CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03284/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Rep. SENTENZA CiLefe__ 3 2 ()C.e sul ricorso iscritto al numero 36097 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 31P05 L191M) rappresentato e difeso, giusta procura speciale notarile in atti, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53C08 I234W), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42M02 H501P) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40S06 H501D) -ricorrente- nei confronti di MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresen- tante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ro- ma n. 5143/2019, pubblicata in data 26 luglio 2019; vista la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; 2L2,x udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 20 maggio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 36097/2019 - Sez. 3 - Ud. 20 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 1 di 24 Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato condan- nato, con pronuncia definitiva, a risarcire a [OSCURATO:PERSONA] i danni derivanti dal mancato affidamento di determinati lavori pubblici nell'ambito del piano di ricostruzione della città di An- cona, danni da liquidarsi in separato giudizio. La controversia relativa alla liquidazione di tali danni è stata oggetto (nel 2006) di una convenzione di arbitrato tra le parti. Il collegio arbitrale, adito da [OSCURATO:PERSONA], ha liquidato i danni in favore dello stesso, nella misura di C 1.201.105.077,00, sulla base di un primo lodo parziale e di un successivo lodo definitivo (entrambi emessi nel 2012). Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha impugnato sia il lodo parziale che quello definitivo. La Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibili en- trambe le impugnazioni. Tale sentenza è stata cassata con rinvio da questa Corte (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24952 del 10/12/2015) ed il ricor- so per revocazione avanzato in relazione alla decisione di le- gittimità è stato dichiarato inammissibile (Cass., Sez. 1, Sen- tenza n. 18243 del 18/07/2017). All'esito del giudizio di rinvio, la Corte di Appello di Roma ha dichiarato la nullità dei lodi impugnati e ha rigettato la do- manda risarcitoria del Longarini. Ricorre il Longarini, sulla base di otto motivi. Resiste con controricorso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. È stata inizialmente disposta la trattazione in camera di consi- glio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. All'esito dell'adunanza camerale del 18 dicembre 2020, la Cor- te ha disposto la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in modalità cd. cameralizzata, ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, con- vertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176 Ric. n. 36097/2019 - Sez. 3 - Ud. 20 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 2 di 24 Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 384, 829 e 830 c.p.c. nonché de- gli artt. 2043 e 2909 c.c. - violazione del principio della gra- duale consumazione processuale della controversia, in rela- zione all'art. 360, n. 4, c.p.c.». Si premette che le argomentazioni alla base delle censure esposte nel motivo di ricorso in esame risultano sviluppate in modo piuttosto involuto e quindi non possono dirsi di agevole comprensione. Per quanto è comunque possibile comprendere, il ricorrente parein ji e sostenere che, con la sentenza "rescindente" (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24952 del 10/12/2015, che ha cassato la originaria decisione della corte di appello di inam- missibilità dell'impugnazione dei lodi arbitrali), la Corte di Cassazione, nel rigettare i motivi di ricorso del Ministero rela- tivi alla pretesa nullità della convenzione di arbitrato, avrebbe affermato la «natura extracontrattuale del rapporto litigioso». Di conseguenza, per evitare di considerare detta sentenza come insanabilmente contraddittoria sul piano logico (dal momento che in essa in realtà si afferma chiaramente - nella successiva parte della motivazione, in cui si affronta specifi- camente la questione - che la responsabilità dell'amministrazione è invece da ritenersi di tipo contrattuale, derivando dall'inadempimento di una specifica obbligazione), l'unica strada che la corte di appello avrebbe potuto e dovuto seguire sarebbe stata quella di considerare il rapporto come non afferente alla materia dei lavori pubblici ma all'illecito civi- le. Tale qualificazione del rapporto le avrebbe peraltro impedi- to di decidere nel merito, potendo al più dichiarare la nullità parziale dei lodi, con possibilità per le parti di adire nuova- mente gli arbitri. Al contrario, la corte di appello, dichiarata la Ric. n. 36097/2019 - Sez. 3 - Ud. 20 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 3 di 24 nullità dei lodi, avrebbe (erroneamente, nella prospettazione del ricorrente) deciso nel merito, con riguardo ai danni deri- vanti dall'inadempimento del Ministero al provvedimento del Consiglio Superiore dei [OSCURATO:PERSONA] di cui al voto n. 316 del 25 giugno 1987, rigettando la domanda del Longarini. Il motivo è inammissibile. 1.1 Le censure risultano fondate su un presupposto palese- mente errato, cioè quello per cui la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24952 del 2015, avrebbe affermato la «natura ex- tracontrattuale del rapporto litigioso», nel decidere (e rigetta- re) i motivi di ricorso del Ministero relativi alla validità della convenzione di arbitrato. Il Ministero aveva in effetti dedotto, in quel giudizio, che il compromesso era stato stipulato ai sensi dell'art. 808 bis c.p.c. (convenzione di arbitrato in materia non contrattuale), ma in realtà aveva ad oggetto materia contrattuale, onde do- veva ritenersi nullo. La Corte di Cassazione ha rigettato questa prospettazione, af- fermando in proposito quanto segue: «... ... in realtà la questione sollevata, prima ancora che infon- data, appare irrilevante, dal momento che la convenzione, al di là del richiamo formale alla norma giuridica suddetta, dev'essere interpretata, al pari di qualsiasi negozio giuridico, mediante indagine della comune intenzione delle parti; senza limitarsi al senso letterale delle parole ed ai richiami normativi (art. 1362, primo comma, cod. civ.). E non v'è dubbio che le parti intendessero appunto devolvere alla giustizia privata la liquidazione del danno conseguito all'omessa conclusione dell'appalto pubblico in parte qua: e cioè, in sostanza, la que- stione del quantum debeatur che la Corte d'appello di Roma aveva riservato, appunto, ad un separato giudizio. Pertanto, seppur fosse inesatto, in ipotesi, il richiamo all'art. 808 bis cod. proc. civ. contenuto nella premessa della convenzione, non per questo verrebbe meno l'inequivoca volontà di deferire ad arbitri la definizione della controversia precisamente de- terminata e, del resto, incontroversa tra le parti anche in que- sta sede: come emerge dall'esposizione narrativa propedeuti- ca ai motivi di ricorso, ove lo stesso Ministero dà atto di avere firmato la convenzione per dirimere tale specifico contenzio- so». Ric. n. 36097/2019 - Sez. 3 - Ud. 20 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 4 di 24 Per il profilo in esame, l'effettiva ratio decidendi della pronun- zia (il cui oggetto era la fondatezza o meno della dedotta nul- lità della convenzione arbitrale, sollevata dall'amministrazione) è rappresentato dall'irrilevanza della questione della natura del rapporto, nell'ottica della censura sollevata dall'amministrazione, dovendo - secondo la Corte di Cassazione - ritenersi legittima la convenzione di arbitrato in concreto stipulata, a prescindere dalla suddetta natura. Tale rilievo è già di per sé sufficiente per disattendere il moti- vo di ricorso. 1.2 D'altra parte, in base alla sentenza della Corte di Cassa- zione n. 24952 del 2015 (che ha disposto il rinvio), non pos- sono sorgere dubbi sulla possibilità e, anzi, sull'obbligo per la corte di appello, in tale sede, di valutare il merito della con- troversia con riguardo ai danni derivanti dall'inadempimento del Ministero al provvedimento del Consiglio Superiore dei La- vori Pubblici di cui al voto n. 316 del 25 giugno 1987 (ed esclusivamente con riguardo ad essi). Infatti, in tale sentenza, nell'esaminare (ed accogliere) i moti- vi di ricorso del Ministero con i quali si era contestata la origi- naria decisione di inammissibilità dell'impugnazione del lodo, si afferma espressamente: «Le censure sono fondate relativamente a tutti i profili esposti dalla Corte territoriale al fine di escludere l'impugnabilità "per violazione delle regole di diritto relative al merito della contro- versia" tanto del lodo qualificato "parziale", quanto di quello definitivo». Ancor più chiaramente, con riguardo al giudicato relativo alla qualificazione del rapporto, ai fini della possibilità di sindacare nel merito la decisione degli arbitri, nella pronuncia di legitti- mità si statuisce quanto segue: «Del tutto abnorme è infine la ratio decidendi "principale" che ha indotto la sentenza impugnata a ritenere coperta dal giudi- Ric. n. 36097/2019 - Sez. 3 - Ud. 20 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 5 di 24 cato la qualifica dell'obbligazione dell'amministrazione "come risarcitoria per fatto illecito ex art. 2043 cod. civ.", e perciò non più revocabile in dubbio nel presente giudizio, peraltro di- retto alla sola quantificazione di detto risarcimento (pag. 6), con asserita conseguente limitazione del regime dell'impugnazione dei lodi alle nullità previste nel 1° comma (n.1-12) dell'art. 829 cod. proc.civ., nel testo modificato dal d.lgs. 40 del 2006»; « ... ... la Corte di rinvio con la menziona- ta decisione 4502/2005, eseguito il mandato affidatole dal giudice di legittimità in ordine agli effetti della sopravvenuta legge 317/1993, ha ancora una volta pedissequamente ripro- dotto e ribadito i menzionati fatti costitutivi della pretesa della Longarini unitamente alla pronuncia di condanna generica del Ministero al risarcimento del danno per il suo accertato ina- dempimento all'obbligazione di affidarle, a completamento dei lavori di cui al 7° lotto della concessione del 1977, anche quelli derivanti dalla perizia di variante appr. dal Cons. Sup. L.P. con voto del 25 giugno 1987: pretesa perciò necessaria- mente rientrante, e di fatto inquadrata da tutte indistintamen- te le decisioni emesse nel corso dell'intero giudizio, nell'ambito dell'art. 1453 cod. civ. che al concessionario- appaltatore in caso di inadempimento, da parte della stazione appaltante, delle obbligazioni derivanti dal contratto e/o dalla legge, consente di chiedere (anzitutto) "l'adempimento del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno"»; «Il giudicato dedotto dalla sentenza impugnata si è allora effetti- vamente formato, ma su fatti costitutivi affatto diversi da quelli prospettati da entrambi i lodi, confermati anche sul pun- to dalla Corte di appello (risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. da fatto illecito dell'amministrazione); ed ha attribui- to al concessionario la tutela contrattuale predisposta dalla menzionata norma dell'art. 1453 cod. civ. al fine di ottenere l'accertamento e l'eventuale determinazione del pregiudizio effettivo derivante dal titolo acquisito nel precedente giudizio ed ormai non più contestabile». Le esplicite conclusioni della Corte, sul punto, sono le seguen- ti: «Ciò comporta conseguenze necessariamente diverse da quel- le cui sono pervenuti i giudici dell'impugnazione in palese vio- lazione dell'obbligatorietà e degli effetti preclusivi della cosa giudicata (art. 2909 cod. civ.): sia sul piano processuale, che su quello sostanziale. Quanto al primo versante ... .. dovendo al contrario la Corte territoriale applicare di ufficio la normati- va specifica contenuta nell'art. 241 d.lgs. 12 aprile 2006 n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in merito alle "controversie su diritti soggettivi, Ric. n. 36097/2019 - Sez. 3 - Ud. 20 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 6 di 24 derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee ... ... ... ... che nel successivo comma 150 bis, inserito dall'art. 5 d.lgs. 53 del 2010, aggiunge che il lodo è impugnabile, oltre che per i motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto re- lative al merito della controversia ... ... ... ... Si deve aggiungere che la norma speciale è stata nuovamente confermata dall'art. 48 d.l. 22 giugno 2012 n.83 (conv. con legge 134/2012), il quale con formula ancor più generale ed omnicomprensiva ha disposto che "Nei giudizi arbitrali per la risoluzione di contro- versie «inerenti o comunque connesse ai lavori pubblici», for- niture e servizi, il lodo è impugnabile davanti alla Corte di ap- pello, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia". E sicco- me il 2° comma dello stesso art. 48 ha esteso l'applicabilità della disposizione "anche ai giudizi arbitrali per i quali non sia scaduto il termine per l'impugnazione davanti alla Corte d'appello alla data di entrata in vigore del presente decreto", non vi era spazio alcuno per la declaratoria di inammissibilità di tutti i motivi con cui il Ministero aveva denunciato violazio- ne delle regole di diritto relative al merito della controversia; e la Corte di appello era tenuta ad esaminarli non soltanto in ot- temperanza alla normativa (già in vigore) introdotta dal men- zionato comma 15 bis dell'art. 241 del cod. appalti, ma perfi- no se avesse considerato, come ha fatto, esclusivamente il di- sposto ancora successivo dei citato art. 48 d.l. 83/2012»; «Ma la Corte di appello ha altresì errato nell'individuare la portata del giudicato sostanziale contenuto nella citata sentenza 4502/2005 della CA. Roma ... ... ... ... La quale nel caso aveva efficacia imperativa assolutamente circoscritta, essendosi for- mata non già in relazione a qualsiasi rapporto obbligatorio tra le parti ricollegabile alla concessione 25 novembre 1977 (non- ché alle disposizioni legislative che l'hanno disciplinata), ma con esclusivo riferimento ad uno specifico inadempimento del Ministero, quello di affidare all'impresa Longarini i lavori indi- cati nella perizia di variante approvata dal Consiglio Superiore dei L.P. con voto 316 del 25 giugno 1987: perciò restando soggetta ad un duplice ordine di limitazioni, peraltro espres- samente recepito dalla convenzione di arbitrato del 2006. Il primo costituito dalla fonte dell'obbligazione individuata nel menzionato provvedimento dell'organo statale che determina- va nel contempo sia le categorie dei lavori aggiuntivi da attri- buire alla concessionaria, sia il loro importo complessivo. Ed il secondo dalla condotta omissiva, pur essa circoscritta alla successiva inottemperanza del Ministero committente al prov- vedimento, che non aveva consentito all'impresa di eseguire i relativi lavori e di percepirne il compenso per essi indicato dal Consiglio Superiore ... ... ... ... Tale duplice limite ... ... compor- tava anzitutto per entrambi i giudici di merito l'onere di indivi- Ric. n. 36097/2019 - Sez. 3 - Ud. 20 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 7 di 24 duare le specifiche categorie di lavori di cui alla perizia di va- riante, approvata dal Consiglio superiore dei L.P. con il voto del 1987, nonché l'importo che per essi era stato approvato dallo stesso organo. Il quale si poneva a sua volta quale ulte- riore sublimite condizionante l'affidamento sia nell'ottica dell'amministrazione, identificando l'impegno di spesa stanzia- to in bilancio per la realizzazione della perizia di variante 21 gennaio 1987, e perciò insuperabile ai sensi dell'art.13 novie- sdecies della legge 363 del 1984 ... ... ... ... Ma lo stesso com- portava altresì, e di conseguenza, che restava inequivocabil- mente precluso l'esame di ogni altra pretesa del Longarini pur se collegata o collegabile alla concessione del 1977 ... ... ... ... Ed ogni richiesta relativa al loro affidamento o mancato affi- damento, comunque giustificata, e sotto qualsiasi titolo - cor- rispettivo, indennitario o risarcitorio - formulata, esulava non solo dal giudicato di cui alla menzionata sentenza 4502/05, ma anche e principalmente dalla convenzione: perciò esorbi- tando dai limiti della competenza arbitrale, ed obbligando la Corte di appello a rilevare l'evidente violazione degli art. 817 ed 829, 10 comma n. 4 cod. proc. civ.. A maggior ragione det- ti giudici non potevano ignorare il superamento del secondo dei menzionati limiti in violazione del quale sono stati attribuiti all'impresa a titoli diversi pur se formalmente compresi nell'ambito del risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ., compensi asseritamente spettanti per lavori questa volta realmente eseguiti vuoi in conseguenza di richieste (formali o informali) di organi delle due amministrazioni, ovvero di loro provvedimenti al riguardo; vuoi per iniziativa della stessa im- presa, malgrado il divieto degli art. 342 e 343 legge 2248 del 1865 All. F. mantenuto fermo dalle leggi successive». La Corte di Cassazione ha affermato in modo assolutamente inequivocabile (si è sopra riportata integralmente la parte rile- vante della sentenza, per maggior chiarezza) che la responsa- bilità del Ministero per non avere affidato al Longarini i lavori di cui alla delibera del giugno 1987 del Consiglio Superiore dei [OSCURATO:PERSONA] aveva natura contrattuale, consistendo nell'inadempimento ad una specifica obbligazione, onde la cor- te di appello in sede di rinvio avrebbe dovuto valutare le ri- chieste risarcitorie del Longarini, anche sindacando nel merito la decisione degli arbitri in proposito, peraltro in correlazione ai soli danni derivanti dalle «specifiche categorie di lavori di cui alla perizia di variante, approvata dal Consiglio superiore Ric. n. 36097/2019 - Sez. 3 - Ud. 20 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 8 di 24 dei L.P. con il voto del 1987, nonché l'importo che per essi era stato approvato dallo stesso organo», mentre, con riguardo ad ogni altra pretesa, estranea a tali categorie di lavori, da rite- nersi non compresa nella convenzione di arbitrato, avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la nullità del lodo. Ciò è esattamente quanto ha fatto la corte di appello, la cui decisione, quindi, in quanto conforme alle statuizioni del giu- dice di legittimità, cui doveva necessariamente attenersi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., si sottrae alle censure di cui al moti- vo di ricorso in esame. 2. Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione degli artt. 829, co. 3, e 384, co. 1, c.p.c. nonché degli artt. 23 e 24 della L. n. 87 del 1953, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. - violazione del principio concernente il vincolo delle sentenze interpretative di rigetto della Corte Costituzio- nale - violazione della regola relativa al regime di impugnabi- lità dei lodi arbitrali - ripro posizione della questione di legitti- mità costituzionale, in difetto di interpretazione costituzional- mente orientata, degli artt. 241, co. 15 bis, del D.Lgs. n. 163 del 2006 e dell'art. 48 del D.L. n. 83 del 2012, conv. nella legge n. 134 del 2012, in relazione agli artt. 3, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma Cost. e all'art. 6 della CEDU». Con il motivo di ricorso in esame si contesta la decisione im- pugnata con riguardo alla "responsabilità contrattuale" del Mi- nistero. Il ricorrente sostiene che la corte di appello non avrebbe potu- to sindacare nel merito il lodo, non essendo applicabili le di- sposizioni di cui agli artt. 241, comma 15 bis, del decreto legi- slativo n. 163 del 2006, e 48 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito nella legge n. 134 del 2012, le quali consentono di impugnare il lodo per errores in iudicando nelle materie con- nesse al rapporto concessorio o di appalto pubblico, trattan- Ric. n. 36097/2019 - Sez. 3 - Ud. 20 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 9 di 24 dosi di norme non ancora in vigore al momento della stipula- zione della convenzione di arbitrato, e ciò anche in conformità a quanto dovrebbe desumersi dalla sentenza della Corte Co- stituzionale 30 gennaio 2018 n. 13, pronunzia interpretativa di rigetto che vincolerebbe il giudice alla suddetta interpretazio- ne, in quanto costituzionalmente orientata; in caso contrario, si tratterebbe di norme costituzionalmente illegittime e do- vrebbe essere sollevata la relativa questione. Il motivo è inammissibile. È stata la stessa Corte di Cassazione, nel disporre il rinvio, ad aver ritenuto direttamente applicabili, con specifico riguardo all'impugnazione dei lodi oggetto della presente controversia, le disposizioni normative richiamate dal ricorrente, statuendo espressamente che il sindacato della corte di appello sulla de- cisione degli arbitri poteva e doveva estendersi al merito della lite, anche con riguardo alla corretta applicazione delle norme di diritto. Di conseguenza, da una parte, al giudice del rinvio non resi- duava alcun margine decisionale in ordine all'applicazione o meno di dette norme, essendo stato disposto il rinvio proprio con lo specifico fine di imporre ai giudici di merito la valuta- zione della correttezza della decisione degli arbitri in diritto; dall'altra parte, ogni questione sul punto, anche con riguardo alla legittimità costituzionale dell'interpretazione di dette di- sposizioni fatta propria dalla Corte di Cassazione, avrebbe po- tuto e dovuto essere eventualmente posta nel precedente giudizio di legittimità, mentre non avrebbe di certo potuto, in nessun modo, essere più rimessa in discussione nel giudizio di rinvio. 3. Con il terzo motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione degli artt. 829, co. 3, e 384 c.p.c. nonché degli artt. 1453, 2043 e 2909 c. c. (giudicato interno ed esterno), con ri- guardo all'applicazione della Direttiva 18 luglio 1989, n. 440 Ric. n. 36097/2019 - Sez. 3 - Ud. 20 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 10 di 24 del Consiglio della CEE, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. - questione di legittimità costituzionale, in difetto di interpreta- zione costituzionalmente orientata, dell'art. 384, co. 2, c.p.c., che dispone l'obbligo di conformazione del giudice di rinvio, nella parte in cui non prevede la rilevabilità in sede di rinvio del giudicato ex art. 2909 c.c., pretermesso dal giudice di le- gittimità, in relazione agli artt. 24, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (certezza del diritto ga- rantita dal giusto processo) ed ai principi dell'ordinamento dell'Unione Europea in tema di certezza del diritto, di legittimo affidamento, dell'autorità di cosa giudicata e di effettività e di non retroattività degli atti dell'Unione». Con il motivo dì ricorso in esame il ricorrente contesta l'applicazione, da parte della corte di appello, ai fini della deci- sione nel merito della controversia, della disciplina di cui alla Direttiva del Consiglio CEE del 18 luglio 1989 n. 440, in tema di appalti comunitari, sostenendo che in proposito esisteva tra le parti un giudicato esterno in senso contrario derivante dalla decisione sull'an debeatur (e, in particolare, dalla sentenza n. 73 del 2000 della Corte di Appello di Roma, confermata, sotto il profilo in esame, dalla sentenza n. 60 del 2003 della Corte di Cassazione che ne ha disposto la cassazione solo parziale, nonché dalla sentenza n. 4205 del 2005, emessa ancora dalla Corte di Appello di Roma all'esito del successivo giudizio di rinvio), nonché un giudicato interno. Anche questo motivo è inammissibile. 3.1 Anche in questo caso, la diretta applicabilità della norma- tiva comunitaria contestata dal ricorrente alla fattispecie con- creta è stata affermata espressamente dalla Corte di Cassa- zione nella decisione che ha disposto il rinvio, anche all'esito della valutazione dell'effettiva estensione del vincolo confor- mativo derivante dagli effetti del giudicato formatosi nei pre- cedenti giudizi tra le parti ed aventi ad oggetto l'an della re- Ric. n. 36097/2019 - Sez. 3 - Ud. 20 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 11 di 24 sponsabilità del Ministero, nonché (quanto meno implicita- mente, in questo caso) con riguardo ad eventuali preclusioni interne maturate nell'ambito del presente giudizio, senza che potessero quindi residuare margini per una diversa decisione in proposito da parte della corte di appello in sede di rinvio. È sufficiente - anche in questo caso - richiamare, sul punto, il contenuto della predetta sentenza, in cui si afferma espres- samente quanto segue: «Neppure per quanto riguarda il (residuo) profilo del giudicato inerente all'inadempimento al citato provvedimento del Consi- glio Superiore L. P. nonché alla valutazione dell'eventuale pre- giudizio cagionato ai