CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 32005/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18124/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 73, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresenta e difende; -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. 00171820327, in persona dei suoi Procuratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]’ COBOLLI 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -controricorrenti al ricorso incidentale – [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale genitore esercente la patria potestà di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], quale genitore esercente la patria potestà di [OSCURATO:PERSONA]; entrambi elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 73, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che li rappresenta e difende; -controricorrenti al ricorso incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – avverso la sentenza n. 27/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/01/2021; letto l’atto di rinuncia al ricorso principale , sottoscritto dal difensore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA]. per il tramite del suo difensore, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti, ha accettato la rinuncia al ricorso e, a sua volta, ha rinunciato al proprio ricorso incidentale; considerato che la rinuncia al ricorso incidentale è stata inoltre accettata dal difensore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e dai difensori dei controricorrenti, tutti muniti di idonei poteri come da procure speciale in atti; ritenuto che l e rinunc e e l e adesioni presentano i requisiti richiestidagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le adesioni. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o de