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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2024

Cassazione n. 04649/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo al delitto di lesioni personali, non è utilmente deducibile in sede di legittimità in quanto ha denunciato il vizio di motivazione sulla volontarietà della condotta lesiva, segnatamente alla luce di quanto rappresentato dalla persona offesa, per il tramite di una deduzione parziale del contenuto delle sue dichiarazioni di quest'ultima e, dunque, senza addurre con la necessaria specificità il travisamento della prova (che non può essere prospettato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in atti: Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), tenuto conto peraltro che la sentenza di primo grado - la ricostruzione è stata espressamente condivisa dalla Corte di merito - ha argomentato alla luce della deposizione della stessa persona offesa (che ha compendiato) e di ulteriori elementi di prova; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo al delitto di lesioni personali, non è utilmente deducibile in sede di legittimità in quanto ha denunciato il vizio di motivazione sulla volontarietà della condotta lesiva, segnatamente alla luce di quanto rappresentato dalla persona offesa, per il tramite di una deduzione parziale del contenuto delle sue dichiarazioni di quest'ultima e, dunque, senza addurre con la necessaria specificità il travisamento della prova (che non può essere prospettato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in atti: Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), tenuto conto peraltro che la sentenza di primo grado - la ricostruzione è stata espressamente condivisa dalla Corte di merito - ha argomentato alla luce della deposizione della stessa persona offesa (che ha compendiato) e di ulteriori elementi di prova; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04649/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris