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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42985/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n..309; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto i ricorrenti non si sono confrontatcp con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale la Corte di appello ha escluso l'applicazione della fattispecie della lieve entità in ragione del quantitativo di eroina detenuto (502 grammi, con un principio attivo principio attivo dal quale erano ricavabili 931 dosi medie) (pag. 7 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla confisca, disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., della somma di euro 2.400 è inammissibile per aspecificità, in quanto si risolve nella riproposizione di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corrette argomentazioni dai giudici di merito (pag. 9 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 sette

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n..309; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto i ricorrenti non si sono confrontatcp con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale la Corte di appello ha escluso l'applicazione della fattispecie della lieve entità in ragione del quantitativo di eroina detenuto (502 grammi, con un principio attivo principio attivo dal quale erano ricavabili 931 dosi medie) (pag. 7 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla confisca, disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., della somma di euro 2.400 è inammissibile per aspecificità, in quanto si risolve nella riproposizione di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corrette argomentazioni dai giudici di merito (pag. 9 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 sette
Sentenza Cassazione n. 42985/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris