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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024

Cassazione n. 38109/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Vista la sentenza impugnata ed il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art.186, commi 2 lett.b) e 2-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.

Rilevato che l'esponente censura la sentenza impugnata articolando i seguenti motivi di doglianza:

1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità con particolare riferimento al mancato avviso ex artt. 114 disp. att. cod. proc. pen., al mancato consenso al prelievo, al mancato rispetto della procedura ex art. 359 bis cod. proc. pen.

Vista la memoria depositata in atti nella quale la difesa si riporta ai motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza.

Osserva: Il ricorso è inammissibile.

I motivi di doglianza si appalesano manifestamente infondati, avendo la Corte di merito evidenziato come il ricorrente fosse stato soccorso nella immediatezza del fatto da personale sanitario che condusse l'imputato in gravi condizioni di salute presso l'ospedale di Cremona dove fu sottoposto a prelievo ematico, dal quale risultò il tasso alcolemico accertato.

I giudici hanno evidenziato come all'atto del prelievo il ricorrente versasse in uno stato d'incoscienza in conseguenza dell'incidente stradale patito.

Alla luce di tali circostanze, si è correttamente sottolineato in sentenza come la mancata somministrazione dell'avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia prima dell'accertamento da parte del personale di polizia non incida sulla utilizzabilità del risultato delle analisi: non solo si trattava di accertamenti disposti nell'ambito di protocolli sanitari, ma il ricorrente versava in uno stato di incoscienza che rendeva impossibile qualunque forma di comunicazione (cfr. in argomento Sez. 4, Sentenza n. 49371 del 25/09/2018, Rv. 274039).

Il motivo di ricorso sul punto deve ritenersi, pertanto, meramente reiterativo di ragioni di doglianza già vagliate dalla Corte di merito e disattese con argomentazioni del tutto congrue e corrette in diritto, non censurabili in questa sede.

Del pari manifestamente infondata risulta la doglianza in tema di mancato consenso dell'imputato al prelievo ematico: i risultati del prelievo ematico, effettuato a seguito di incidente stradale durante il successivo ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica anche su richiesta della polizia giudiziaria, sono utilizzabili nei confronti dell'imputato per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso, essendo rilevante ai fini della inutilizzabilità soltanto l'espresso rifiuto del paziente di essere sottoposto a qualsiasi trattamento sanitario (cfr. Sez. 4, n. 10605 del 15/11/2012, dep. 2013, Rv. 254933; Sez. 4, n. 43217 del 08/10/2019, Rv. 277946).

Le richieste di rimessione della questione proposta alle Sezioni Unite o, in subordine, alla Corte costituzionale, oltre che generiche, sono manifestamente infondate: l'asserita disparità di trattamento tra coloro i quali si trovano in condizione di manifestare il dissenso al trattamento sanitario e coloro che, in stato d'incoscienza, non possono manifestare il proprio dissenso trova un limite ragionevole nella tutela del diritto alla salute, anch'esso oggetto di tutela costituzionale, che sarebbe gravemente compromesso ove si dovesse attendere che il paziente rivenga dallo stato di incoscienza per effettuare accertamenti diagnostici e approntare cure.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Vista la sentenza impugnata ed il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art.186, commi 2 lett.b) e 2-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. Rilevato che l'esponente censura la sentenza impugnata articolando i seguenti motivi di doglianza: 1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità con particolare riferimento al mancato avviso ex artt. 114 disp. att. cod. proc. pen., al mancato consenso al prelievo, al mancato rispetto della procedura ex art. 359 bis cod. proc. pen. Vista la memoria depositata in atti nella quale la difesa si riporta ai motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza. Osserva: Il ricorso è inammissibile. I motivi di doglianza si appalesano manifestamente infondati, avendo la Corte di merito evidenziato come il ricorrente fosse stato soccorso nella immediatezza del fatto da personale sanitario che condusse l'imputato in gravi condizioni di salute presso l'ospedale di Cremona dove fu sottoposto a prelievo ematico, dal quale risultò il tasso alcolemico accertato. I giudici hanno evidenziato come all'atto del prelievo il ricorrente versasse in uno stato d'incoscienza in conseguenza dell'incidente stradale patito. Alla luce di tali circostanze, si è correttamente sottolineato in sentenza come la mancata somministrazione dell'avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia prima dell'accertamento da parte del personale di polizia non incida sulla utilizzabilità del risultato delle analisi: non solo si trattava di accertamenti disposti nell'ambito di protocolli sanitari, ma il ricorrente versava in uno stato di incoscienza che rendeva impossibile qualunque forma di comunicazione (cfr. in argomento Sez. 4, Sentenza n. 49371 del 25/09/2018, Rv. 274039). Il motivo di ricorso sul punto deve ritenersi, pertanto, meramente reiterativo di ragioni di doglianza già vagliate dalla Corte di merito e disattese con argomentazioni del tutto congrue e corrette in diritto, non censurabili in questa sede. Del pari manifestamente infondata risulta la doglianza in tema di mancato consenso dell'imputato al prelievo ematico: i risultati del prelievo ematico, effettuato a seguito di incidente stradale durante il successivo ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica anche su richiesta della polizia giudiziaria, sono utilizzabili nei confronti dell'imputato per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso, essendo rilevante ai fini della inutilizzabilità soltanto l'espresso rifiuto del paziente di essere sottoposto a qualsiasi trattamento sanitario (cfr. Sez. 4, n. 10605 del 15/11/2012, dep. 2013, Rv. 254933; Sez. 4, n. 43217 del 08/10/2019, Rv. 277946). Le richieste di rimessione della questione proposta alle Sezioni Unite o, in subordine, alla Corte costituzionale, oltre che generiche, sono manifestamente infondate: l'asserita disparità di trattamento tra coloro i quali si trovano in condizione di manifestare il dissenso al trattamento sanitario e coloro che, in stato d'incoscienza, non possono manifestare il proprio dissenso trova un limite ragionevole nella tutela del diritto alla salute, anch'esso oggetto di tutela costituzionale, che sarebbe gravemente compromesso ove si dovesse attendere che il paziente rivenga dallo stato di incoscienza per effettuare accertamenti diagnostici e approntare cure. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il
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