CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11244/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/01/2025 della Corte d'appello di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 10 gennaio 2025, la Corte di appello di Bari, in parziale riformadella sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Bari, esclusa la recidiva e confermata laconcessione delle circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena inflitta all’imputatoin quella di mesi sei di reclusione in quanto ritenuto colpevole del delitto di cui all’art. 75,comma 2, d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011.La Corte disattendeva l’argomentazione difensiva fondata sul malfunzionamentodell’impianto citofonico che avrebbe impedito all’odierno ricorrente di sentire il suono,osservando che gli agenti avevano verificato il funzionamento dell’impianto elettrico,essendo accese le luci sul piazzale antistante l’abitazione; che era inverosimile chel’impianto fosse ancora in manutenzione dal precedente novembre 2018 (allorquando si eraverificato analogo episodio per il quale il procedimento era stato archiviato); che lo stessoricorrente aveva prodotto una fattura del 20.11.2018 attestante l’esecuzione di lavori disostituzione del videocitofono; che, inoltre, gli agenti operanti avevano a lungo azionato idispositivi sonori e, attesi dieci minuti, si erano allontanati; infine, che l’autovettura in uso alnucleo familiare non era presente nell’area di pertinenza del fabbricato.Riteneva, quindi, provata la condotta criminosa ascritta all’imputato, ma escludeva larecidiva, tenuto conto che i due precedenti risalivano rispettivamente al 1992 e al 2007,sicché l’episodio non era rappresentativo di maggiore pericolosità. Confermate lecircostanze attenuanti generiche, partendo dalla pena base di un anno di reclusione (minimoedittale), operava la riduzione ex art. 62-bis cod. pen. in misura inferiore al terzo, nonessendo comunque l’imputato incensurato, e applicava la riduzione per la scelta del rito,pervenendo ad infliggere la pena finale di mesi sei di reclusione.Disattendeva, inoltre, la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. ritenendoche non vi fossero motivi per ritenere che la condotta avesse inciso in misura lieve sul benegiuridico presidiato dalla norma incriminatrice, stante la prolungata assenza dall’abitazioneoltre l’orario consentito e che l’appellante non aveva fornito elementi all’uopo valorizzabili.2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando un unico motivo di ricorso. Osserva che la decisione si pone in insanabilecontrasto logico con la precedente archiviazione relativa ad episodio analogo occorso nel2018; che il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità trascural’unicità dell’episodio, la circostanza che l’imputato, a seguito della violazione, non era statotratto in arresto e che non era stato disposto alcun aggravamento, che il ritardo eracomunque limitato (mezz’ora) e, quindi, tale da non costituire un’apprezzabile lesione delbene protetto dalla norma, che egli svolgeva regolare attività lavorativa e attività divolontariato. Con riferimento alla fattispecie di reato, evidenzia che i fatti addotti agiustificazione della mancata risposta alla chiamata citofonica sono fondati e che gli elementicontrari enunciati dalla Corte non sono idonei a superare quanto dedotto. Lamenta, inoltre,che la tardività della contestazione rispetto agli avvenimenti non gli ha consentito di fornireprova della sua presenza nell’abitazione mediante l’impianto di videoripresa e che lamancanza dell’autovettura non è significativa posto che il mezzo era in uso al nucleofamiliare e che egli non dispone di patente di guida. Adduce, inoltre, che le dimensionidell’abitazione e il posizionamento delle camere da letto sul retro, non avevano consentitoall’odierno ricorrente di sentire i richiami sonori dell’autovettura di servizio.Conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento della sentenza. Allega al ricorso: larichiesta di archiviazione del 10.9.2020, il decreto di archiviazione del 28.12.2020, il verbaledi proscioglimento dalla misura di sorveglianza speciale del 6.8.2021, la scheda di iscrizionead una associazione di volontariato, la donazione in favore di una onlus, documentazionelavorativa.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ha osservatoche nella sentenza impugnata non sono ravvisabili gli errori lamentati dalla difesa in quanto:nessun contrasto logico emerge rispetto alla situazione oggetto della precedentearchiviazione, risultando dalla stessa produzione del ricorrente che il videocitofono era statoriparato; che nella sentenza sono valorizzati i plurimi tentativi degli operanti di contattare ilricorrente sia con il citofono, sia con la ripetuta segnalazione acustica dell’auto di servizio;che il giudice ha motivato in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di non riconoscere lacausa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.4. Con memoria successiva, la difesa del ricorrente replica alle conclusioni delProcuratore generale ribadendo le argomentazioni già proposte in sede di ricorso eosservando che il minimo ritardo, quantificato dal ricorrente in dieci minuti, non può ritenersiidoneo a giustificare una sanzione penale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Deve preliminarmente osservarsi che nessun effetto preclusivo puòderivare dal precedente provvedimento di archiviazione, essendo relativo adiverso episodio. Gli artt. 649 e 669 cod. proc. pen., riferiscono l’effettopreclusivo solo all'avvenuta emissione di 'sentenze' o 'decreti penali dicondanna'. Il tenore letterale di queste norme impone, quindi, di escludere cheun decreto di archiviazione possa costituire un provvedimento equiparabile allasentenza o al decreto penale di condanna, con riferimento al rispetto del divietodi un secondo giudizio stabilito dall'art. 649 cod. proc. pen., e che possasollevarsi questione di litispendenza tra un decreto di archiviazione e unasentenza o un decreto penale di condanna, salvo il caso della preclusioneall'esercizio dell'azione penale derivante dalla violazione dell'art. 414 cod. proc.pen. Questa Corte ha infatti più volte affermato, sia pure solo con riferimento allarilevanza del decreto di archiviazione in caso di richiesta di estradizione, che «ilprincipio del "ne bis in idem" europeo ... opera nel diritto interno solo in presenzadi un provvedimento definitorio del giudizio con efficacia di giudicato, quale nonè il decreto di archiviazione emesso dall'autorità giudiziaria straniera...» (Sez. 2,n. 51221 del 15/06/2018, Rv.275064; vedi anche Sez. 6, n. 6241 del29/01/2020, Rv. 278709).Ove il ricorrente intenda evidenziare la contraddittorietà delle valutazionioperate nelle due situazioni, si osserva che, anche sotto tale profilo, nessuneffetto vincolante esercita il precedente sulla attuale valutazione. Peraltro, lasinteticità sia della richiesta di archiviazione sia del relativo decreto (conoscibiliin questa sede di legittimità in quanto allegati al ricorso) e la mancanza dellamemoria difensiva asseritamente prodotta in quella sede, non consente diverificare che i due episodi siano esattamente sovrapponibili.3. Quanto agli ulteriori motivi di ricorso, si osserva che gli stessi sonoinammissibili nella parte relativa alla contestazione della valutazione effettuatadal giudice del merito. Il ricorrente, infatti, al di là della enunciazione del titolo delmotivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen, nonchiarisce quali siano le norme processuali violate e stabilite a pena di nullità,inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. In effetti, la difesa del ricorrente silimita a contestare la valutazione degli elementi di prova effettuata dal giudice,senza, tuttavia, individuare contraddittorietà o illogicità nella motivazione. È notoche «In tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione èfunzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con ilsenso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra lesue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliorericostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione» (Sez. 1, n. 45331 del17.2.2023, Rv 285504-01). L’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nonconsente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversainterpretazione della prova, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllosulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. 4, sent.n. 4842 del 2.12.2003, Rv 229369-01). La Corte deve, infatti, limitarsi ariscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti delladecisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delleargomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per fondare il proprioconvincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L’illogicitàdella motivazione deve essere, infatti, evidente, cioè di spessore tale da esserepercepibile ictu oculi (Sez. U, sent. n. 24 del 24.11.1999, Rv. 214794-01).Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a contestare la ricostruzione deifatti e le conclusioni tratte dal giudice del merito, in tal modo, di fatto, chiedendoa questa Corte una rivalutazione del materiale probatorio, operazione, che,tuttavia, in base ai principi sopra enunciati, è preclusa.4. Quanto al motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento dellacausa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., si osserva che la Corte diappello ha motivato osservando che il prolungato allontanamento dall’abitazioneben oltre l’orario previsto non consentiva di ritenere di lieve entità la lesione albene tutelato dalla norma incriminatrice, essendo emerso che gli operanti, giuntiall’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] alle ore 22.30 e quindi già mezz’ora dopo la scadenzadel termine oltre il quale l’imputato non si poteva trattenere fuori dall’abitazione,ivi sostavano per altri dieci minuti circa, per poi allontanarsi senza ricevererisposta. Il ritardo maturato è stato, quindi, non di dieci minuti, ma di almenoquaranta. La motivazione è congrua e fondata su elementi rilevanti ai fini dell’art.131-bis cod. pen., essendo relativi alla modalità della condotta, sotto il profilodella protrazione della violazione e alla entità della lesione dell’interesse tutelatodalla norma incriminatrice.Anche in relazione a tale motivo, deve osservarsi che il ricorrente si èlimitato a richiamare i motivi che, a suo avviso, fondavano la richiesta, senzapotere, tuttavia, individuare un vizio rilevante in sede di legittimità.5. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensidell’art. 616 comma 1 cod. proc. pen., al rigetto consegue la condanna alpagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11244/2026Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 402/2026GIORGIO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]SILVIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 32328/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/01/2025 della Corte d'appello di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 10 gennaio 2025, la Corte di appello di Bari, in parziale riformadella sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Bari, esclusa la recidiva e confermata laconcessione delle circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena inflitta all’imputatoin quella di mesi sei di reclusione in quanto ritenuto colpevole del delitto di cui all’art. 75,comma 2, d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011.La Corte disattendeva l’argomentazione difensiva fondata sul malfunzionamentodell’impianto citofonico che avrebbe impedito all’odierno ricorrente di sentire il suono,osservando che gli agenti avevano verificato il funzionamento dell’impianto elettrico,essendo accese le luci sul piazzale antistante l’abitazione; che era inverosimile chel’impianto fosse ancora in manutenzione dal precedente novembre 2018 (allorquando si eraverificato analogo episodio per il quale il procedimento era stato archiviato); che lo stessoricorrente aveva prodotto una fattura del 20.11.2018 attestante l’esecuzione di lavori disostituzione del videocitofono; che, inoltre, gli agenti operanti avevano a lungo azionato idispositivi sonori e, attesi dieci minuti, si erano allontanati; infine, che l’autovettura in uso alnucleo familiare non era presente nell’area di pertinenza del fabbricato.Riteneva, quindi, provata la condotta criminosa ascritta all’imputato, ma escludeva larecidiva, tenuto conto che i due precedenti risalivano rispettivamente al 1992 e al 2007,sicché l’episodio non era rappresentativo di maggiore pericolosità. Confermate lecircostanze attenuanti generiche, partendo dalla pena base di un anno di reclusione (minimoedittale), operava la riduzione ex art. 62-bis cod. pen. in misura inferiore al terzo, nonessendo comunque l’imputato incensurato, e applicava la riduzione per la scelta del rito,pervenendo ad infliggere la pena finale di mesi sei di reclusione.Disattendeva, inoltre, la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. ritenendoche non vi fossero motivi per ritenere che la condotta avesse inciso in misura lieve sul benegiuridico presidiato dalla norma incriminatrice, stante la prolungata assenza dall’abitazioneoltre l’orario consentito e che l’appellante non aveva fornito elementi all’uopo valorizzabili.2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando un unico motivo di ricorso. Osserva che la decisione si pone in insanabilecontrasto logico con la precedente archiviazione relativa ad episodio analogo occorso nel2018; che il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità trascural’unicità dell’episodio, la circostanza che l’imputato, a seguito della violazione, non era statotratto in arresto e che non era stato disposto alcun aggravamento, che il ritardo eracomunque limitato (mezz’ora) e, quindi, tale da non costituire un’apprezzabile lesione delbene protetto dalla norma, che egli svolgeva regolare attività lavorativa e attività divolontariato. Con riferimento alla fattispecie di reato, evidenzia che i fatti addotti agiustificazione della mancata risposta alla chiamata citofonica sono fondati e che gli elementicontrari enunciati dalla Corte non sono idonei a superare quanto dedotto. Lamenta, inoltre,che la tardività della contestazione rispetto agli avvenimenti non gli ha consentito di fornireprova della sua presenza nell’abitazione mediante l’impianto di videoripresa e che lamancanza dell’autovettura non è significativa posto che il mezzo era in uso al nucleofamiliare e che egli non dispone di patente di guida. Adduce, inoltre, che le dimensionidell’abitazione e il posizionamento delle camere da letto sul retro, non avevano consentitoall’odierno ricorrente di sentire i richiami sonori dell’autovettura di servizio.Conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento della sentenza. Allega al ricorso: larichiesta di archiviazione del 10.9.2020, il decreto di archiviazione del 28.12.2020, il verbaledi proscioglimento dalla misura di sorveglianza speciale del 6.8.2021, la scheda di iscrizionead una associazione di volontariato, la donazione in favore di una onlus, documentazionelavorativa.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ha osservatoche nella sentenza impugnata non sono ravvisabili gli errori lamentati dalla difesa in quanto:nessun contrasto logico emerge rispetto alla situazione oggetto della precedentearchiviazione, risultando dalla stessa produzione del ricorrente che il videocitofono era statoriparato; che nella sentenza sono valorizzati i plurimi tentativi degli operanti di contattare ilricorrente sia con il citofono, sia con la ripetuta segnalazione acustica dell’auto di servizio;che il giudice ha motivato in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di non riconoscere lacausa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.4. Con memoria successiva, la difesa del ricorrente replica alle conclusioni delProcuratore generale ribadendo le argomentazioni già proposte in sede di ricorso eosservando che il minimo ritardo, quantificato dal ricorrente in dieci minuti, non può ritenersiidoneo a giustificare una sanzione penale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Deve preliminarmente osservarsi che nessun effetto preclusivo puòderivare dal precedente provvedimento di archiviazione, essendo relativo adiverso episodio. Gli artt. 649 e 669 cod. proc. pen., riferiscono l’effettopreclusivo solo all'avvenuta emissione di 'sentenze' o 'decreti penali dicondanna'. Il tenore letterale di queste norme impone, quindi, di escludere cheun decreto di archiviazione possa costituire un provvedimento equiparabile allasentenza o al decreto penale di condanna, con riferimento al rispetto del divietodi un secondo giudizio stabilito dall'art. 649 cod. proc. pen., e che possasollevarsi questione di litispendenza tra un decreto di archiviazione e unasentenza o un decreto penale di condanna, salvo il caso della preclusioneall'esercizio dell'azione penale derivante dalla violazione dell'art. 414 cod. proc.pen. Questa Corte ha infatti più volte affermato, sia pure solo con riferimento allarilevanza del decreto di archiviazione in caso di richiesta di estradizione, che «ilprincipio del "ne bis in idem" europeo ... opera nel diritto interno solo in presenzadi un provvedimento definitorio del giudizio con efficacia di giudicato, quale nonè il decreto di archiviazione emesso dall'autorità giudiziaria straniera...» (Sez. 2,n. 51221 del 15/06/2018, Rv.275064; vedi anche Sez. 6, n. 6241 del29/01/2020, Rv. 278709).Ove il ricorrente intenda evidenziare la contraddittorietà delle valutazionioperate nelle due situazioni, si osserva che, anche sotto tale profilo, nessuneffetto vincolante esercita il precedente sulla attuale valutazione. Peraltro, lasinteticità sia della richiesta di archiviazione sia del relativo decreto (conoscibiliin questa sede di legittimità in quanto allegati al ricorso) e la mancanza dellamemoria difensiva asseritamente prodotta in quella sede, non consente diverificare che i due episodi siano esattamente sovrapponibili.3. Quanto agli ulteriori motivi di ricorso, si osserva che gli stessi sonoinammissibili nella parte relativa alla contestazione della valutazione effettuatadal giudice del merito. Il ricorrente, infatti, al di là della enunciazione del titolo delmotivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen, nonchiarisce quali siano le norme processuali violate e stabilite a pena di nullità,inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. In effetti, la difesa del ricorrente silimita a contestare la valutazione degli elementi di prova effettuata dal giudice,senza, tuttavia, individuare contraddittorietà o illogicità nella motivazione. È notoche «In tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione èfunzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con ilsenso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra lesue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliorericostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione» (Sez. 1, n. 45331 del17.2.2023, Rv 285504-01). L’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nonconsente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversainterpretazione della prova, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllosulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. 4, sent.n. 4842 del 2.12.2003, Rv 229369-01). La Corte deve, infatti, limitarsi ariscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti delladecisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delleargomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per fondare il proprioconvincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L’illogicitàdella motivazione deve essere, infatti, evidente, cioè di spessore tale da esserepercepibile ictu oculi (Sez. U, sent. n. 24 del 24.11.1999, Rv. 214794-01).Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a contestare la ricostruzione deifatti e le conclusioni tratte dal giudice del merito, in tal modo, di fatto, chiedendoa questa Corte una rivalutazione del materiale probatorio, operazione, che,tuttavia, in base ai principi sopra enunciati, è preclusa.4. Quanto al motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento dellacausa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., si osserva che la Corte diappello ha motivato osservando che il prolungato allontanamento dall’abitazioneben oltre l’orario previsto non consentiva di ritenere di lieve entità la lesione albene tutelato dalla norma incriminatrice, essendo emerso che gli operanti, giuntiall’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] alle ore 22.30 e quindi già mezz’ora dopo la scadenzadel termine oltre il quale l’imputato non si poteva trattenere fuori dall’abitazione,ivi sostavano per altri dieci minuti circa, per poi allontanarsi senza ricevererisposta. Il ritardo maturato è stato, quindi, non di dieci minuti, ma di almenoquaranta. La motivazione è congrua e fondata su elementi rilevanti ai fini dell’art.131-bis cod. pen., essendo relativi alla modalità della condotta, sotto il profilodella protrazione della violazione e alla entità della lesione dell’interesse tutelatodalla norma incriminatrice.Anche in relazione a tale motivo, deve osservarsi che il ricorrente si èlimitato a richiamare i motivi che, a suo avviso, fondavano la richiesta, senzapotere, tuttavia, individuare un vizio rilevante in sede di legittimità.5. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensidell’art. 616 comma 1 cod. proc. pen., al rigetto consegue la condanna alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]