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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19160/2026

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ato a MASSA il 17/11/1989 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge in relazione all'omessa applicazione dell'attenuante della lieve entità con riferimento al delitto di tentata rapina ascritto all'odierno ricorrente, oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede; che, infatti, contestando la valutazione delle risultanze processuali effettuata dai giudici di merito, la suddetta doglianza sollecita una diversa ricostruzione ed un diverso apprezzamento della vicenda fattuale, invero preclusi a questa Corte; che, a tal proposito, deve osservarsi come il giudizio circa la lieve entità, configurabile qualora sussistano i presupposti individuati dalla Consulta con la pronuncia n, 86 del 2024, costituisce una quaestio facti rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e, pertanto, non sindacabile in questa sede se sorretta, come nel caso di specie, da una congrua e non illogica motivazione (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, ove si sono indicate, quali ragioni ostative alla configurabilità dell'attenuante della lieve entità, l'elevata intensità del dolo, la reiterazione della violenza fisica perpetrata ai danni della persona offesa, nonché l'approfittamento delle condizioni di minorata difesa di quest'ultima); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, in quanto, a fronte della relativa richiesta avanzata con l'atto di gravame, del tutto priva di concreta specificità, in linea con i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 - 01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01), i giudici di appello hanno congruamente assolto all'onere argomentativo sul punto (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, ove si è sottolineata la gravità della condotta e la presenza di numerosi precedenti penali a carico dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; I P.Q.MIl Consigliere Estensore La PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] 3 4 DFPO.S![OSCURATO:PERSONA] 2t46 2g26 Furr,L Ma ‘,4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a MASSA il 17/11/1989 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge in relazione all'omessa applicazione dell'attenuante della lieve entità con riferimento al delitto di tentata rapina ascritto all'odierno ricorrente, oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede; che, infatti, contestando la valutazione delle risultanze processuali effettuata dai giudici di merito, la suddetta doglianza sollecita una diversa ricostruzione ed un diverso apprezzamento della vicenda fattuale, invero preclusi a questa Corte; che, a tal proposito, deve osservarsi come il giudizio circa la lieve entità, configurabile qualora sussistano i presupposti individuati dalla Consulta con la pronuncia n, 86 del 2024, costituisce una quaestio facti rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e, pertanto, non sindacabile in questa sede se sorretta, come nel caso di specie, da una congrua e non illogica motivazione (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, ove si sono indicate, quali ragioni ostative alla configurabilità dell'attenuante della lieve entità, l'elevata intensità del dolo, la reiterazione della violenza fisica perpetrata ai danni della persona offesa, nonché l'approfittamento delle condizioni di minorata difesa di quest'ultima); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, in quanto, a fronte della relativa richiesta avanzata con l'atto di gravame, del tutto priva di concreta specificità, in linea con i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 - 01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01), i giudici di appello hanno congruamente assolto all'onere argomentativo sul punto (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, ove si è sottolineata la gravità della condotta e la presenza di numerosi precedenti penali a carico dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; I P.Q.MIl Consigliere Estensore La PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] 3 4 DFPO.S![OSCURATO:PERSONA] 2t46 2g26 Furr,L Ma ‘,4
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