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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2024

Cassazione n. 05610/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rii [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Assise di Appello di Catania ha recepito la richiesta di rideterminazione della pena, concordata dalle parti ai sensi degli artt. 589 e 599-bis cod. proc. pen., previa rinunzia ai restanti motivi di appello, ed ha quantificato la pena, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni nove e mesi nove di reclusione in relazione ai reati di omicidio volontario ed altro, confermando nel resto la sentenza appellata.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, denunziando vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge.

3. Il ricorso è inammissibile, essendo riferito al trattamento sanzionatorio concordato tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., nonché ai motivi oggetto di rinunzia.

La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, all'art. 1 comma 62, pacificamente applicabile ratione temporis.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. _

2. ,n•••• Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rii [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Assise di Appello di Catania ha recepito la richiesta di rideterminazione della pena, concordata dalle parti ai sensi degli artt. 589 e 599-bis cod. proc. pen., previa rinunzia ai restanti motivi di appello, ed ha quantificato la pena, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni nove e mesi nove di reclusione in relazione ai reati di omicidio volontario ed altro, confermando nel resto la sentenza appellata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, denunziando vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge. 3. Il ricorso è inammissibile, essendo riferito al trattamento sanzionatorio concordato tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., nonché ai motivi oggetto di rinunzia. La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, all'art. 1 comma 62, pacificamente applicabile ratione temporis. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. _ 2. ,n•••• Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05610/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris