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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 05912/2024

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la seguente ordinanza Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 agosto 1972 Persona offesa nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova del 20 settembre 2023 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Genova ha confermato il decreto di archiviazione disposto il 30 Aprile 2022 dal GIP del Tribunale di Genova in relazione ad un procedimento a carico di ignoti iscritto in forza di un esposto proposto da [OSCURATO:PERSONA] per il reato di usura. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso la predetta persona offesa, tramite difensore di fiducia, deducendo: 2.1Violazione del diritto al contraddittorio per essere stata la sua denuncia archiviata senza che venisse svolta alcuna delle indagini indicate e richieste. 2.2 Violazione dell'articolo 410 bis cod.proc.pen. quanto al diritto al contraddittorio e illegittimità della relativa disposizione in quanto il tribunale ha ritenuto che il GIP abbia correttamente emesso decreto di archiviazione ma la Suprema Corte ha ritenuto che ai sensi del secondo comma dell'articolo 410 cod.proc.pen. il giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente in ordine sia alla fondatezza della notizia dì reato sia alla inammissibilità dell'opposizione.

Risulta agli atti e dallo stesso ricorso, che I primo giudice, in seguito all'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, non aveva fissato l'udienza camerale prevista dall'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., motivando sull'inammissibilità dell'opposizione per la evidente superfluità dei mezzi di prova indicati.

Il ricorso è inammissibile perchè propone le medesime censure già formulate con il reclamo mentre ai sensi del terzo comma dell'art. 410 bis cod.proc.pen. l'ordinanza resa dal Tribunale, all'esito dell'udienza fissata in seguito al reclamo avverso il decreto di archiviazione, non è impugnabile.

Nel caso in esame , il Tribunale ha fissato udienza al 20 settembre 2023, alla quale la difesa della persona offesa è comparsa, e all'esito della stessa ha respinto il reclamo ritenendo legittimo il provvedimento che ha rigettato de plano l'opposizione all'archiviazione, in quanto manifestamente infondata e quindi inammissibile.

Il ricorrente deduce violazione delle regole del contraddittorio ma poi espone censure nel merito del provvedimento che non sono consentite, e neppure prospetta l'abnormità del provvedimento impugnato, che sola potrebbe legittimare l'impugnazione.

L'inammissibilità del ricorso proposto avverso un provvedimento non impugnabile può esse decisa de plano e comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congrua liquidare in euro 3000 in favore della cassa delle ammende in ragione del grado di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 10 gennaio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PENALEr. 9 F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 agosto 1972 Persona offesa nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova del 20 settembre 2023 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Genova ha confermato il decreto di archiviazione disposto il 30 Aprile 2022 dal GIP del Tribunale di Genova in relazione ad un procedimento a carico di ignoti iscritto in forza di un esposto proposto da [OSCURATO:PERSONA] per il reato di usura. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso la predetta persona offesa, tramite difensore di fiducia, deducendo: 2.1Violazione del diritto al contraddittorio per essere stata la sua denuncia archiviata senza che venisse svolta alcuna delle indagini indicate e richieste. 2.2 Violazione dell'articolo 410 bis cod.proc.pen. quanto al diritto al contraddittorio e illegittimità della relativa disposizione in quanto il tribunale ha ritenuto che il GIP abbia correttamente emesso decreto di archiviazione ma la Suprema Corte ha ritenuto che ai sensi del secondo comma dell'articolo 410 cod.proc.pen. il giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente in ordine sia alla fondatezza della notizia dì reato sia alla inammissibilità dell'opposizione. Risulta agli atti e dallo stesso ricorso, che I primo giudice, in seguito all'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, non aveva fissato l'udienza camerale prevista dall'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., motivando sull'inammissibilità dell'opposizione per la evidente superfluità dei mezzi di prova indicati. Il ricorso è inammissibile perchè propone le medesime censure già formulate con il reclamo mentre ai sensi del terzo comma dell'art. 410 bis cod.proc.pen. l'ordinanza resa dal Tribunale, all'esito dell'udienza fissata in seguito al reclamo avverso il decreto di archiviazione, non è impugnabile. Nel caso in esame , il Tribunale ha fissato udienza al 20 settembre 2023, alla quale la difesa della persona offesa è comparsa, e all'esito della stessa ha respinto il reclamo ritenendo legittimo il provvedimento che ha rigettato de plano l'opposizione all'archiviazione, in quanto manifestamente infondata e quindi inammissibile. Il ricorrente deduce violazione delle regole del contraddittorio ma poi espone censure nel merito del provvedimento che non sono consentite, e neppure prospetta l'abnormità del provvedimento impugnato, che sola potrebbe legittimare l'impugnazione. L'inammissibilità del ricorso proposto avverso un provvedimento non impugnabile può esse decisa de plano e comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congrua liquidare in euro 3000 in favore della cassa delle ammende in ragione del grado di colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 10 gennaio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PENALEr. 9 F
Decreto Cassazione n. 05912/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris