvelato l'ingiustificato porto del coltello, condotta congruamente considerata come riprovevole pur se preceduta dagli improperi ascritti alla condotta dall'antagonista Isufaj: alla stregua di tali criteri, il caso è stato reputato tale da esorbitare dall'ambito della lieve entità. Deve osservarsi che l'apprezzamento, ai presenti fini, della lieve entità va riferito all'entità dell'oggetto o degli oggetti portati senza giustificato motivo, alle modalità di uso dello stesso o degli stessi, vale a dire alla condotta dell'imputato, e alla personalità del medesimo, in una valutazione complessiva del fatto-reato che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità, ove essa sia - come lo è nel caso in esame - logicamente coerente e congrua. Non si può, d'altronde, trascurare che, in tale ambito, costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell'istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a carico dell'imputato e il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, cit. Rv. 275242 - 01). Posto ciò, la doglianza, anche per tale punto, non riesce a dimostrare l'inadeguatezza o l'illogicità del ragionamento svolto, in modo conforme e argomentato, dai giudici dei due gradi di merito. Né, una volta risultato vano il tentativo di scardinare la motivazione resa dalla Corte territoriale, può produrre effetti favorevoli al ricorrente l'interpretazione alternativa delle risultanze processuali che, pure su tale versante, la difesa sollecita in modo non consentito. 10. Inammissibile si rivela il nono motivo, teso a contestare il confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di appello, dopo che il Tribunale aveva evidenziato come nessuno degli elementi concomitanti e successivi al fatto commesso da [OSCURATO:PERSONA] fosse indicativo della meritevolezza da parte dell'imputato delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., hanno ribadito che non sono stati enucleati dati di segno positivo idonei a sorreggere il riconoscimento delle attenuanti generiche e hanno considerato, all'opposto, la rilevanza negativa dei precedenti penali gravanti l'imputato e l'assoluta adeguatezza della pena irrogata, siccome correttamente determinata e del tutto proporzionata all'entità e alla rilevanza del fatto. Ì( Sul punto, si considera che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice del merito può limitarsi a prendere in esame - tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. - quello che ritiene nel caso concreto dotato di rilievo preminente e atto a determinare, o meno, il riconoscimento delle medesime, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). In questo senso, il giudice del merito non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo necessario e sufficiente che egli - con motivazione insindacabile in sede di legittimità, ove essa sia non contraddittoria - dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da questa sua valutazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). Nel solco di tali principi, la Corte di appello ha, con i succitati argomenti, adeguati e coerenti, giustificato il diniego delle circostanze di cui all'art. 62 -bis cod. pen.: a fronte della motivazione resa sul punto in modo chiaro e non inficiato da aporie logiche, il sindacato di legittimità - siccome dovrebbe inammissibilmente sondare la prospettata preminenza dei diversi elementi indicati dal ricorrente - risulta totalmente precluso. La doglianza in esame, opponendo al ragionamento esposto nella sentenza impugnata la prospettazione di parametri alternativi di valutazione della posizione dell'imputato, non supera, pertanto, il vaglio di ammissibilità. 11. Non merita considerazione, infine, il decimo motivo con cui si rimprovera ai giudici del merito l'irrogazione - all'esito dell'opposizione da parte dell'imputato al decreto penale di condanna alla sola pena pecuniaria - di una pena congiunta, detentiva e pecuniaria, più grave di quella inflitta con il decreto opposto. Sulla premessa che la pena irrogata dal Tribunale e confermata dalla Corte di appello afferisce a un'entità sanzionatoria pienamente inserita nella cornice edittale e si colloca a livelli prossimi al minimo dell'editto, deve per il resto ricordarsi, in conformità con il disposto normativo, che, nel giudizio conseguente all'opposizione al decreto penale di condanna, il giudice può applicare una pena diversa e più grave di quella fissata nel decreto penale stesso, in quanto l'opposizione introduce un giudizio autonomo con il quale il giudice non verifica la fondatezza del decreto penale ma accerta ex novo i fatti contestati all'imputato, non operando il divieto di reformatio in peius (Sez. 4, n. 12358 del 19/02/2020, Floriani, Rv. 278918 - 01; Sez. 4, n. 19312 del 20/03/2003, Merlin, Rv. 224518 - 01). In effetti, il decreto penale di condanna, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l'effetto di costituire il presupposto per l'introduzione di un giudizio completamente autonomo e indipendente da esso. Il decreto, in tal senso, ai sensi dell'art. 464, comma 3, cod. proc. pen., revocato ex nunc dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio (Sez. 3, n. 20261 del 18/03/2014, Luzzana, Rv. 259648 - 01): e, ai sensi dell'art. 464, comma 4, cit., il giudice dell'opposizione ha titolo a irrogare una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto revocato. A tali principi si è attenuta la Corte di merito. Le riflessioni di sistema esposte dal ricorrente sulla conformità della pena, così determinata, all'art. 27 Cost. si palesano avulse dal quadro normativo richiamato e alle ragioni allo stesso sottese. 12. Stante il complesso delle valutaz
Sentenza Cassazione n. 04989/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris