CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07077/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso in punto di riqualificazione dell'estorsione come tentata e per il rigetto nel resto; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso i propri difensori, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia del 21 aprile scorso, che, decidendo a sèguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione di precedente ordinanza dallo stesso emessa il 14 agosto 2020 (che aveva annullato l'originario titolo custodiale), ha confermato nei suoi confronti ia custodia cautelare in carcere per i delitti di partecipazione ad associazione di tipo mafioso ed estorsione aggravata, anche ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod. pen.. 2. In due motivi, a loro volta ulteriormente articolati, la difesa ricorrente deduce violazioni di legge e vizi di motivazione in punto di gravità indiziaria, con riferimento ad entrambe le incolpazioni provvisorie. 2.1. La prima di queste riguarda l'estorsione in danno di tale Fornasari, artigiano nel settore dell'allestimento di autoveicoli. Questi aveva ricevuto una commessa da tale Cubi, ma il prezzo convenuto era poi risultato ampiamente inferiore al valore del mezzo. Secondo l'accusa, Cubi, nel 2013, per costringere Fornasari a completare il lavoro al prezzo stabilito, si era recato presso la sua officina, in compagnia di tale Napoli (poi da lui delegato a curarsi della faccenda) e dell'odierno ricorrente, e, nell'occasione, tutti costoro lo avevano minacciato; Versace, in particolare, gli aveva messo pure le mani addosso, strattonandolo. Tra la fine del 2014 e gli inizi del 2015, poi, si sarebbero presentate in officina altre due persone, successivamente identificate nei fratelli Antonio ed [OSCURATO:PERSONA], che, fingendosi clienti interessati all'acquisto dell'autovettura del Cubi e chiedendo numerose informazioni sui tempi di consegna, in realtà lo avevano chiaramente intimorito («mi erano sembrate losche e mi ero preparato al peggio» - dirà Fornasari in denuncia). L'ipotesi d'accusa, recepita dall'ordinanza impugnata, è che i due episodi siano collegati tra loro e che, considerando l'appartenenza del Napoli e della famiglia Versace alla cosca di "ndrangheta" facente capo a tale [OSCURATO:PERSONA], operante nella provincia di Verona, costituiscano manifestazione di una «escalation tipica dei contesti mafiosi». A tale ricostruzione la difesa, soffermandosi in dettaglio sulle risultanze probatorie, muove una pluralità di obiezioni, che inciderebbero sulla complessiva tenuta logica del provvedimento e sulla qualificazione giuridica dei fatti e che possono sintetizzarsi nei termini seguenti: a) nessun effetto intimidatorio sul Fornasari ha sortito l'unica visita presso la sua officina cui ha preso parte Versace: lo afferma la stessa vittima, che non può sospettarsi di reticenza, avendo nello stesso verbale rassegnato le sue accuse verso i Giardino; b) l'incarico affidato da Cubi a Napoli, per la cura dei rapporti con Fornasari, non poteva avere alcun oggetto o finalità illeciti, essendo stato formalizzato per iscritto; c) manca qualsiasi dimostrazione di un collegamento cronologico tra il conferimento dell'incarico a Napoli e la lievitazione del prezzo della commessa, talché non è possibile affermare che lo scopo del Cubi e dei suoi ipotizzati emissari fosse quello di ottenere un prezzo ingiustificatamente vantaggioso; d) l'ordinanza non spiega in base a quali fatti possa rilevarsi un collegamento tra le due visite in officina, distanti tra loro più d'un anno; e) nelle conversazioni intercettate tra Napoli e suo nipote [OSCURATO:PERSONA], fratello del ricorrente, si registrano una netta presa di distanza dall'operato dei fratelli Giardino e moti di disprezzo verso costoro; le ulteriori conversazioni valorizzate nell'ordinanza, poi, non vedono mai coinvolto il ricorrente e sono state sostanzialmente travisate: così quella in cui Napoli dice a Cubi di voler ammazzare Fornasari, che è in realtà un'evidente iperbole; ovvero l'altra in cui [OSCURATO:PERSONA] afferma che «in casa di [OSCURATO:PERSONA], se c'è da mangiare, mangia prima Versace»; f) i tabulati telefonici, anch'essi valorizzati dal Tribunale, anzitutto non si rinvengono in atti; in ogni caso, non sono significativi, poiché i contatti asseritamente numerosi tra il ricorrente e Cubi trovano giustificazione nel rapporto di lavoro del primo alle dipendenze dell'altro; g) laddove sussistente, comunque l'ipotesi delittuosa dovrebbe riqualificarsi: come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto, al momento dell'unico episodio in cui compare il ricorrente, Fornasari non aveva ancora chiesto di rivedere il prezzo pattuito; oppure, comunque, come estorsione tentata, non avendo quest'ultimo mai consegnato l'autovettura. 2.2. Relativamente, invece, all'addebito di partecipazione ad associazione mafiosa, la difesa obietta: a) la relativa incolpazione si fonda sul coinvolgimento del ricorrente ne; traffico di stupefacenti, su un suo preteso ruolo di raccordo tra il vertice e gli associati e sulla sua partecipazione ai "reati-fine", ovvero la citata estorsione e due furti, uno di un autoarticolato, l'altro di materiale ferroso; tuttavia: nessun reato in materia di stupefacenti gli viene contestato; del preteso ruolo di raccordo non si fa parola alcuna nell'ordinanza; all'estorsione - per quanto s'è detto - egli sarebbe estraneo; i furti non avrebbero alcun'attinenza con le attività del preteso sodalizio mafioso, tant'è che già la prima ordinanza di riesame, non impugnata su questo punto dal Pubblico ministero, ha per essi escluso l'ipotizzata aggravante della finalità agevolativa mafiosa; b) la ritenuta penetrazione della famiglia Versace nell'azienda del Cubi non è in alcun modo dimostrata, tanto è vero che già l'ordinanza custodiale genetica -- anch'essa non impugnata per tale profilo - aveva escluso la gravità indiziaria per un'ipotizzata estorsione ai danni di costui; inoltre, l'ordinanza non spiega come possa inferirsi da tale ipotetico dato una stabile adesione del ricorrente al sodalizio mafioso;c) non vi è alcun elemento probatorio che permetta di collegare al ricorrente il danneggiamento subìto dal Cubi (un colpo, verosimilmente di pistola, esploso verso la vetrata della sede aziendale); d) i dialoghi in cui si prospettano ritorsioni verso Cubi non vedono coinvolto l'indagato, bensì suo fratello Giuseppe; e) i furti da lui commessi sono del tutto eccentrici agli interessi del ritenuto sodalizio; f) in occasione della contestazione mossa loro da Cubi, di aver effettuato un trasporto di droga, il ricorrente e suo fratello Giuseppe manifestano un evidente timore reverenziale, se non proprio sudditanza verso costui, inconciliabile con la tipica prevaricazione di natura mafiosa; g) la partecipazione del Versace ad una chat telefonica, denominata "mangiata di pecuru", in cui risultano essere stati condivisi filmati ed immagini di armi, non avrebbe alcun significato, attesa la partecipazione alla medesima anche di persone diverse dai ritenuti aderenti alla cosca. 3. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'accoglimento del ricorso nella parte in cui chiede di riqualificare l'estorsione come tentata e non consumata, e per il rigetto nel resto. 4. Ha depositato motivi aggiunti la difesa ricorrente, sostanzialmente consistenti in una dettagliata memoria di replica a quella del Procuratore generale, ribadendo e puntualizzando le argomentazioni rassegnate con l'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi di ricorso sono, nel complesso, infondati. 2. Quanto al primo, non ha pregio giuridico, anzitutto, l'affermazione per cui, avendo Fornasari dichiarato di non essersi intimidito in occasione dell'incontro cui ha preso parte Versace, dovrebbe escludersi l'esistenza di una minaccia. Ai fini della configurabilità del reato di estorsione, infatti, il carattere minaccioso della condotta e l'idoneità della stessa a coartare la volontà del soggetto passivo vanno valutate in relazione alle concrete circostanze oggettive del fatto, non essendo necessario che si sia verificata l'effettiva intimidazione del soggetto stesso (così, fra moltissime altre, Sez. 2, n. 36698 del 19/06/2012, D'Andrea, Rv. 254048).Nello specifico, l'idoneità obiettiva della condotta tenuta dagli indagati non è discutibile, essendosi il preteso creditore presentato in compagnia di varie altre persone "sine titulo", una delle quali ha pure malmenato il destinatario delle relative richieste. Peraltro, sotto il diverso profilo della piena e consapevole partecipazione del Versace all'iniziativa, è agevole osservare, anzitutto, che nemmeno la sua difesa prospetta alcuna ragione legittima per la quale Cubi dovesse portarselo appresso nell'occasione; inoltre, la circostanza che sia stato proprio esso ricorrente a metter le mani addosso alla vittima rende del tutto lineare, sul piano logico, l'inferenza per cui egli fosse investito di un ruolo nient'affatto di contorno all'interno di quel drappello. Essendo, dunque, sufficiente ad integrare l'ipotizzata condotta estorsiva quanto avvenuto in occasione di quell'incontro, si svuotano di rilevanza le obiezioni difensive sulle forme di conferimento dell'incarico da Cubi a Napoli e, soprattutto, sulla riferibilità o meno anche a quest'ultimo ed ai fratelli Versace della successiva condotta dei Giardino. 3. Non può essere assentita neppure la richiesta di riqualificazione del fatto nella fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alle persone (art. 393, cod. pen.). In effetti, sugli estremi economici dell'accordo tra Cubi e Fornasari, sulla ritenuta sperequazione delle rispettive prestazioni manifestatasi in corso d'opera e sul collegamento, anche di tipo cronologico, tra tale alterazione dei termini del patto e le minacce subite dal secondo, l'ordinanza impugnata non offre una ricostruzione puntuale. Orbene - come hanno avuto modo di stabilire le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - il delitto di cui all'art. 393, costituisce un reato proprio ma non "di mano propria", potendo essere materialmente commesso anche da persona diversa dal titolare della pretesa fatta valere; tuttavia, in caso di esazione della prestazione effettuata da soggetto diverso dal creditore, il concorso del terzo nel reato è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna finalità diversa ed ulteriore. Nello specifico, invece, secondo la ricostruzione offerta dal Tribunale del riesame (peraltro non specificamente avversata dal ricorrente, ma comunque non sindacabile dal giudice di legittimità, attenendo al merito delle accuse), tanto Napoli quanto Versace hanno agito non soltanto in ausilio a Cubi, ma anche per soddisfare un loro interesse personale: quello, cioè, per il primo, di ottenere il compenso promessogli dallo stesso Cubi (vds. dichiarazioni del Fornasari e conversazione tra Cubi e Napoli del 23 aprile 2014, pagg. 9 e 13, ord.); mentre, per il ricorrente, quello di mantenere la fiducia accordata dal Cubi alla famiglia Versace, alla quale quegli si era affidato per la protezione sua e della sua azienda (sul punto, meglio si dirà tra breve, trattando del reato associativo). 4. Non può essere ammessa, invece, la doglianza relativa alla riqualificazione del fatto come ipotesi tentata e non consumata, benché, effettivamente, dal provvedimento impugnato non risulti che la macchina sia mai stata consegnata dal Fornasari, né che questi abbia mai restituito gli acconti ricevuti. L'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., infatti, come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, postula l'esistenza di un interesse alla relativa questione, il quale dev'essere concreto, dovendo cioè l'impugnazione mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subìto con il provvedimento avversato. E, ovviamente, laddove un siffatto interesse non sia immediatamente apprezzabile, grava sulla parte ricorrente il relativo onere di allegazione. Nello specifico, dunque, un tale interesse non si coglie all'evidenza. L'invocata riqualificazione del fatto, anzitutto, opererebbe soltanto con riferimento alla misura cautelare, non vincolando il Pubblico ministero ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione penale. In àmbito cautelare, poi, identico rimarrebbe il termine di durata della relativa misura, poiché, trattandosi di reato aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod. pen., e perciò rientrante tra quelli previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., troverebbe comunque applicazione il disposto del precedente art. 303, comma 1, lett. a), n. 3). Inoltre, sempre in conseguenza di tale fattispecie circostanziale, sarebbe in ogni caso destinata ad operare la doppia presunzione in tema di esigenze cautelar', prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. Per il resto, il ricorrente nulla di specifico allega in proposito. 5. Non sono fondate - come già anticipato in esordio - neppure le censure riguardanti l'incolpazione per il reato associativo. Il dato qualificante nel percorso argomentativo del Tribunale, e che il ricorso sostanzialmente elude, è rappresentato dall'avvenuta infiltrazione della famiglia Versace nell'azienda di Cubi. In proposito, l'ordinanza evidenzia diverse conversazioni intercettate, del tutto ragionevolmente interpretate in tal senso: ovvero quella in cui [OSCURATO:PERSONA], fratello del ricorrente, parlando con Napoli, afferma che «la famiglia Versace è in casa di [OSCURATO:PERSONA], se c'è da mangiare, mangia prima Versace, poi, se ci resta qualche osso, lo mangia chi arriva prima»; oppure quella in cui l'altro fratello Giuseppe, deluso per avergli Cubi negato l'assunzione del figlio, commenta che, per l'avvenire, avrebbe dato il permesso di compiere furti presso l'azienda dell'altro, così privandolo di «tutti i piaceri, tutti i favori»; ed ancora, il messaggio telefonico con cui Napoli comunica al ricorrente: «Di' a Cubi che, se gli rompono i coglioni, lo dica a me». E', dunque, coerente ritenere - come fa il Tribunale - che [OSCURATO:PERSONA], assunto come dipendente dal Cubi, rappresentasse la "quinta colonna" della famiglia in quell'azienda. Del resto, anch'egli ha un ruolo attivo nelle iniziative criminali della famiglia medesima: commette furti di un certo rilievo in accordo e concorso con il fratello; partecipa all'estorsione nei confronti del Fornasari, svolgendo un ruolo qualificato al servizio di Cubi; partecipa, unitamente a molti dei suoi familiari, ad una chat telefonica, nella quale vengono diffuse fotografie di armi da fuoco nella disponibilità di Napoli; con quest'ultimo, infine, intrattiene un'altra chat, nella quale progettano anche azioni ritorsive violente. Si tratta, pertanto, di una trama argomentativa ampiamente plausibile e, perciò, non ulteriormente sindacabile nel giudizio di legittimità, postulando le doglianze difensive essenzialmente una diversa lettura di risultanze investigative, che è però compito esclusivo del giudice di merito. 6. Il ricorso, dunque, dev'essere respinto, con conseguente condanna alle spese di giudizio (art. 616, cod. proc. pen.). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla c