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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02432/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5020/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ZEPPIERI PAOLOe [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. PISANELLI n. 40, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4842/2021 depositata il01/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Roma, invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione, in loro favore, della servitù di passaggio, pedonale e carrabile, su parte del fondo dei convenuti, ed in particolare su una striscia di terreno della larghezza di metri due.

Si costituivano i convenuti, sostenendo che gli attori avevano sempre esercitato il passaggio sulla diversa striscia di metri due, confinante con quella oggetto della domanda principale, senza mai utilizzare quest’ultima.

Con sentenza n. 22283/2013 il Tribunale di Roma rigettava la domanda.

Con la sentenza impugnata, n. 4842/2021, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente ha depositato memoria, eccependo in particolare l’improcedibilità del ricorso, a fronte del suo deposito in cancelleria dopo la scadenza del termine di cui all’art. 369 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha formul ato , ai sensi dell’art. 380 - bis c .p.c., proposta di accoglimento dell’unico motivo di ricorso.

Tuttavia, prima di esaminare il merito dell’impugnazione, va rilevato che il ricorso risulta notificato in data 1.2.2022 e depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione in data 25.2.2022, e dunque dopo la scadenza del termine di 20 giorni previsto dall’art.369 c.p.c., cadente il 21.2.2022.

Il ricorso va di conseguenza dichiarato improcedibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5020/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ZEPPIERI PAOLOe [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. PISANELLI n. 40, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4842/2021 depositata il01/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Roma, invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione, in loro favore, della servitù di passaggio, pedonale e carrabile, su parte del fondo dei convenuti, ed in particolare su una striscia di terreno della larghezza di metri due. Si costituivano i convenuti, sostenendo che gli attori avevano sempre esercitato il passaggio sulla diversa striscia di metri due, confinante con quella oggetto della domanda principale, senza mai utilizzare quest’ultima. Con sentenza n. 22283/2013 il Tribunale di Roma rigettava la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 4842/2021, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente ha depositato memoria, eccependo in particolare l’improcedibilità del ricorso, a fronte del suo deposito in cancelleria dopo la scadenza del termine di cui all’art. 369 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha formul ato , ai sensi dell’art. 380 - bis c .p.c., proposta di accoglimento dell’unico motivo di ricorso. Tuttavia, prima di esaminare il merito dell’impugnazione, va rilevato che il ricorso risulta notificato in data 1.2.2022 e depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione in data 25.2.2022, e dunque dopo la scadenza del termine di 20 giorni previsto dall’art.369 c.p.c., cadente il 21.2.2022. Il ricorso va di conseguenza dichiarato improcedibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così decis
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