CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 14630/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16373/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a ex lege in Romapresso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliat o ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentae difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 348/2022 della CORTE D ’ APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/4/2022; [OSCURATO:PERSONA]. Mansioni superiori. Differenze retributive. R.G.N.16373/2022 Cron. Rep. Ud.07/05/2024 CC– Aula B udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 / 5 /202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato i difensori de l le parti ha nno depositato congiunta dichiarazione di rinuncia al giudizio , con richiesta di estinzione del processo, in esito alla conciliazione della lite intervenuta come da atto prodotto unitamente all’istanza di estinzione; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto e che non occorre provvedere sulle spese di lite, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c.; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D.P.R. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione; P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di