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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 giugno 2021

Cassazione n. 40996/2021

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: - la requisitoria scritta in data 14/06/2021 presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio, ai soli effetti civili, della sentenza impugnata; nonché le conclusioni scritte, presentate ai sensi della stessa norma: in data 15/06/2021 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di costituzione e difesa nel presente grado e in quello di appello, come da nota allegata;• in data 24/06/2021 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputata, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto di esso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 settembre 2019 (dep. il giorno 11 novembre 2019) la Corte di appello di Lecce, in riforma della pronuncia resa il 9 maggio 2017 dal Tribunale di Lecce, appellata da [OSCURATO:PERSONA] GABELLONE, ha dichiarato non doversi procedere - perché estinto per prescrizione - in ordine al reato continuato di falsità ideologica commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, aggravato come in contestazione, per il quale all'esito del giudizio di primo grado la stessa imputata aveva riportato condanna; ed ha revocato le statuizioni civili già rese dal primo giudice in favore Laura GAGLIARDI.

2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse della parte civile, articolando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo è stata prospettata l'erronea applicazione delle legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), indicata nell'art. 160, comma 2, cod. pen., poiché erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che il reato sopra indicato si sia estinto per prescrizione anteriormente all'emissione della sentenza di primo grado.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione di norme processuali poste a kl pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) e, in particolare, la violazione del diritto della parte civile a intervenire nel processo di appello.

3. Con memoria del 10 giugno 2021, oltre a ribadire quanto già esposto e a rimarcare il proprio interesse al ricorso, la parte civile ha rassegnato che nel corso del procedimento ha avuto luogo pure un rinvio del dibattimento determinato dall'adesione dei difensori all'astensione collettiva dall'udienza 23 marzo 2017 con la conseguente sospensione del termine di prescrizione sino al 9 maggio 2017. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere accolto, poiché è fondato il primo motivo.

Il secondo motivo di ricorso è invece inammissibile.

1. Occorre esaminare, anzitutto, il secondo motivo di ricorso con il quale è stata assunta la violazione di norme processuali poste a pena di nullità.

Il ricorrente ha rappresentato che: - i Giudici di appello non hanno potuto tenere conto di quanto esposto in relazione al primo motivo del presente ricorso, poiché a loro non era stato trasmesso unitamente agli altri atti del procedimento il decreto di citazione a giudizio del 30 novembre 2015, in violazione dell'art. 590 cod. proc. pen.;- ne sarebbe conseguita una nullità di ordine generale e regime intermedio.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha in più occasioni affermato che la mancata trasmissione alla corte di appello degli atti del processo di primo grado integra una nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. 5, n. 7331 del 07/01/2015, Palmonella, Rv. 262318 - 01; Sez. 5, n. 37370 del 07/06/2011, Bianchi, Rv. 250490 - 01; Sez. 3, n. 21922 del 07/03/2008, Bugianesi, Rv. 240236 - 01) che, concernendo gli atti preliminari al giudizio di appello, non può più essere rilevata né eccepita per la prima volta, in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, D'Ano, Rv. 278002 - 01; Sez. 3, n. 21922/2008, cit.).

2. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione delle legge penale, allegando l'erroneità della declaratoria di estinzione per prescrizione resa dalla Corte di appello.

Il ricorrente ha rappresentato che: - nei confronti della GABELLONE era stata esercitata l'azione penale con decreto di citazione diretta del 30 novembre 2015, dichiarato nullo dal Tribunale di Lecce (all'udienza di comparizione del 3 marzo 2016, per il difetto della notifica al difensore di fiducia dell'avviso di conclusione delle indagini), al quale aveva fatto seguito un rituale decreto di citazione in data 27 giugno 2016; - il primo decreto, tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ha avuto efficacia interruttiva del termine di prescrizione del reato (contestato come commesso fino al febbraio 2010); - pertanto, erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che il termine di prescrizione fosse già maturato all'atto dell'emissione della sentenza di primo grado, il 9 maggio 2017, individuando come unico atto interruttivo il secondo decreto di citazione a giudizio.

2.1. Il motivo in esame è fondato.

Risulta, in effetti, in atti che nei confronti della GABELLONE, in relazione al reato per cui aveva riportato condanna in primo grado, era stato emesso decreto di citazione diretta in data 30 novembre 2015, poi dichiarato nullo dal Tribunale di Lecce (successivamente al quale è stato poi emesso un secondo decreto di citazione in data 27 giugno 2016).

Pertanto, poiché il tempo del commesso reato è indicato in imputazione nel mese di febbraio 2010 e, segnatamente, la pronuncia impugnata lo ha collocato (come già la sentenza di primo grado) in data 16 febbraio 2010, il termine ordinario di prescrizione di sei anni non era spirato allorché è stato emesso il primo decreto di citazione che, nonostante sia stato dichiarato nullo, come ha già chiarito questa Corte, ha avuto efficacia interruttiva (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 29081 del 19/03/2015, Crovella, Rv. 264161 - 01: «gli atti interruttivi della prescrizione del reato sono idonei a conseguire lo scopo anche se nulli, in quanto rilevano per il loro valore oggettivo di espressione della persistenza dell'interesse punitivo da parte dello Stato»; conf.

Sez. 3, n. 43836 del 24/10/2007, Martinelli, Rv. 238294 - 01; Sez. 5, n. 1387 del 09/12/1998 - dep. 1999, Verzelletti, Rv. 212435 - 01), determinando il prolungamento del L L, termine di prescrizione fino al giorno 16 agosto 2017 (cfr. art. 160, ultimo comma, cod. pen.).

Inoltre, risulta pure una sospensione del termine di prescrizione, a seguito del differimento dell'udienza da parte del Tribunale di Lecce per astensione dei difensori dal 23 marzo 2017 al 9 maggio 2017, con la conseguente sospensione per lo stesso periodo (cfr. art. 159 cod. pen.).

Dunque, il 9 maggio 2017, quando è stata pronunciata la sentenza di primo grado, il termine di prescrizione non era spirato.

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello (cfr. art. 622 cod. proc. pen.), cui si rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità; e deve dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente, agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

Dichiara inammissibile il ricorso nel re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: - la requisitoria scritta in data 14/06/2021 presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio, ai soli effetti civili, della sentenza impugnata; nonché le conclusioni scritte, presentate ai sensi della stessa norma: in data 15/06/2021 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di costituzione e difesa nel presente grado e in quello di appello, come da nota allegata;• in data 24/06/2021 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputata, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto di esso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 settembre 2019 (dep. il giorno 11 novembre 2019) la Corte di appello di Lecce, in riforma della pronuncia resa il 9 maggio 2017 dal Tribunale di Lecce, appellata da [OSCURATO:PERSONA] GABELLONE, ha dichiarato non doversi procedere - perché estinto per prescrizione - in ordine al reato continuato di falsità ideologica commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, aggravato come in contestazione, per il quale all'esito del giudizio di primo grado la stessa imputata aveva riportato condanna; ed ha revocato le statuizioni civili già rese dal primo giudice in favore Laura GAGLIARDI. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse della parte civile, articolando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata prospettata l'erronea applicazione delle legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), indicata nell'art. 160, comma 2, cod. pen., poiché erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che il reato sopra indicato si sia estinto per prescrizione anteriormente all'emissione della sentenza di primo grado. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione di norme processuali poste a kl pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) e, in particolare, la violazione del diritto della parte civile a intervenire nel processo di appello. 3. Con memoria del 10 giugno 2021, oltre a ribadire quanto già esposto e a rimarcare il proprio interesse al ricorso, la parte civile ha rassegnato che nel corso del procedimento ha avuto luogo pure un rinvio del dibattimento determinato dall'adesione dei difensori all'astensione collettiva dall'udienza 23 marzo 2017 con la conseguente sospensione del termine di prescrizione sino al 9 maggio 2017. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere accolto, poiché è fondato il primo motivo. Il secondo motivo di ricorso è invece inammissibile. 1. Occorre esaminare, anzitutto, il secondo motivo di ricorso con il quale è stata assunta la violazione di norme processuali poste a pena di nullità. Il ricorrente ha rappresentato che: - i Giudici di appello non hanno potuto tenere conto di quanto esposto in relazione al primo motivo del presente ricorso, poiché a loro non era stato trasmesso unitamente agli altri atti del procedimento il decreto di citazione a giudizio del 30 novembre 2015, in violazione dell'art. 590 cod. proc. pen.;- ne sarebbe conseguita una nullità di ordine generale e regime intermedio. 1.1. Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la mancata trasmissione alla corte di appello degli atti del processo di primo grado integra una nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. 5, n. 7331 del 07/01/2015, Palmonella, Rv. 262318 - 01; Sez. 5, n. 37370 del 07/06/2011, Bianchi, Rv. 250490 - 01; Sez. 3, n. 21922 del 07/03/2008, Bugianesi, Rv. 240236 - 01) che, concernendo gli atti preliminari al giudizio di appello, non può più essere rilevata né eccepita per la prima volta, in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, D'Ano, Rv. 278002 - 01; Sez. 3, n. 21922/2008, cit.). 2. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione delle legge penale, allegando l'erroneità della declaratoria di estinzione per prescrizione resa dalla Corte di appello. Il ricorrente ha rappresentato che: - nei confronti della GABELLONE era stata esercitata l'azione penale con decreto di citazione diretta del 30 novembre 2015, dichiarato nullo dal Tribunale di Lecce (all'udienza di comparizione del 3 marzo 2016, per il difetto della notifica al difensore di fiducia dell'avviso di conclusione delle indagini), al quale aveva fatto seguito un rituale decreto di citazione in data 27 giugno 2016; - il primo decreto, tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ha avuto efficacia interruttiva del termine di prescrizione del reato (contestato come commesso fino al febbraio 2010); - pertanto, erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che il termine di prescrizione fosse già maturato all'atto dell'emissione della sentenza di primo grado, il 9 maggio 2017, individuando come unico atto interruttivo il secondo decreto di citazione a giudizio. 2.1. Il motivo in esame è fondato. Risulta, in effetti, in atti che nei confronti della GABELLONE, in relazione al reato per cui aveva riportato condanna in primo grado, era stato emesso decreto di citazione diretta in data 30 novembre 2015, poi dichiarato nullo dal Tribunale di Lecce (successivamente al quale è stato poi emesso un secondo decreto di citazione in data 27 giugno 2016). Pertanto, poiché il tempo del commesso reato è indicato in imputazione nel mese di febbraio 2010 e, segnatamente, la pronuncia impugnata lo ha collocato (come già la sentenza di primo grado) in data 16 febbraio 2010, il termine ordinario di prescrizione di sei anni non era spirato allorché è stato emesso il primo decreto di citazione che, nonostante sia stato dichiarato nullo, come ha già chiarito questa Corte, ha avuto efficacia interruttiva (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 29081 del 19/03/2015, Crovella, Rv. 264161 - 01: «gli atti interruttivi della prescrizione del reato sono idonei a conseguire lo scopo anche se nulli, in quanto rilevano per il loro valore oggettivo di espressione della persistenza dell'interesse punitivo da parte dello Stato»; conf. Sez. 3, n. 43836 del 24/10/2007, Martinelli, Rv. 238294 - 01; Sez. 5, n. 1387 del 09/12/1998 - dep. 1999, Verzelletti, Rv. 212435 - 01), determinando il prolungamento del L L, termine di prescrizione fino al giorno 16 agosto 2017 (cfr. art. 160, ultimo comma, cod. pen.). Inoltre, risulta pure una sospensione del termine di prescrizione, a seguito del differimento dell'udienza da parte del Tribunale di Lecce per astensione dei difensori dal 23 marzo 2017 al 9 maggio 2017, con la conseguente sospensione per lo stesso periodo (cfr. art. 159 cod. pen.). Dunque, il 9 maggio 2017, quando è stata pronunciata la sentenza di primo grado, il termine di prescrizione non era spirato. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello (cfr. art. 622 cod. proc. pen.), cui si rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità; e deve dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente, agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Dichiara inammissibile il ricorso nel re
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