Longarini, la decisione impugnata si sot- trae alle censure del Ministero. La stessa infatti si è limitata a confermare entrambi i lodi che lo avevano considerato quale conseguenza automatica del comportamento omissivo dell'amministrazione, e liquidato nella misura calcolata dalla c.t.u., in nome del principio ripetutamente invocato, che l'accertamento contenuto nel giudicato non è suscettibile di essere rivisto ... ... Ma così argomentando non ha consi- derato neppure la particolare natura di quello derivante dalla sentenza del 2005, che ha riguardato esclusivamente l'an debeatur" in conseguenza del menzionato inadempimento del Ministero; e che perciò copriva soltanto l'astratta potenzialità lesiva del fatto illecito, ma non precludeva di stabilire se, in concreto, il danno si fosse o meno verificato (Cass.21428/2007; 9709/2003); ed anzi imponeva al giudice del quantum di accertare ancor prima della sua consistenza, la sua stessa esistenza ontologica anche sotto l'aspetto della giuridica configurabilità del pregiudizio dedotto in concreto. ... ... Pertanto, come ricordato dalla menzionata decisione di legittimità [si fa riferimento a Cass. n. 60 del 2003, sentenza pronunziata nell'ambito del giudizio sull'an debeatur], seppure restava ferma la statuizione sull'inadempimento del Ministero, occorreva stabilire ai fini della sussistenza effettiva del danno lamentato dal concessionario, nonché del suo collegamento causale con l'inadempimento al provvedimento del Consiglio Superiore, se e quali categorie di lavori fra quelli in esso indi- cati, potessero essergli affidati senza necessità di ricorso alle procedure postulate dalla normativa comunitaria (anche so- pravvenuta: Cass.19301/2014); ... spetterà al giudice di rinvio eseguire la relativa ricognizione: dalla stessa dipen- dendo in modo decisivo ancor prima della misura del pregiudi- zio lamentato dall'impresa concessionaria, la sua stessa (giu- ridica) configurabilità: ammissibile (sempre nel solo ambito delle categorie de/lavori individuate dal voto del [OSCURATO:PERSONA]. n. 36097/2019 - Sez. 3 - Ud. 20 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 12 di 24 per/ore) con riguardo esclusivamente a quelle - ove sussisten- ti - che potevano essere affidate allo stesso concessionario nel rispetto della disciplina sovranazionale. In particolar modo la Corte di rinvio dovrà valutare le disposizioni al riguardo del- la sopravvenuta Direttiva 18 luglio 1989 n. 440 del Consiglio della CEE (che in parte ha modificato il contenuto di quella precedente 305/71 ed è stata sostanzialmente recepita dalla successiva 37/93, 93): anche perché la stessa per un verso ha dettato i criteri di calcolo del valore dei lavori allorché l'opera è ripartita, come nella fattispecie, in più lotti (art.4 bis). E, per altro verso, ha individuato le sole deroghe consentite alla re- gola dell'affidamento mediante la procedura aperta o quella ri- stretta indicate dalla direttiva, nei casi (per quanto qui inte- ressa) di lavori complementari divenuti necessari a seguito di circostanza imprevista ed in quelli di "urgenza imperiosa" ri- sultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni appai- tanti (art. 5): stabilendone i presupposti (all'evidenza da in- terpretare, pur essi, al lume principalmente dei criteri enun- ciati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia) e ponendo al giudice del merito il problema di valutare anzitutto la compa- tibilità con le deroghe suddette di un progetto suppletivo e di variante non richiesto dall'amministrazione ma proposto dal concessionario anni dopo (21 gennaio 1987) il provvedimento concessorio e gli eventi sismici che hanno colpito la zona, ap- provato dal Consiglio Superiore con ulteriore ritardo (25 giu- gno 1987) e non attuato dal Ministero». La Corte di Cassazione ha, in altri termini, espressamente di- sposto che il giudice del rinvio provvedesse ad accertare «se e quali categorie di lavori ... ... potessero essergli affidati [al Longarini, si intende] senza necessità di ricorso alle procedure postulate dalla normativa comunitaria» e, in particolare, do- vesse a tal fine «valutare le disposizioni al riguardo della so- pravvenuta Direttiva 18 luglio 1989 n. 440 del Consiglio della CEE», la quale «ha individuato le sole deroghe consentite alla regola dell'affidamento mediante la procedura aperta o quella ristretta»; e ha disposto in tal senso avendo ritenuto che non vi fosse alcun vincolo ostativo in proposito derivante dal giudi- cato sull'an debeatur e, anzi, che dovesse essere cassata l'originaria decisione della Corte di Appello di Roma sulla legit- timità dei lodi arbitrali, che aveva ritenuto il contrario. Ric. n. 36097/2019 - Sez. 3 - Ud. 20 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 13 di 24 Ogni questione sul punto, dunque, anche con riguardo alla sussistenza di un eventuale giudicato (interno o esterno), ri- sulta direttamente affrontata e decisa nel giudizio di legittimi- tà, onde non poteva di certo, in nessun modo, essere più ri- messa in discussione nel giudizio di rinvio. 3.2 Di certo non potrebbe, in proposito, darsi seguito all'assunto di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 384, comma 2, c.p.c., nella parte in cui tale norma non consentirebbe al giudice del rinvio di rilevare un giudicato non rilevato dal giudice di legittimità (in realtà nella specie si tratta di un giudicato espressamente valutato ed escluso) e, tanto meno, l'assunto potrebbe essere giustificato con il richiamo alla giurisprudenza delle corti euro- pee. Come già rilevato, la Corte di Cassazione si è già pronunziata sul punto e non avrebbe potuto il giudice del rinvio sovrappor- re a tale decisione le sue eventuali diverse valutazioni, senza sovvertire i principi che regolano il sistema delle impugnazioni e, in particolare, il principio alla base dell'art. 384, comma 2, c.p.c., che impone al giudice del rinvio di conformarsi a quan- to statuito dalla Corte di Cassazione, principi della cui legitti- mità costituzionale la Corte non ritiene in alcun modo possa dubitarsi, essendo gli stessi posti a garanzia del coerente fun- zionamento della complessiva organizzazione del sistema giu- diziario, che impone di riservare alla Corte Suprema nazionale ogni definitiva statuizione in relazione all'interpretazione ed applicazione delle norme sostanziali e processuali, con riguar- do al caso concreto. Il dubbio non potrebbe porsi neanche in virtù di una pretesa prevalenza della normativa sovranazionale sul diritto interno, con riguardo all'imperatività ed alla garanzia da attribuire al giudicato a tutela delle parti - come pare sostenersi nel ricor- so - dal momento che è in definitiva la stessa sentenza che ha Ric. n. 36097/2019 - Sez. 3 - Ud. 20 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 14 di 24 disposto il rinvio a costituire giudicato (interno) tra le parti, nel presente giudizio, sia con riguardo all'estensione del corri- spondente vincolo (esterno) derivante dalle precedenti deci- sioni sull'an debeatur, sia direttamente con riguardo al rilievo dell'applicabilità della normativa comunitaria (anche soprav- venuta) in relazione ai lavori oggetto degli affidamenti cui avrebbe avuto diritto il ricorrente, ai fini della determinazione dell'eventuale danno subito dallo stesso. D'altronde, appare decisivo in proposito il rilievo che, anche a volere (in astratto) ipotizzare la possibilità di ammettere ulte- riori contestazioni rispetto al corretto rilievo di un giudicato, esterno o interno, da parte della Corte di Cassazione, ciò non comporterebbe affatto - come pretende il ricorrente - che sif- fatte contestazioni dovrebbero consentirsi davanti al giudice del rinvio, dovendo comunque essere rispettata la "gerarchia" delle pronunzie emesse in sede di impugnazione; al più, quin- di, esse potrebbero aver luogo attraverso una impugnazione straordinaria della decisione di legittimità o una nuova azione di cognizione, strade peraltro già percorse dal ricorrente, sen- za che le sue pretese abbiano trovato accoglimento. Nella specie, poi, è opportuno rilevare altresì che proprio la questione del corretto rilievo del giudicato in ordine all'applicabilità o meno della normativa comunitaria sopravve- nuta in tema di affidamento di lavori pubblici derivante dal giudizio sull'an debeatur, da parte della Corte di Cassazione nella pronuncia che ha disposto il rinvio, è stata già posta dal ricorrente con il ricorso per revocazione avanzato nei confronti di tale sentenza ed è stata ritenuta inammissibile, essendosi escluso che potesse sussistere un errore di fatto sul punto. Anche sotto questo aspetto si conferma, dunque, che la que- stione dell'effetto conformativo del giudicato esterno derivante dalle decisioni sull'an debeatur nel presente giudizio è stata affrontata dalla Corte di Cassazione nella pronunzia che ha di- Ric. n. 36097/2019 - Sez. 3 - Ud. 20 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 15 di 24 sposto il rinvio ed è stata risolta nel senso più sopra esposto, sulla base di una decisione ormai essa stessa coperta dal giu- dicato, alla quale il giudice del rinvio aveva l'obbligo di con- formarsi, che risulta in effetti da quest'ultimo pienamente ri- spettata e che non è quindi in alcun modo possibile rimettere in discussione nel merito nella presente sede. 4. Con il quarto motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione degli artt. 384, co. 3, e 101, co. 2, c.p.c. - violazione del principio del contraddittorio e degli artt. 41 e 47 della Car- ta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea e del principio generale di diritto dell'UE in tema di diritto di difesa conse- guente alla questione rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità concernente l'applicabilità della Direttiva 18 luglio 1989, n. 440 del Consiglio della CEE, con conseguente nullità sia della sentenza in parte qua della Corte Suprema di Cassazione n. 24952/2015, sia della sentenza impugnata riguardante la sta- tuizione sul punto - questione di legittimità costituzionale, in difetto di interpretazione costituzionalmente orientata, dell'art. 384, co. 3, c.p.c., nella parte in cui non prevede la sanzione della nullità della sentenza, in conseguenza della vio- lazione del principio del contraddittorio, e la sua rilevabilità sia in sede di rinvio che con autonoma azione di accertamento, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.». Con il motivo di ricorso in esame, il ricorrente sostiene che la questione dell'applicabilità della normativa comunitaria già ri- chiamata nel precedente motivo sarebbe stata rilevata di uffi- cio dalla Corte di Cassazione, senza provocare preventiva- mente il contraddittorio delle parti sul punto, in violazione dell'art. 384, comma 3, c.p.c. e della normativa dell'Unione Europea a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio nel processo. La relativa sentenza sarebbe pertanto nulla e tale Ric. n. 36097/2019 - Sez. 3 - Ud. 20 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 16 di 24 nullità avrebbe potuto e dovuto essere rilevata dal giudice del rinvio. 4.1 D motivo è in primo luogo inammissibile per difetto di specificità, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non viene richiamato puntualmente il contenuto degli atti processuali da cui emergerebbe che la questione non sa- rebbe stata oggetto discussione tra le parti, ma sarebbe effet- tivamente stata sollevata di ufficio dalla Corte di Cassazione, il che impedisce a questa Corte, in radice, di valutare nel merito le censure avanzate. In proposito, d'altra parte, la stessa difesa erariale fa - condi- visibilmente - presente: a) che analoga censura era stata già avanzata e respinta in sede di revocazione (avendo in tale oc- casione la Corte di Cassazione precisato che in realtà la que- stione comunitaria era stata affrontata, nell'ambito di una più ampia disamina sull'estensione del giudicato sull'an debeatur e sul pregiudizio subito dal Longarini a causa dell'inadempimento dell'amministrazione, trattandosi di que- stione oggetto dei motivi sub C6 e C7 dell'originario ricorso per cassazione del Ministero), nonché nel giudizio avente ad oggetto l'actio nullitatis nei confronti della sentenza "rescin- dente", all'esito del quale sul rigetto della relativa domanda si era formato il giudicato, il che preclude la riproposizione della questione in questa sede; b) che la questione della incompati- bilità degli affidamenti era stata in realtà da essa sollevata, sia davanti agli arbitri sia con l'impugnazione dei relativi lodi, ed era di conseguenza entrata nell'ambito delle questioni oggetto del giudizio di legittimità (come del resto espressamente af- fermato, anche in questo caso, dalla stessa Corte di Cassazio- ne nella sentenza n. 18243 del 2017, che ha sancito l'inammissibilità del ricorso per revocazione proposto contro la precedente sentenza n. 24952 del 2015); c) che l'art. 384, Ric. n. 36097/2019 - Sez. 3 - Ud. 20 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 17 di 24 comma 3, c.p.c. non era nella specie applicabile, trattandosi di questione di puro diritto. 4.2 In ogni caso, a fini di completezza espositiva, pare oppor- tuno osservare, anche in questo caso (e per le stesse ragioni esposte in relazione al precedente motivo di ricorso), che, se anche potesse ritenersi (in astratto) configurabile un ulteriore rimedio in relazione alla sentenza della Corte di Cassazione che si pretenda. emessa in violazione dell'art. 384, comma 3, c.p.c. (avendo deciso una questione rilevata di ufficio, senza previa sottoposizione al contraddittorio delle parti, al di fuori dei casi in cui ciò è possibile), ciò non potrebbe in nessun caso comportare il possibile rilievo, da parte del giudice del rinvio, della nullità della sentenza che ha disposto il rinvio stesso, in palese contrasto con il disposto dell'art. 384, comma 2, c.p.c.. 5. Con il quinto motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione - sotto ulteriore profilo - degli artt. 384 e 830, co. 3, c.p.c. in conseguenza della violazione dell'art. 829, co. 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.». Secondo il ricorrente, vi sarebbe, nella sentenza impugnata, una «incomprensibile e distonica sovrapposizione di esiti deci- sori e rationes decidendi reciprocamente incompatibili». Anche in questo caso, le argomentazioni a sostegno delle cen- sure sono sviluppate in modo piuttosto involuto e, quindi, non risultano di agevole percezione. Per quanto è possibile comprendere, comunque, il ricorrente par~ affermare che la corte di appello, in modo logi- camente contraddittorio, da una parte avrebbe pronunziato la nullità dei lodi ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c., per estraneità del decisum all'oggetto della convenzione di arbi- trato (il che consentirebbe la riproposizione della domanda in altra sede) e, dall'altra parte, avrebbe invece statuito la nullità dei lodi stessi per violazione di un giudicato anteriore, con de- cisione nel merito di integrale rigetto della domanda. Ric. n. 36097/2019 - Sez. 3 - Ud. 20 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 18 di 24 Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. La corte di appello si è correttamente conformata, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., alle statuizioni della Corte di Cassazione contenute nella sentenza che ha disposto il rinvio, secondo le quali: a) la convenzione di arbitrato era stata sti- pulata esclusivamente per la liquidazione del danno derivante dalla sentenza sull'an debeatur, cioè esclusivamente il danno derivante dall'inadempimento all'obbligo di affidare al Longa- rini i lavori di cui alla delibera del Consiglio Superiore dei La- vori Pubblici del 1987 (con esclusione di lavori diversi, anche se connessi); b) di conseguenza, i lodi arbitrali, nella parte in cui avevano liquidato anche i danni relativi a lavori diversi da quelli di cui alla delibera del Consiglio Superiore dei [OSCURATO:PERSONA] del 1987 (sebbene connessi), avevano ecceduto i li- miti della convenzione di arbitrato e per tale profilo dovevano essere semplicemente annullati, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) al contrario, per quanto riguardava i danni derivanti direttamente dal mancato affidamento dei lavori di cui alla delibera del Consiglio Superiore dei [OSCURATO:PERSONA] del 1987, che certamente rientravano nell'oggetto del compro- messo, i lodi in questione dovevano e potevano essere ogget- to di sindacato nel merito, onde in primo luogo verificare se, anche sulla base dell'applicazione della normativa comunitaria (anche sopravvenuta), i danni sussistevano effettivamente e stabilirne poi la concreta entità, peraltro solo in caso di effetti- va sussistenza. Correttamente, quindi, la corte di appello, si è limitata a di- chiarare la nullità dei lodi per avere ecceduto dall'oggetto del- la convenzione di arbitrato, in relazione ai profili di danno che erano stati liquidati anche se non specificamente ricompresi tra quelli derivanti dal mancato affidamento dei lavori di cui alla delibera del Consiglio Superiore dei [OSCURATO:PERSONA] del 1987, mentre, per questi ultimi, ha sindacato i lodi arbitrali Ric. n. 36097/2019 - Sez. 3 - Ud. 20 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 19 di 24 nel merito, ne ha riscontrato la nullità anche con riguardo agli errores in iudicando ed ha, infine, deciso essa stessa nel meri- to, sulla base delle disposizioni effettivamente applicabili alla fattispecie, secondo la cogente indicazione della Corte di Cas- sazione, giungendo ad escludere la sussistenza di effettivi danni in concreto subiti dal Longarini. Va dunque esclusa la violazione, da parte del giudice del rin- vio, delle norme richiamate dal ricorrente, il quale, con le cen- sure in esame, di fatto finisce per contestare, nella sostanza, la decisione, ormai passata in giudicato, della Corte di Cassa- zione, il che non è ammissibile. 6. Con il sesto motivo si denunzia «In subordine, violazione dell'art. 384, co. 2, c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.». Secondo il ricorrente, il giudice del rinvio non avrebbe real- mente compiuto l'accertamento di fatto demandatogli dalla Corte di Cassazione, in relazione alla eventuale sussistenza del requisito di imperativa necessità che avrebbe consentito l'affidamento dei lavori in deroga ai criteri di cui alla disciplina comunitaria ritenuta applicabile nella specie, ai fini della veri- fica della sussistenza di un effettivo danno in concreto, limi- tandosi ad escludere tale requisito semplicemente sulla base di quanto affermato dalla stessa Corte di Cassazione, senza, tra l'altro, prendere in considerazione il deliberato del consi- glio comunale di Ancona, che avrebbe dovuto indurla a con- cludere diversamente in relazione all'urgenza dei lavori stessi. Anche questo motivo è in parte infondato ed in parte inam- missibile. 6.1 Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la corte di appello ha correttamente effettuato l'accertamento di fatto demandatole dalla Corte di Cassazione, avendo valutato in proposito i fatti storici rilevanti emergenti dell'istruttoria svol- ta. All'esito di tale valutazione, con motivazione non apparen- Ric. n. 36097/2019 - Sez. 3 - Ud. 20 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 20 di 24 te né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come ta- le non ulteriormente sindacabile nella presente sede, ha espressamente ritenuto sussistente la prova positiva che dette condizioni non sussistevano, e ciò anche con specifico e parti- colare riguardo al requisito dell'"imperiosa urgenza" dei lavori (oltre che a quello dell'importo degli stessi). Le censure in esame si risolvono, in definitiva, nella contesta- zione di un accertamento di fatto svolto dal giudice del merito e sostenuto da adeguata motivazione, nonché nella richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è con- sentito in sede di legittimità. 6.2 È il caso di osservare ulteriormente, in proposito, che la questione della mancata valutazione del documento costituito dal deliberato del consiglio comunale di Ancona non potrebbe essere ritenuta ammissibile nella presente sede, né a soste- gno di una eventuale censura avanzata in relazione all'accertamento dei fatti (censura che, del resto, neanche ri- sulta avanzata in modo sufficientemente specifico), in confor- mità alla giurisprudenza di questa Corte in ordine all'irrilevanza dell'omesso esame di singoli elementi istruttori, laddove (come nella specie) siano stati comunque presi in considerazione i fatti storici rilevanti (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 - 01; conf.: Sez. U, Sen- tenza n. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629834 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014, Rv. 633425 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9253 del 11/04/2017, Rv. 643845 - 01), né, tan- to meno, a sostegno della dedotta censura di violazione dell'art. 384 c.p.c., che nella specie va certamente esclusa, essendo la decisione della corte di appello del tutto conforme (come già ripetutamente rilevato) alle statuizioni della senten- za di questa Corte che aveva disposto il rinvio. Ric. n. 36097/2019 - Sez. 3 - Ud. 20 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 21 di 24 7. Con il settimo motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione dell'art. 2697 c.c., in riferimento alla Direttiva n. 440 del 1989 cit. e in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.». Secondo il ricorrente, la corte di appello avrebbe erroneamen- te posto a suo carico l'onere della prova della sussistenza del requisito dell'urgenza imperiosa, ai fini della possibilità di rite- nere consentito l'affidamento dei lavori oggetto di controversia senza l'osservanza delle prescritte procedure comunitarie, spettando invece tale prova all'amministrazione. Il motivo è inammissibile. È assorbente - in proposito - la considerazione che la corte di appello non ha deciso sul punto sulla base dell'applicazione del principio dell'onere della prova, avendo invece espressa- mente ritenuto sussistente la prova positiva dell'inesistenza del requisito dell'urgenza imperiosa. La censura, dunque, non coglie adeguatamente la effettiva ra- tio decidendi della pronunzia impugnata e, come tale, è inammissibile. 8. Con l'ottavo motivo si denunzia «Violazione degli artt. 112, 384 e 827, co. 3, c.p.c., con riferimento all'inammissibilità dell'impugnazione del lodo parziale nonché di quello definitivo per effetto dell'avvenuta consumazione del relativo potere, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.». Il ricorrente sostiene di avere ribadito, nel giudizio di rinvio, il suo assunto secondo il quale non era ammissibile l'impugnazione né del lodo parziale né di quello definitivo, per effetto dell'avvenuta consumazione del relativo potere, ma la corte di appello avrebbe omesso la pronunzia sul punto, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pro- nunciato. Il motivo è inammissibile, ancor prima che infondato. 8.1 Va in proposito ribadito il principio per cui, con riguardo alle questioni di natura processuale, quale quella in esame, Ric. n. 36097/2019 - Sez. 3 - Ud. 20 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 22 di 24 non è proponibile la censura di omessa pronunzia (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22860 del 06/12/2004, Rv. 579389 - 01: «il mancato esame da parte del giudice di una questione pura- mente processuale non è suscettibile di dar luogo a vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte»; in senso conforme, ex multis, si vedano: Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6174 del 14/03/2018, Rv. 648218 - 02; Sez. 6 - 2, Sentenza n. 321 del 12/01/2016, Rv. 638383 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 22952 del 10/11/2015, Rv. 637622 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4191 del 24/02/2006, Rv. 590764 - 01). 8.2 D'altra parte, va osservato - ancora una volta - che l'ammissibilità dell'impugnazione, sia del primo che del secon- do lodo pronunziati dal collegio arbitrale, è stata espressa- mente affermata dalla Corte di Cassazione nella decisione che ha disposto il giudizio di rinvio e, dunque, tale ammissibilità non avrebbe potuto certamente essere rimessa in discussione (sostanzialmente per i medesimi motivi, peraltro) nello stesso giudizio di rinvio. Anche questo motivo di ricorso, nella sostanza, si risolve in definitiva nella inammissibile richiesta di rimettere in discus- sione profili della controversia già definitivamente decisi in se- de di legittimità. 9. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- Ric. n. 36097/2019 - Sez. 3 - Ud. 20 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 23 di 24 lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell'amministrazione controrícorren- te, liquidandole in complessivi € 40.000,00, oltre spese prenotate a debito