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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2023

Cassazione n. 49351/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della Libertà di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 24 aprile 2023 il Tribunale del riesame di Napoli dichiarava inammissibile l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 20 marzo 2023, riguardante il coinvolgimento concorsuale del ricorrente in due omicidi, eseguiti nell'ambito della cosiddetta "Seconda faida di Second igliano".

La declaratoria di inammissibilità veniva pronunciata dal Tribunale del riesame di Napoli sull'assunto che [OSCURATO:PERSONA], nell'interrogatorio di garanzia reso il 31 marzo 2023, non aveva riconosciuto quale suo difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che era stata nominata sostituto di udienza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], al quale, a sua volta, i familiari dell'indagato avevano conferito il mandato difensivo, con la conseguenza che l'istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. risultava proposta da un soggetto sprovvisto di legittimazione processuale.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, articolando due correlate censure difensive.

Con il primo motivo si è dedotta la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 96, 178, comma 1, lett. c), 180 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame non dava esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere sprovvisto di legittimazione processuale l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che era stato nominato dai familiari dell'indagato dopo l'esecuzione della misura cautelare genetica.

Con il secondo motivo si è censurata la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 107, 178, comma 1, lett. c), 180 cod. proc. pen., per non avere il Tribunale del riesame di Napoli dato adeguato conto delle ragioni che inducevano a ritenere il difensore nominato dai familiari dell'indagato sprovvisto di legittimazione a proporre istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen.

Queste ragioni imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.2.

Osserva preliminarmente il Collegio che i due motivi di ricorso, attraverso cui veniva articolato l'atto di impugnazione in esame, sono correlati e devono essere esaminati congiuntamente.

Tanto premesso, deve osservarsi che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui [OSCURATO:PERSONA], nell'interrogatorio di garanzia reso il 31 marzo 2023 davanti al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Sassari, che era stato appositamente delegato, non aveva riconosciuto quale suo difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che era stata nominata sostituto di udienza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], al quale i familiari dell'indagato avevano conferito mandato difensivo dopo l'esecuzione della misura cautelare genetica.

Analogo disconoscimento veniva espresso dal ricorrente nei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva depositato la sua nomina presso la cancelleria del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Sassari, dopo avere ricevuto il mandato difensivo dai familiari dell'indagato, all'insaputa dello stesso.

In questa cornice, il disconoscimento del difensore firmal:ario della richiesta di riesame rendeva inammissibile l'istanza proposta ex art. 309 cod. proc. pen., tenuto conto dell'anteriorità del disconoscimento dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla presentazione dell'impugnazione, anche alla luce del fatto che il ricorrente, dopo avere disconosciuto il difensore nominato dal suoi familiari nell'interrogatorio di garanzia, sopra citato, ribadiva la sua inequivoca volontà nell'udienza svoltasi davanti al Tribunale del riesame di Napoli il 24 aprile 2023.

Tali conclusioni, a ben vedere, discendono dalla previsione dell'art. 27 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui, in ogni stato e grado del procedimento, può richiedersi al difensore di documentare la sua qualità e può chiedersi all'indagato o all'imputato di confermare la nomina del suo difensore.

In questo caso, secondo quanto previsto dalla citata disposizione, il difensore provvede a documentare il suo mandato esibendo: «a) la certificazione della nomina fatta con dichiarazione orale all'autorità procedente; b) la copia della nomina recante l'attestazione dell'avvenuto deposito, nel caso di consegna da parte del difensore; c) la copia della nomina, certificata conforme all'originale da parte del difensore, e l'originale della ricevuta postale, nel caso di trasmissione a mezzo di raccomandata; d) la copia del verbale o dell'avviso indicati nell'articolo 30, nel caso di nomina di ufficio., alla cui nomina abbia provveduto un congiunto, ex art. 96, comma 3, cod. proc. pen.».

La necessità di documentare il mandato difensivo ricevuto, a maggior ragione, vale quando, come nel caso in esame, fin dall'interrogatorio di garanzia reso ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen., l'indagato afferma di non riconoscere, quale suo difensore di fiducia, il legale nominato da un congiunto, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. pen.

Il congiunto, infatti, non è legittimato a :sovrapporre le sue determinazioni a quelle espresse dall'indagato o dall'imputato, essendo l'art. 96, comma 3, cod. proc. pen. una disposizione di carattere eccezionale, che non è suscettibile di prevalere rispetto alla revoca o al disconoscimento del difensore nominato, purché effettuata con modalità idonee a dimostrare la volontà dell'interessato, considerato che per la revoca del difensore non si richiedono forme particolari.

Basti, in proposito, richiamare il seguente principio di diritto: «È illegittima la nomina del nuovo difensore - previa revoca di quello precedente, nominato dall'imputato - effettuato da congiunto di quest'ultimo [...], non legittimato a sovrapporre le proprie determinazioni a quelle liberamente formulate dall'imputato [...]; né, in tal caso è applicabile l'art. 96 cod. proc. pen. - che consente al prossimo congiunto dell'arrestato di nominare un difensore di fiducia - trattandosi di disposizione eccezionale, come tale, non suscettibile di interpretazione analogica» (Sez. 5, n. 15068 del 18/03/2011, Nikolla, Rv. 250185 - 01).

Ne discende che l'applicazione di questi principi al caso di specie, tenuto conto della sequenza procedimentale attraverso la quale si sviluppava il disconoscimento dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] - intervenuto dopo la nomina effettuata dai familiari dell'indagato - rendeva tale difensore sprovvisto di legittimazione processuale sia ai fini della proposizione della richiesta di riesame, presentata ex art. 309 cod. proc. pen. davanti al Tribunale del riesame di Napoli, sia ai fini della proposizione del presente atto di impugnazione.

5. Le considerazioni esposte impongono di dichiarare inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.

Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della Libertà di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 aprile 2023 il Tribunale del riesame di Napoli dichiarava inammissibile l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 20 marzo 2023, riguardante il coinvolgimento concorsuale del ricorrente in due omicidi, eseguiti nell'ambito della cosiddetta "Seconda faida di Second igliano". La declaratoria di inammissibilità veniva pronunciata dal Tribunale del riesame di Napoli sull'assunto che [OSCURATO:PERSONA], nell'interrogatorio di garanzia reso il 31 marzo 2023, non aveva riconosciuto quale suo difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che era stata nominata sostituto di udienza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], al quale, a sua volta, i familiari dell'indagato avevano conferito il mandato difensivo, con la conseguenza che l'istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. risultava proposta da un soggetto sprovvisto di legittimazione processuale. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, articolando due correlate censure difensive. Con il primo motivo si è dedotta la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 96, 178, comma 1, lett. c), 180 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame non dava esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere sprovvisto di legittimazione processuale l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che era stato nominato dai familiari dell'indagato dopo l'esecuzione della misura cautelare genetica. Con il secondo motivo si è censurata la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 107, 178, comma 1, lett. c), 180 cod. proc. pen., per non avere il Tribunale del riesame di Napoli dato adeguato conto delle ragioni che inducevano a ritenere il difensore nominato dai familiari dell'indagato sprovvisto di legittimazione a proporre istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. Queste ragioni imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.2. Osserva preliminarmente il Collegio che i due motivi di ricorso, attraverso cui veniva articolato l'atto di impugnazione in esame, sono correlati e devono essere esaminati congiuntamente. Tanto premesso, deve osservarsi che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui [OSCURATO:PERSONA], nell'interrogatorio di garanzia reso il 31 marzo 2023 davanti al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Sassari, che era stato appositamente delegato, non aveva riconosciuto quale suo difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che era stata nominata sostituto di udienza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], al quale i familiari dell'indagato avevano conferito mandato difensivo dopo l'esecuzione della misura cautelare genetica. Analogo disconoscimento veniva espresso dal ricorrente nei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva depositato la sua nomina presso la cancelleria del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Sassari, dopo avere ricevuto il mandato difensivo dai familiari dell'indagato, all'insaputa dello stesso. In questa cornice, il disconoscimento del difensore firmal:ario della richiesta di riesame rendeva inammissibile l'istanza proposta ex art. 309 cod. proc. pen., tenuto conto dell'anteriorità del disconoscimento dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla presentazione dell'impugnazione, anche alla luce del fatto che il ricorrente, dopo avere disconosciuto il difensore nominato dal suoi familiari nell'interrogatorio di garanzia, sopra citato, ribadiva la sua inequivoca volontà nell'udienza svoltasi davanti al Tribunale del riesame di Napoli il 24 aprile 2023. Tali conclusioni, a ben vedere, discendono dalla previsione dell'art. 27 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui, in ogni stato e grado del procedimento, può richiedersi al difensore di documentare la sua qualità e può chiedersi all'indagato o all'imputato di confermare la nomina del suo difensore. In questo caso, secondo quanto previsto dalla citata disposizione, il difensore provvede a documentare il suo mandato esibendo: «a) la certificazione della nomina fatta con dichiarazione orale all'autorità procedente; b) la copia della nomina recante l'attestazione dell'avvenuto deposito, nel caso di consegna da parte del difensore; c) la copia della nomina, certificata conforme all'originale da parte del difensore, e l'originale della ricevuta postale, nel caso di trasmissione a mezzo di raccomandata; d) la copia del verbale o dell'avviso indicati nell'articolo 30, nel caso di nomina di ufficio., alla cui nomina abbia provveduto un congiunto, ex art. 96, comma 3, cod. proc. pen.». La necessità di documentare il mandato difensivo ricevuto, a maggior ragione, vale quando, come nel caso in esame, fin dall'interrogatorio di garanzia reso ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen., l'indagato afferma di non riconoscere, quale suo difensore di fiducia, il legale nominato da un congiunto, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. pen. Il congiunto, infatti, non è legittimato a :sovrapporre le sue determinazioni a quelle espresse dall'indagato o dall'imputato, essendo l'art. 96, comma 3, cod. proc. pen. una disposizione di carattere eccezionale, che non è suscettibile di prevalere rispetto alla revoca o al disconoscimento del difensore nominato, purché effettuata con modalità idonee a dimostrare la volontà dell'interessato, considerato che per la revoca del difensore non si richiedono forme particolari. Basti, in proposito, richiamare il seguente principio di diritto: «È illegittima la nomina del nuovo difensore - previa revoca di quello precedente, nominato dall'imputato - effettuato da congiunto di quest'ultimo [...], non legittimato a sovrapporre le proprie determinazioni a quelle liberamente formulate dall'imputato [...]; né, in tal caso è applicabile l'art. 96 cod. proc. pen. - che consente al prossimo congiunto dell'arrestato di nominare un difensore di fiducia - trattandosi di disposizione eccezionale, come tale, non suscettibile di interpretazione analogica» (Sez. 5, n. 15068 del 18/03/2011, Nikolla, Rv. 250185 - 01). Ne discende che l'applicazione di questi principi al caso di specie, tenuto conto della sequenza procedimentale attraverso la quale si sviluppava il disconoscimento dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] - intervenuto dopo la nomina effettuata dai familiari dell'indagato - rendeva tale difensore sprovvisto di legittimazione processuale sia ai fini della proposizione della richiesta di riesame, presentata ex art. 309 cod. proc. pen. davanti al Tribunale del riesame di Napoli, sia ai fini della proposizione del presente atto di impugnazione. 5. Le considerazioni esposte impongono di dichiarare inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui
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